Art. 8. 1. Sugli imballaggi, recipienti o etichette dei prodotti cosmetici, oltre le eventuali denominazioni di fantasia, devono essere indicati con caratteri indelebili ed in modo facilmente leggibile e visibile: a) il nome o la ragione sociale e la sede legale del fabbricante o del responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto cosmetico; tali indicazioni possono essere abbreviate purche' sia possibile la identificazione dell'impresa; b) il contenuto nominale al momento del confezionamento espresso in misure legali del sistema metrico per prodotti aventi peso o volume netto superiore o uguale, rispettivamente, a 5 grammi o 5 millilitri; c) la data di durata minima di un prodotto cosmetico che corrisponde a quella alla quale tale prodotto, opportunamente conservato, continua a soddisfare la sua funzione iniziale e rimane in particolare conforme alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7. Essa e' indicata con la dicitura "Usare preferibilmente entro...", seguita dalla data stessa o dall'indicazione del punto dell'etichetta in cui questa figura. Se necessario, tale scritta e' completata dall'indicazione delle condizioni la cui osservanza consente di garantire la durata indicata. La data consta dell'indicazione chiara e nell'ordine, del mese e dell'anno. Per i prodotti cosmetici aventi una durata minima superiore ai trenta mesi, l'indicazione della data di durata non e' obbligatoria; d) la dichiarazione qualitativa e quantitativa delle sostanze la cui presenza e' annunciata nella presentazione, nella pubblicita' o nella denominazione del prodotto con esclusione di quelle utilizzate per la profumazione del prodotto nonche' dei prodotti di profumeria alcolica; e) le precauzioni previste per la utilizzazione del prodotto, qualora siano in esso presenti sostanze soggette a particolari prescrizioni; f) il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che consentano la identificazione della fabbricazione; tuttavia, in caso di impossibilita' pratica dovuta alle ridotte dimensioni del prodotto cosmetico, tale menzione deve figurare soltanto sull'imballaggio multiplo di detti prodotti; g) il paese d'origine per i prodotti fabbricati in paesi non membri della Comunita' economica europea. 2. In caso di impossibilita' pratica, le indicazioni di cui al presente articolo devono essere riportate sull'imballaggio esterno o su di un foglio aggiunto nella confezione; in tale ultimo caso sul recipiente deve essere contenuta una indicazione chiara di rinvio al foglio aggiunto. 3. Sugli imballaggi, recipienti od etichette dei prodotti cosmetici e' consentito l'uso di espressioni che facciano riferimento ad acque minerali, a sorgenti o fanghi termali, soltanto se i prodotti stessi contengono sali minerali o fango maturato in acqua termale o fitoestratti da vegetazione termale, provenienti dagli stabilimenti termali di cui all'articolo 14, lettera a), del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924. 4. Ai prodotti cosmetici non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 26 aprile 1983, n. 136, e agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238. 5. I prodotti cosmetici non sono altresi' assoggettati alle norme di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256, e relative norme di attuazione, concernenti la classificazione e la disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi. 6. Le indicazioni di cui alle lettere b), c), d), ed e), del comma 1 devono essere redatte in lingua italiana. 7. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 3.000.000.
Nota all'art. 8, comma 3: Il R.D. n. 1924/1919 ha approvato il regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini. La lettera a) del relativo art. 14 considera, tra gli stabilimenti termali, quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico: acque minerali; fanghi sia naturali, sia artificialmente preparati, muffe e simili; stufe naturali e artificiali. Note all'art. 8, comma 4: - La legge n. 136/1983 concerne la biodegradabilita' dei detergenti sintetici. Le disposizioni dell'art. 7 sono le seguenti: "Art. 7. I detersivi confezionati debbono riportare sulle confezioni o su etichette appostevi, le seguenti indicazioni in lingua italiana, a caratteri leggibili, visibili ed indelebili: a) la denominazione del prodotto; b) il nome o la ragione sociale e la sede o il marchio depositato del responsabile dell'immissione in commercio; c) il grado di biodegradabilita' e, nei detersivi per il bucato, il tenore dei composti di fosforo, espresso in P.; d) indicazioni e istruzioni sull'impiego. I detersivi venduti sfusi debbono essere contenuti in recipienti con le stesse indicazioni di cui al comma precedente. Le stesse indicazioni debbono, altresi', figurare sui documenti di accompagnamento degli stessi qualora trasportati alla rinfusa. I contravventori sono puniti con una sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 5.000.000 da irrogare nelle forme e con il procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689". - Il D.P.R. n. 238/1974 ha approvato il regolamento di esecuzione della legge 3 marzo 1971, n. 125, concernente biodegradabilita' dei detergenti sintetici. Gli articoli 5 e 6 cosi' recitano: "Art. 5 (Indicazioni sulle confezioni dei detergenti sintetici e detersivi). - Le confezioni dei detergenti sintetici e dei detersivi devono riportare, a caratteri leggibili ed indelebili, le seguenti indicazioni: a) le categorie dei detergenti sintetici contenuti nelle confezioni; b) la percentuale di biodegradabilita' dei detergenti sintetici, per categoria, determinata secondo i metodi di cui al precedente art. 3; c) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede dell'impresa produttrice; d) la sede dello stabilimento di produzione; e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede dell'impresa responsabile dell'immissione in commercio; f) le modalita' e le condizioni di impiego; g) il peso netto del prodotto solido o il volume del prodotto liquido. E' ammessa una tolleranza massima del 5% sul peso netto e del 2% sul volume per le confezioni superiori rispettivamente a 1000 grammi e ad 1 litro e per confezioni inferiori a detti valori una tolleranza dell'8% e del 3% rispettivamente; h) per confezioni inferiori a 50 grammi o 50 millilitri sono sufficienti le indicazioni di cui ai punti a), b), c) del presente articolo. Nel caso di fabbricazione per conto terzi e' consentito che le indicazioni di cui ai punti c) e d) siano sostituite dalle indicazioni di iscrizione alla camera di commercio e della provincia in cui opera l'azienda e lo stabilimento di produzione. "Art. 6 (Lingua da impiegare sulle confezioni). - Le confezioni dei detergenti sintetici e dei detersivi per il consumo interno, sia di produzione nazionale che importati, devono riportare le indicazioni previste dall'art. 5 del presente regolamento obbligatoriamente, anche se non esclusivamente, in lingua italiana". Nota all'art. 8, comma 5. La legge n. 256/1974 concerne la classificazione e la disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.