Art. 8. 
 
  1. Sugli imballaggi, recipienti o etichette dei prodotti cosmetici,
oltre le eventuali denominazioni di fantasia, devono essere  indicati
con caratteri indelebili ed in modo facilmente leggibile e visibile: 
    a) il nome o la ragione sociale e la sede legale del  fabbricante
o  del  responsabile  dell'immissione  sul   mercato   del   prodotto
cosmetico; tali indicazioni possono  essere  abbreviate  purche'  sia
possibile la identificazione dell'impresa; 
    b) il contenuto nominale al momento del confezionamento  espresso
in misure legali del sistema  metrico  per  prodotti  aventi  peso  o
volume netto superiore o uguale, rispettivamente,  a  5  grammi  o  5
millilitri; 
    c) la  data  di  durata  minima  di  un  prodotto  cosmetico  che
corrisponde  a  quella  alla  quale  tale  prodotto,   opportunamente
conservato, continua a soddisfare la sua funzione iniziale  e  rimane
in  particolare  conforme  alle  disposizioni  di  cui  al  comma   1
dell'articolo  7.  Essa  e'   indicata   con   la   dicitura   "Usare
preferibilmente   entro...",   seguita   dalla    data    stessa    o
dall'indicazione del punto dell'etichetta in cui  questa  figura.  Se
necessario,  tale  scritta  e'  completata   dall'indicazione   delle
condizioni  la  cui  osservanza  consente  di  garantire  la   durata
indicata. La data consta dell'indicazione chiara e  nell'ordine,  del
mese e dell'anno. Per i prodotti cosmetici aventi una  durata  minima
superiore ai trenta mesi, l'indicazione della data di durata  non  e'
obbligatoria; 
    d) la dichiarazione qualitativa e quantitativa delle sostanze  la
cui presenza e' annunciata nella presentazione, nella  pubblicita'  o
nella denominazione del prodotto con esclusione di quelle  utilizzate
per la profumazione del prodotto nonche' dei prodotti  di  profumeria
alcolica; 
    e) le precauzioni previste per  la  utilizzazione  del  prodotto,
qualora siano  in  esso  presenti  sostanze  soggette  a  particolari
prescrizioni; 
    f) il numero del lotto di  fabbricazione  o  il  riferimento  che
consentano la identificazione della fabbricazione; tuttavia, in  caso
di impossibilita' pratica dovuta alle ridotte dimensioni del prodotto
cosmetico, tale  menzione  deve  figurare  soltanto  sull'imballaggio
multiplo di detti prodotti; 
    g) il paese d'origine per i  prodotti  fabbricati  in  paesi  non
membri della Comunita' economica europea. 
  2. In caso di impossibilita' pratica,  le  indicazioni  di  cui  al
presente articolo devono essere riportate sull'imballaggio esterno  o
su di un foglio aggiunto nella confezione; in tale  ultimo  caso  sul
recipiente deve essere contenuta una indicazione chiara di rinvio  al
foglio aggiunto. 
  3. Sugli imballaggi, recipienti od etichette dei prodotti cosmetici
e' consentito l'uso di espressioni che facciano riferimento ad  acque
minerali, a sorgenti o fanghi termali, soltanto se i prodotti  stessi
contengono  sali  minerali  o  fango  maturato  in  acqua  termale  o
fitoestratti da vegetazione termale, provenienti  dagli  stabilimenti
termali di cui all'articolo 14, lettera  a),  del  regio  decreto  28
settembre 1919, n. 1924. 
  4. Ai prodotti cosmetici non si applicano le  disposizioni  di  cui
all'articolo 7 della legge 26 aprile 1983, n. 136, e agli articoli  5
e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio  1974,  n.
238. 
  5. I prodotti cosmetici non sono altresi' assoggettati  alle  norme
di cui alla legge 29  maggio  1974,  n.  256,  e  relative  norme  di
attuazione,  concernenti   la   classificazione   e   la   disciplina
dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e dei preparati
pericolosi. 
  6. Le indicazioni di cui alle lettere b), c), d), ed e), del  comma
1 devono essere redatte in lingua italiana. 
  7. Chiunque contravviene alle disposizioni  del  presente  articolo
soggiace  alla  sanzione  amministrativa  da  lire  300.000  a   lire
3.000.000. 
 
          Nota all'art. 8, comma 3:
            Il  R.D.  n.  1924/1919  ha  approvato il regolamento per
          l'esecuzione  del  capo  IV  della legge 16 luglio 1916, n.
          947,  contenente  disposizioni  sulle  acque minerali e gli
          stabilimenti  termali,  idroterapici  e  di  cure fisiche e
          affini.  La  lettera a) del relativo art. 14 considera, tra
          gli  stabilimenti  termali,  quelli  in cui si utilizzano a
          scopo terapeutico: acque minerali; fanghi sia naturali, sia
          artificialmente preparati, muffe e simili; stufe naturali e
          artificiali.

          Note all'art. 8, comma 4:
            -  La legge n. 136/1983 concerne la biodegradabilita' dei
          detergenti  sintetici.  Le disposizioni dell'art. 7 sono le
          seguenti:
            "Art. 7. I detersivi confezionati debbono riportare sulle
          confezioni   o   su   etichette   appostevi,   le  seguenti
          indicazioni  in  lingua  italiana,  a  caratteri leggibili,
          visibili ed indelebili:
              a) la denominazione del prodotto;
              b)  il nome o la ragione sociale e la sede o il marchio
          depositato del responsabile dell'immissione in commercio;
              c)  il  grado di biodegradabilita' e, nei detersivi per
          il  bucato,  il tenore dei composti di fosforo, espresso in
          P.;
              d) indicazioni e istruzioni sull'impiego.
              I  detersivi  venduti sfusi debbono essere contenuti in
          recipienti  con  le  stesse  indicazioni  di  cui  al comma
          precedente.
              Le  stesse  indicazioni debbono, altresi', figurare sui
          documenti   di   accompagnamento   degli   stessi   qualora
          trasportati alla rinfusa.
              I   contravventori   sono   puniti   con  una  sanzione
          amministrativa  da  L.  500.000  a L. 5.000.000 da irrogare
          nelle  forme  e  con  il  procedimento di cui alla legge 24
          novembre 1981, n. 689".
            -  Il  D.P.R.  n. 238/1974 ha approvato il regolamento di
          esecuzione  della  legge  3 marzo 1971, n. 125, concernente
          biodegradabilita'  dei detergenti sintetici. Gli articoli 5
          e 6 cosi' recitano:
            "Art.  5  (Indicazioni  sulle  confezioni  dei detergenti
          sintetici  e  detersivi).  -  Le  confezioni dei detergenti
          sintetici  e  dei  detersivi  devono riportare, a caratteri
          leggibili ed indelebili, le seguenti indicazioni:
              a)  le  categorie  dei  detergenti  sintetici contenuti
          nelle confezioni;
              b)  la  percentuale di biodegradabilita' dei detergenti
          sintetici,  per  categoria, determinata secondo i metodi di
          cui al precedente art. 3;
              c) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato
          e la sede dell'impresa produttrice;
              d) la sede dello stabilimento di produzione;
              e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato
          e  la  sede  dell'impresa  responsabile  dell'immissione in
          commercio;
              f) le modalita' e le condizioni di impiego;
              g)  il  peso  netto del prodotto solido o il volume del
          prodotto  liquido. E' ammessa una tolleranza massima del 5%
          sul  peso  netto  e  del  2%  sul  volume per le confezioni
          superiori  rispettivamente a 1000 grammi e ad 1 litro e per
          confezioni  inferiori a detti valori una tolleranza dell'8%
          e del 3% rispettivamente;
              h) per confezioni inferiori a 50 grammi o 50 millilitri
          sono  sufficienti le indicazioni di cui ai punti a), b), c)
          del presente articolo.
              Nel caso di fabbricazione per conto terzi e' consentito
          che le indicazioni di cui ai punti c) e d) siano sostituite
          dalle  indicazioni di iscrizione alla camera di commercio e
          della provincia in cui opera l'azienda e lo stabilimento di
          produzione.
              "Art.  6  (Lingua  da impiegare sulle confezioni). - Le
          confezioni  dei detergenti sintetici e dei detersivi per il
          consumo interno, sia di produzione nazionale che importati,
          devono  riportare  le  indicazioni previste dall'art. 5 del
          presente   regolamento   obbligatoriamente,  anche  se  non
          esclusivamente, in lingua italiana".

          Nota all'art. 8, comma 5.
            La  legge  n.  256/1974  concerne la classificazione e la
          disciplina   dell'imballaggio  e  dell'etichettatura  delle
          sostanze e dei preparati pericolosi.