Art. 9.

  1.  E'  vietato  usare nell'etichettatura, nella presentazione alla
vendita   e   nella   pubblicita'   dei   prodotti  cosmetici  testi,
denominazioni, marchi, immagini ed altri segni figurativi o meno, che
attribuiscano   a   tali   prodotti   caratteristiche   non  previste
dall'articolo 1.
  2.  Salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni penali qualora
il  fatto  costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni
del  precedente comma 1 soggiace alla sanzione amministrativa da lire
500.000  a lire 5.000.000 ed e' tenuto a pubblicare una rettifica con
gli  stessi  mezzi  e lo stesso risalto utilizzati nella pubblicita',
nel  modo  e  nei  termini stabiliti dall'autorita' sanzionatoria; in
caso  di  mancato adempimento della pubblicazione della rettifica, la
sanzione amministrativa e' raddoppiata.
  3. Nei messaggi pubblicitari autorizzati con licenze di pubblicita'
sanitarie rilasciate dal Ministero della sanita', non potranno essere
attribuite  finalita'  cosmetiche  a prodotti registrati come presidi
medico-chirurgici o come specialita' medicinali.