Art. 9. Credito fondiario ed edilizio 1 Gli istituti di credito fondiario ed edilizio possono concedere al comune di Matera, per interventi su immobili di proprieta' dello Stato ad esso trasferiti, mutui edilizi ai sensi del titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457. Detti mutui possono essere garantiti, in deroga alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, da delegazioni sulle entrate sostitutive rilasciate dal comune medesimo in conformita' alle disposizioni vigenti. 2. Nei programmi biennali il comune indica l'ammontare delle delegazioni sulle entrate da concedere in garanzia agli istituti di credito per il finanziamento degli interventi di recupero realizzati dai soggetti attuatori sub-concessionari.
Note all'art. 9, comma 1: - Il titolo IV della legge n. 457/1978 reca norme generali per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente. Gli articoli ivi compresi recano disposizioni in materia di: individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente (art. 27); piano di recupero del patrimonio edilizio esistente (art. 28); utilizzazione dei fondi da parte dei comuni (art. 29); piani di recupero di iniziative dei privati (art. 30); definizione degli interventi (art. 31); disposizioni particolari (art. 32); agevolazioni creditizie per gli interventi di recupero (art. 33); piani esecutivi vigenti (art. 34). - Il D.P.R. n. 7/1976 reca norme relative alle emissioni obbligatorie da parte degli enti di credito fondiario ed edilizio e delle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' e all'adeguamento del regime giuridico dell'organizzazione e dell'attivita' dei predetti enti e sezioni.