Art. 9. 
                    Credito fondiario ed edilizio 
 
  1 Gli istituti di credito fondiario ed edilizio  possono  concedere
al comune di Matera, per interventi su immobili di  proprieta'  dello
Stato ad esso trasferiti, mutui edilizi ai sensi del titolo IV  della
legge 5 agosto 1978, n. 457. Detti mutui possono essere garantiti, in
deroga alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 21
gennaio  1976,  n.  7,  da  delegazioni  sulle  entrate   sostitutive
rilasciate dal  comune  medesimo  in  conformita'  alle  disposizioni
vigenti. 
  2. Nei  programmi  biennali  il  comune  indica  l'ammontare  delle
delegazioni sulle entrate da concedere in garanzia agli  istituti  di
credito per il finanziamento degli interventi di recupero  realizzati
dai soggetti attuatori sub-concessionari. 
 
          Note all'art. 9, comma 1:
            -  Il  titolo  IV  della  legge  n.  457/1978  reca norme
          generali   per  il  recupero  del  patrimonio  edilizio  ed
          urbanistico  esistente.  Gli  articoli  ivi compresi recano
          disposizioni in materia di:
              individuazione  delle  zone  di recupero del patrimonio
          edilizio esistente (art. 27);
              piano  di  recupero  del  patrimonio edilizio esistente
          (art. 28);
              utilizzazione dei fondi da parte dei comuni (art. 29);
              piani di recupero di iniziative dei privati (art. 30);
              definizione degli interventi (art. 31);
              disposizioni particolari (art. 32);
              agevolazioni  creditizie per gli interventi di recupero
          (art. 33);
              piani esecutivi vigenti (art. 34).
            -  Il D.P.R. n. 7/1976 reca norme relative alle emissioni
          obbligatorie  da  parte  degli enti di credito fondiario ed
          edilizio  e  delle sezioni autonome per il finanziamento di
          opere  pubbliche  e  di  impianti  di  pubblica  utilita' e
          all'adeguamento  del regime giuridico dell'organizzazione e
          dell'attivita' dei predetti enti e sezioni.