IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 79 della Costituzione; 
  Vista la legge di delegazione per la concessione di amnistia  e  di
indulto del 12 dicembre 1986, n. 861; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
                              Amnistia 
 
  1. E' concessa amnistia: 
    a) per ogni reato non finanziario per il quale e'  stabilita  una
pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, ovvero una  pena
pecuniaria, sola o congiunta a detta pena; 
    b) per ogni reato non finanziario per il quale e'  stabilita  una
pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni,  ovvero  una
pena pecuniaria, sola o congiunta  a  detta  pena,  se  commesso  dal
minore degli anni diciotto o  da  chi,  al  momento  dell'entrata  in
vigore del presente decreto, ha superato gli anni sessantacinque; 
    c) per i reati previsti dall'art. 57 del codice  penale  commessi
dal direttore o  dal  vicedirettore  responsabile,  quando  sia  noto
l'autore della pubblicazione; 
    d) per il reato previsto dall'art. 491 in relazione agli articoli
476 e  482  del  codice  penale,  salvo  che  il  fatto  riguardi  un
testamento olografo; 
    e) per i reati di cui all'art. 7 in relazione agli articoli 1,  2
e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disposizioni per il controllo
delle armi), come modificata dalla legge 14  ottobre  1974,  n.  497,
quando ricorra l'attenuante di cui all'art. 5 della predetta legge; 
    f) per il reato di cui al comma terzo dell'art. 23 della legge 18
aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina  vigente  per
il controllo delle armi, delle munizioni e degli  esplosivi),  quando
concerna armi la cui detenzione  l'imputato  o  il  condannato  aveva
denunciato all'autorita' di pubblica sicurezza, nonche' per il  reato
di cui al comma decimo dell'art. 10 della citata legge, limitatamente
alla sua applicazione alle fattispecie di cui ai commi sesto e ottavo
dello stesso art. 10, allorche' il fatto, per la sua  qualita'  e  il
numero limitato delle armi, debba ritenersi di lieve entita'; 
    g) per i reati previsti dagli  articoli  337  e  610  del  codice
penale e dall'art. 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n.  66,
commessi a causa e in occasione  di  manifestazioni  sindacali  o  in
conseguenza di situazioni di gravi disagi  dovuti  a  disfunzioni  di
pubblici servizi o a problemi abitativi anche  se  i  suddetti  reati
sono aggravati dal numero o dalla  riunione  delle  persone  e  dalle
circostanze di cui all'art. 61 del codice  penale,  fatta  esclusione
per quella prevista dal n. 1, nonche' da quella di cui all'art.  112,
n. 2, del codice penale, sempre che non ricorrano altre aggravanti  e
il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la morte; 
    h) per ogni reato commesso da minore degli anni  diciotto  quando
il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale ai
sensi dell'art. 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934,  n.  1404,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio  1935,  n.  835,
come sostituito da ultimo dall'art. 112 della legge 24 novembre 1981,
n. 689; 
    i) per  i  reati  per  i  quali  e'  stata  pronunciata  sentenza
estintiva del  reato  per  intervenuta  applicazione  della  sanzione
sostitutiva a norma dell'art. 77 della legge  24  novembre  1981,  n.
689. 
 
          NOTE

          Nota all'art. 1, comma 1, lettera c):
            Il  testo dell'art. 57 del codice penale, come modificato
          dall'art.  1  della  legge  4  marzo  1958,  n.  127, e' il
          seguente:
            "Art.   57.   (Reati  commessi  col  mezzo  della  stampa
          periodica).  -  Salva  la responsabilita' dell'autore della
          pubblicazione  e fuori dei casi di concorso, il direttore o
          il   vicedirettore   responsabile,   il   quale  omette  di
          esercitare  sul  contenuto  del periodico da lui diretto il
          controllo  necessario  ad  impedire  che  col  mezzo  della
          pubblicazione  siano commessi reati, e' punito, a titolo di
          colpa,  se  un reato e' commesso, con la pena stabilita per
          tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo".

          Nota all'art. 1, comma 1, lettera d):
            Il  testo degli articoli 491, 476 e 482 del codice penale
          (trascritti  nell'ordine  in  cui  sono  richiamati)  e' il
          seguente:
            "Art.  491. (Documenti equiparati agli atti pubblici agli
          effetti  della  pena). - Se alcuna delle falsita' prevedute
          dagli  articoli precedenti riguarda un testamento olografo,
          ovvero   una   cambiale   o  un  altro  titolo  di  credito
          trasmissibile  per  girata  o  al portatore, in luogo della
          pena   stabilita  per  la  falsita'  in  scrittura  privata
          nell'art.   485,   si  applicano  le  pene  rispettivamente
          stabilite nella prima parte dell'art. 476 e nell'art. 482.
            Nel  caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli
          atti  suddetti,  chi ne fa uso, senza essere concorso nella
          falsita',  soggiace  alla  pena stabilita nell'art. 489 per
          l'uso di atto pubblico falso".
            "Art.  476.  (Falsita'  materiale  commessa  dal pubblico
          ufficiale  in atti pubblici). - Il pubblico ufficiale, che,
          nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  forma, in tutto o in
          parte,  un  atto falso o altera un atto vero, e' punito con
          la reclusione da uno a sei anni.
            Se  la  falsita' concerne un atto o parte di un atto, che
          faccia  fede  fino  a querela di falso, la reclusione e' da
          tre a dieci anni".
            "Art.  482.  (Falsita' materiale commessa dal privato). -
          Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478
          e'  commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale
          fuori  dell'esercizio  delle  sue  funzioni,  si  applicano
          rispettivamente  le  pene  stabilite  nei  detti  articoli,
          ridotte  di  un terzo". [Gli articoli 477 e 478 riguardano,
          rispettivamente,   la   falsita'   materiale  commessa  dal
          pubblico   ufficiale   in   certificati   o  autorizzazioni
          amministrative   e   la  falsita'  materiale  commessa  dal
          pubblico  ufficiale  in copie autentiche di atti pubblici o
          privati e in attestati del contenuto di atti].

          Nota all'art. 1, comma 1, lettera e):
            Il  testo  degli  articoli  7, 1, 2, 4 e 5 della legge n.
          895/1967  (trascritti  nell'ordine in cui sono richiamati),
          come  sostituiti  i  primi  quattro, rispettivamente, dagli
          articoli  14,  9,  10  e 12 della legge 14 ottobre 1974, n.
          497, e' il seguente:
            "Art.  7.  -  Le  pene  rispettivamente  stabilite  negli
          articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi
          previsti  si  riferiscono  alle  armi  comuni da sparo, o a
          parti  di  esse,  atte  all'impiego, di cui all'art. 44 del
          regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
            Le    pene   stabilite   nel   codice   penale   per   le
          contravvenzioni   alle   norme   concernenti  le  armi  non
          contemplate dalla presente legge sono triplicate.
            In  ogni  caso  l'arresto non puo' essere inferiore a tre
          mesi".  [L'art. 15 della legge n. 497/1974, con riferimento
          alle  disposizioni sopra riportate, introdotte dall'art. 14
          della   medesima   legge,  prevede  che:  "Le  disposizioni
          contenute   nel   precedente   articolo  non  si  applicano
          nell'ipotesi  di reato di porto d'armi abusivo per mancanza
          di validita' della licenza di porto d'armi anche per uso di
          caccia  conseguente  all'omesso  pagamento  della  tassa di
          concessione governativa"].
            "Art. 1. - Chiunque senza licenza dell'autorita' fabbrica
          o  introduce  nello  Stato  o  pone  in  vendita  o  cede a
          qualsiasi  titolo  armi da guerra o tipo guerra, o parti di
          esse,  atte  all'impiego, munizioni di guerra, esplosivi di
          ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali,
          ovvero ne fa raccolta, e' punito con la reclusione da tre a
          dodici  anni  e  con  la multa da lire ottocentomila a lire
          quattro  milioni".  [La  multa  e'  stata cosi' raddoppiata
          dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689].
            "Art.  2.  -  Chiunque  illegalmente  detiene a qualsiasi
          titolo   le  armi  o  parti  di  esse,  le  munizioni,  gli
          esplosivi,  gli  aggressivi  chimici  e i congegni indicati
          nell'articolo precedente e' punito con la reclusione da uno
          a  otto anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire
          tre milioni".
            [La  multa e' stata cosi' raddoppiata dall'art. 113 della
          legge 24 novembre 1981, n. 689].
            "Art.  4. - Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico
          o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni,
          gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati
          nell'art.  1,  e'  punito  con la reclusione da due a dieci
          anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire quattro
          milioni. [La multa e' stata cosi' raddoppiata dall'art. 113
          della legge 24 novembre 1981, n. 689].
            La  pena  e'  aumentata  se il fatto e' commesso da due o
          piu'  persone  o in luogo in cui sia concorso o adunanza di
          persone o di notte in luogo abitato".
            "Art.  5.  -  Le pene stabilite negli articoli precedenti
          possono  essere  diminuite  in  misura  non eccedente i due
          terzi quando per la quantita' o per la qualita' delle armi,
          delle  munizioni,  esplosivi o aggressivi chimici, il fatto
          debba   ritenersi  di  lieve  entita'.  In  ogni  caso,  la
          reclusione non puo' essere inferiore a sei mesi".

          Nota all'art. 1, comma 1, lettera f):
            Il  comma  terzo dell'art. 23 della legge n. 110/1975 e i
          commi  sesto,  ottavo  e decimo dell'art. 10 della medesima
          legge cosi' dispongono:
            "Art.  23,  comma  terzo. - Chiunque detiene armi o canne
          clandestine  e'  punito  con  la  reclusione  da sei mesi a
          cinque  anni e con la multa da lire duecentomila a lire due
          milioni".  [La  multa  e' stata cosi' raddoppiata dall'art.
          113 della legge 24 novembre 1981, n. 689].
            "Art.  10, comma sesto. - La detenzione di armi comuni da
          sparo  per fini diversi da quelli previsti dall'art. 31 del
          testo  unico  delle  leggi di pubblica sicurezza, approvato
          con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' consentita nel
          numero  di  due  per le armi comuni da sparo, di sei per le
          armi da caccia previste dall'art. 9, primo e secondo comma,
          della  legge 27 dicembre 1977, n. 968, e di sei per le armi
          per  uso sportivo. La detenzione di armi comuni da sparo in
          misura  superiore  e'  subordinata  al rilascio di apposita
          licenza  di collezione da parte del questore, nel limite di
          un  esemplare  per  ogni modello del catalogo nazionale; il
          limite  di  un esemplare per ogni modello non si applica ai
          fucili  da  caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi
          ad  avancarica".  [Comma  cosi'  sostituito  dalla legge 16
          luglio 1982, n. 452; il primo periodo dello stesso comma e'
          stato  poi ulteriormente cosi' modificato dall'art. 1 della
          legge 25 marzo 1986, n. 85].
            Il  testo  dell'art.  31  del  testo unico delle leggi di
          pubblica  sicurezza e dei primi due commi dell'art. 9 della
          legge  n. 968/1977 sulla protezione e la tutela della fauna
          e   sulla   disciplina   della  caccia,  citati  nel  comma
          soprariportato, e' il seguente:
            "Art. 31 R.D. n. 773/1931. - Salvo quanto e' disposto per
          le  armi  da  guerra all'art. 28, non si possono fabbricare
          altre  armi,  introdurle  nello  Stato,  esportarle,  farne
          raccolta  per  ragioni di commercio o di industria, o porle
          comunque in vendita, senza licenza del questore.
            La  licenza  e'  necessaria anche per le collezioni delle
          armi artistiche, rare od antiche".
            "Art.  9  legge  n. 968/1977, primo e secondo comma. - La
          caccia  e'  consentita  con  l'uso  di fucile: con canna ad
          anima   liscia   fino   a   due   colpi,  a  ripetizione  e
          semiautomatico,  limitato con apposito accorgimento tecnico
          all'uso  di non piu' di tre colpi, di calibro non superiore
          a  12, nonche' della carabina a canna rigata di calibro non
          inferiore  a  millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza
          non inferiore a 40 millimetri.
            E'  consentito,  altresi',  l'uso  del fucile a due o tre
          canne  (combinato),  di  cui  una  o due ad anima liscia di
          calibro  non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di
          calibro  non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto
          di altezza non inferiore a 40 millimetri.
            La  caccia  e' altresi' consentita con l'uso dei falchi e
          con l'arco".
            "Art.  10,  comma ottavo. - La richiesta della licenza al
          questore deve essere effettuata da parti di coloro che gia'
          detengono  armi  comuni  da  sparo in quantita' superiore a
          quelle  indicate  nel  sesto  comma  entro  il  termine  di
          centottanta  giorni  dall'entrata  in vigore della presente
          legge".
            Art.  10,  decimo  comma.  -  Chiunque  non  osserva  gli
          obblighi  o  i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma
          e'  punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la
          multa  da  lire  quattrocentomila  a lire due milioni". [La
          multa  e' stata cosi' raddoppiata dall'art. 113 della legge
          24 novembre 1981, n. 689].

          Note all'art. 1, comma 1, lettera g):
            -  I  reati  previsti dagli articoli 337 e 610 del codice
          penale  sono,  rispettivamente, la resistenza a un pubblico
          ufficiale e la violenza privata.
            -  L'art.  1 del D.L. n. 66/1948 (Norme per assicurare la
          libera  circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la
          libera navigazione) prevede che:
            "Chiunque,  al  fine  di impedire od ostacolare la libera
          circolazione,  depone  o abbandona congegni o altri oggetti
          di  qualsiasi  specie  in una strada ferrata od ordinaria o
          comunque ostruisce od ingombra, allo stesso fine, la strada
          stessa, e' punito con la reclusione da uno a sei anni.
            Si  applica  la  pena  anzidetta anche quando il fatto e'
          commesso  in  una  zona  portuale  o  nelle acque di fiumi,
          canali o laghi, al fine di impedire od ostacolare la libera
          navigazione.
            La  pena  e'  raddoppiata se il fatto e' commesso da piu'
          persone,  anche  non  riunite, ovvero se e' commesso usando
          violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose".
            - Il testo dell'art. 61 del codice penale e' il seguente:
            "Art. 61. (Circostanze aggravanti comuni). - Aggravano il
          reato,   quando   non   ne   sono  elementi  costitutivi  o
          circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
              1) l'avere agito per motivi abbietti o futili;
              2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne
          un  altro,  ovvero  per  conseguire o assicurare a se' o ad
          altri  il  prodotto  o  il  profitto  o il prezzo ovvero la
          impunita' di un altro reato;
              3)  l'avere,  nei  delitti colposi, agito nonostante la
          previsione dell'evento;
              4)  l'avere  adoperato  sevizie,  o  l'aver  agito  con
          crudelta' verso le persone;
              5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo
          o  di  persona  tali  da  ostacolare  la pubblica o privata
          difesa;
              6)  l'avere  il  colpevole commesso il reato durante il
          tempo,   in   cui  si  e'  sottratto  volontariamente  alla
          esecuzione  di  un  mandato  o di un ordine di arresto o di
          cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;
              7)  l'avere,  nei  delitti  contro il patrimonio, o che
          comunque   offendono  il  patrimonio,  ovvero  nei  delitti
          determinati  da  motivi  di  lucro,  cagionato alla persona
          offesa   dal  reato  un  danno  patrimoniale  di  rilevante
          gravita';
              8)   l'avere   aggravato  o  tentato  di  aggravare  le
          conseguenze del delitto commesso;
              9) l'avere commesso il fatto con abuso di poteri, o con
          violazione  dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a
          un  pubblico  servizio, ovvero alla qualita' di ministro di
          un culto;
              10)  l'avere  commesso  il  fatto  contro  un  pubblico
          ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio,
          o  rivestita della qualita' di ministro del culto cattolico
          o  di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente
          diplomatico  o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a
          causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
              11)  l'avere commesso il fatto con abuso di autorita' o
          di  relazioni  domestiche,  ovvero  con  abuso di relazioni
          d'ufficio,  di  prestazione di opera, di coabitazione, o di
          ospitalita'".
            -  Il  n. 2) dell'art. 112 del codice penale prevede che:
          "La pena da infliggere per il reato commesso e' aumentata:
              (omissis)  2)  per  chi, anche fuori dei casi preveduti
          dai  due  numeri  seguenti,  ha  promosso od organizzato la
          cooperazione  nel  reato,  ovvero diretto l'attivita' delle
          persone che sono concorse nel reato medesimo".

          Nota all'art. 1, comma 1, lettera k):
            Il  testo  vigente  dell'art. 19 del R.D.L. n. 1404 e' il
          seguente:
            "Art.  19.  (Perdono  giudiziale).  -  Se  per  il  reato
          commesso  da  minore  degli  anni  18  il  Tribunale  per i
          minorenni   ritiene   che   si  possa  applicare  una  pena
          restrittiva  della  liberta'  personale non superiore a due
          anni,  ovvero  una pena pecuniaria non superiore a lire tre
          milioni, anche se congiunta a detta pena, puo' applicare il
          perdono  giudiziale,  sia quando provvede a norma dell'art.
          14, sia nel giudizio".

          Nota all'art. 1, comma 1, lettera i):
            Il  testo dell'art. 77 della legge n. 689/1981 (Modifiche
          al sistema penale) e' il seguente:
            "Art.  77. (Ambito e modalita' d'applicazione). Nel corso
          dell'istruzione  e  fino  a quando non sono compiute per la
          prima  volta le formalita' di apertura del dibattimento, il
          giudice,  quando ritiene, in seguito all'esame degli atti e
          agli  accertamenti  eventualmente  disposti, che sussistono
          elementi  per  applicare  per  il  reato per cui procede la
          sanzione  sostitutiva  della  liberta'  controllata o della
          pena  pecuniaria  puo'  disporre con sentenza, su richiesta
          dell'imputato  e  con  il  parere  favorevole  del pubblico
          ministero,  l'applicazione  della sanzione sostitutiva, con
          esclusione  di  ogni pena accessoria o misura di sicurezza,
          ad  eccezione  della confisca nei casi previsti dal secondo
          comma  dell'art. 240 del codice penale. In tal caso, con la
          stessa  sentenza, dichiara estinto il reato per intervenuta
          applicazione   della   sanzione  sostitutiva  su  richiesta
          dell'imputato.
            Nella  determinazione  e nell'applicazione della sanzione
          sostitutiva si osservano le disposizioni della sezione I di
          questo capo.
            La sentenza produce i soli effetti espressamente previsti
          nella  presente  sezione.  Contro  la  sentenza  e  ammesso
          soltanto ricorso per cassazione.