Art. 10.
                        Indulto condizionato

  1.  Fuori  dai  casi  previsti dagli articoli 6, 7 e 8, e' concesso
indulto in misura non superiore a due anni per le pene inflitte per i
reati  contro  il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio,
esclusi il sequestro di persona a scopo di estorsione, l'estorsione e
la  rapina aggravata dall'uso di armi, a condizione che il condannato
provi:
    a) di essere stato tossicodipendente al momento del fatto;
    b)  di  avere  commesso  il fatto a causa della sua condizione di
tossicodipendente;
    c) di non essere tossicodipendente al momento della presentazione
dell'istanza per l'applicazione dell'indulto.
  2.  Nelle  ipotesi  di cui al comma 1, il giudice applica l'indulto
con   l'osservanza   delle   forme  previste  per  gli  incidenti  di
esecuzione.