Art. 11.
                         Revoca dell'indulto

  1.  Il  beneficio  dell'indulto  e' revocato se chi ne ha usufruito
commette,  entro  cinque  anni  dalla  data  di entrata in vigore del
presente  decreto,  un  delitto  non  colposo  per  il  quale riporti
condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno.