Art. 12.
          Termine di efficacia dell'amnistia e dell'indulto

  1. L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino
a tutto il giorno 8 giugno 1986.
 
          Nota all'art. 12, comma 1:
            Il  secondo  comma  dell'art. 593 del codice di procedura
          penale   prevede   che:   "L'applicazione  dell'amnistia  o
          dell'indulto  ha  luogo  con  declaratoria  del giudice che
          pronuncio' la sentenza di condanna).