Art. 12. Termine di efficacia dell'amnistia e dell'indulto 1. L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986.
Nota all'art. 12, comma 1: Il secondo comma dell'art. 593 del codice di procedura penale prevede che: "L'applicazione dell'amnistia o dell'indulto ha luogo con declaratoria del giudice che pronuncio' la sentenza di condanna).