Art. 2.
                 Esclusioni oggettive dall'amnistia

  1. L'amnistia non si applica:
    a) ai delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
      1) 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);
      2) 318 (corruzione per un atto d'ufficio);
      3)  319,  comma  quarto  (corruzione  per  un atto contrario ai
doveri d'ufficio);
      4)  320  (corruzione  di  persona  incaricata  di  un  pubblico
servizio),  in  relazione ai fatti previsti negli articoli 318, comma
primo, e 319, comma quarto;
      5) 321 (pene per il corruttore);
      6)  355  (inadempimento  di  contratti di pubbliche forniture),
salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;
      7) 371 (falso giuramento della parte);
      8)  372  (falsa  testimonianza), quando la deposizione verte su
fatti  relativi  all'esercizio  di  pubbliche  funzioni espletate dal
testimone;
      9)  385  (evasione),  limitatamente  alle  ipotesi previste nel
comma secondo;
      10)   391   (procurata  inosservanza  di  misure  di  sicurezza
detentive), limitatamente alle ipotesi previste nel comma primo;
      11) 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);
      12) 444 commercio di sostanze alimentari nocive);
      13)  445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per
la salute pubblica);
      14)  501  (rialzo  e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico
mercato o nelle borse di commercio);
      15) 501-bis (manovre speculative su merci);
      16)  590,  commi  secondo  e terzo (lesioni personali colpose),
limitatamente  ai  fatti  commessi  con violazione delle norme per la
prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro  o relative all'igiene del
lavoro,  che  abbiano  determinato  le conseguenze previste dal primo
comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art. 583 del codice penale;
      17)    595,    comma    terzo,    quando    l'offesa   consiste
nell'attribuzione di un fatto determinato ed e' commessa con mezzo di
diffusione radiofonica o televisiva;
      18) 644 (usura).
    b)  al  delitto previsto dall'art. 218 del codice penale militare
di pace (peculato militare mediante profitto dell'errore altrui);
    c) ai reati previsti:
      1)  dalla  legge  17  agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica),
dalla  legge  28 gennaio 1977, n. 10 (norme per la edificabilita' dei
suoli),  e  dalla  legge 28 febbraio 1985, n. 47 (norme in materia di
controllo  dell'attivita'  urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria delle opere edilizie);
      2)  dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio
1966,  n.  615  (provvedimenti  contro l'inquinamento atmosferico), e
dagli  articoli  21,  22  e 24-bis della legge 10 maggio 1976, n. 319
(norme  per  la  tutela  delle acque dall'inquinamento), salvo che il
reato   consista   nella   mancata  presentazione  della  domanda  di
autorizzazione  o di rinnovo di cui all'art. 15, comma secondo, della
stessa legge;
      3)  dall'art.  9,  commi sesto e settimo, della legge 16 aprile
1973,  n. 171 (interventi per la salvaguardia di Venezia), cosi' come
sostituiti  dall'art. 1-ter del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690,
salvo  che  si  tratti  di  inquinamento  organico  di  lieve entita'
provocato dalla lavorazione non industriale di prodotti ittici;
      4)  dagli articoli 24, 25, primo e terzo comma, 26, 27, 29 e 32
del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915
(norme in materia di smaltimento dei rifiuti);
      5)   dall'art.   2   della   legge   26  aprile  1983,  n.  136
(biodegradabilita'  dei  detergenti  sintetici)  e  dall'art.  14 del
decreto-legge  25 novembre 1985, n. 667 (provvedimenti urgenti per il
contenimento   dei  fenomeni  di  eutrofizzazione),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7;
      6)  dagli articoli 17 e 20 della legge 31 dicembre 1982, n. 979
(disposizioni per la difesa del mare);
      7)  dall'art. 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (alterazione
di armi);
      8)  dall'art.  1-bis  del  decreto-legge  4  marzo  1976, n. 31
(disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  30  aprile  1976, n. 159, inserito
dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863.
    2.  Quando  vi e' stata condanna ai sensi dell'art. 81 del codice
penale,  ove  necessario,  il  giudice,  con l'osservanza delle forme
previste  per gli incidenti di esecuzione, applica l'amnistia secondo
le   disposizioni   del   presente   decreto,  determinando  le  pene
corrispondenti ai reati estinti.
 
          Nota all'art. 2, comma 1, lettera a), n. 3):
            Il  quarto  comma dell'art. 319 del codice penale prevede
          che:
            "Qualora  il  pubblico  ufficiale  riceva  il denaro o la
          utilita'  per aver agito contro i doveri del suo ufficio, o
          per  aver omesso o ritardato un atto di ufficio, la pena e'
          della  reclusione  da  uno a tre anni e della multa da lire
          duecentomila  a  due  milioni".  [La  multa  e' stata cosi'
          aumentata  per  effetto  dell'art.  3 della legge 12 luglio
          1961,  n.  603  e poi dell'art. 113 della legge 24 novembre
          1981, n. 689].

          Nota all'art. 2, comma 1, lettera a), n. 4):
            il  primo  comma  dell'art. 318 del codice penale (per il
          quarto  comma  dell'art. 319 si veda nella nota precedente)
          cosi' dispone:
            "Il  pubblico ufficiale, che per compiere un atto del suo
          ufficio,  riceve, per se' o per un terzo, in denaro o altra
          utilita',  una  retribuzione  che  non  gli e' dovuta, o ne
          accetta la promessa, e' punito con la reclusione fino a tre
          anni  e  con la multa da lire centomila a due milioni". [La
          multa  e'  stata  cosi'  aumentata  per effetto dell'art. 3
          della  legge  12  luglio  1961,  n. 603 e poi dell'art. 113
          della legge 24 novembre 1981, n. 689].

          Nota all'art. 2, comma 1, lettera a), n. 9):
            Il  comma  secondo  dell'art. 385 del codice penale, come
          sostituito  dall'art. 15 della legge 12 gennaio 1977, n. 1,
          cosi'  dispone:  "La  pena e' della reclusione da uno a tre
          anni  se  il  colpevole commette il fatto usando violenza o
          minaccia  verso  le persone, ovvero mediante effrazione; ed
          e'  da  tre  a  cinque  anni  se  la violenza o minaccia e'
          commessa con armi o da piu' persone riunite".

          Nota all'art. 2, comma 1, lettera a), n. 10):
            Il  primo  comma  dell'art.  391  del codice penale cosi'
          dispone:
            "Chiunque  procura  o  agevola  l'evasione di una persona
          sottoposta a misura di sicurezza detentiva, ovvero nasconde
          l'evaso o comunque lo favorisce nel sottrarsi alle ricerche
          dell'autorita',  e'  punito  con  la  reclusione fino a due
          anni.  Si  applicano  le  disposizioni  del terzo capoverso
          dell'art. 386".

          Note all'art. 2, comma 1, lettera a), n. 16):
            I  comuni secondo e terzo dell'art. 590 del codice penale
          cosi' dispongono:
            "Se  la  lesione  e' grave la pena e' della reclusione da
          uno a sei mesi o della multa da lire quattrocentomila a due
          milioni;  se  e' gravissima, della reclusione da tre mesi a
          due  anni  o  della  multa  da  lire  un  milione a quattro
          milioni.  [La  multa  e'  stata cosi' aumentata per effetto
          dell'art.  3  della  legge  12  luglio  1961,  n. 603 e poi
          dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689].
            Se  i  fatti di cui al precedente capoverso sono commessi
          con   violazione   delle   norme   sulla  disciplina  della
          circolazione  stradale o di quelle per la prevenzione degli
          infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi e' della
          reclusione  da  due  a  sei  mesi  o  della  multa  da lire
          quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena
          per  lesioni  gravissime  e' della reclusione da sei mesi a
          due  anni  o  della multa da lire un milione duecentomila a
          due  milioni quattrocentomila". [Il presente comma e' stato
          aggiunto  dalla  legge  11 maggio 1966, n. 296; la multa e'
          stata   cosi'  triplicata  dall'art.  113  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689].
            -  Il  n.  2)  del  primo  comma dell'art. 583 del codice
          penale  e  il  secondo  comma  del  medesimo articolo cosi'
          dispongono:
            "La   lesione   personale  e'  grave,  e  si  applica  la
          reclusione da tre a sette anni:
              (omissis)   2)  se  il  fatto  produce  l'indebolimento
          permanente di un senso o di un organo.
              La  lesione  personale  e'  gravissima, e si applica la
          reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
                1)    una   malattia   certamente   o   probabilmente
          insanabile;
                2) la perdita di un senso;
                3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda
          l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo
          o  della  capacita'  di  procreare, ovvero una permanente e
          grave difficolta' della favella;
                4)  la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del
          viso".

          Nota all'art. 2, comma 1, lettera a), n. 17):
            Il   comma   terzo   dell'art.   595  del  codice  penale
          (Diffamazione) cosi' dispone:
            "Se  l'offesa  e'  recata  col  mezzo  della stampa o con
          qualsiasi  altro  mezzo  di  pubblicita',  ovvero  in  atto
          pubblico,  la  pena  e'  della reclusione da sei mesi a tre
          anni  o  della  multa non inferiore a lire un milione". [La
          multa  e'  stata  cosi'  aumentata  per effetto dell'art. 3
          della  legge  12  luglio  1961,  n. 603 e poi dell'art. 113
          della legge 24 novembre 1981, n. 689].

          Note all'art. 2, comma 1, lettera c), n. 2):
            -  Il  testo  degli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della
          legge n. 615/1966 e' il seguente:
            "Art.  9.  -  Per  l'installazione  di  un nuovo impianto
          termico di cui al precedente art. 8 o per la trasformazione
          o   l'ampliamento   di   un   impianto   preesistente,   il
          proprietario o possessore deve presentare domanda corredata
          da   un  progetto  particolareggiato  dell'impianto  -  con
          l'indicazione  della  potenzialita'  in Kcal/h - al comando
          provinciale dei vigili del fuoco, che lo approva dopo avere
          constatato   la  corrispondenza  dell'impianto  alle  norme
          stabilite dal regolamento.
            Avverso    la    mancata    approvazione   del   progetto
          dell'impianto,  e'  ammesso  ricorso,  entro  trenta giorni
          dalla notifica, al prefetto.
            Il provvedimento del prefetto e' definitivo.
            Chiunque installa, trasforma o amplia un impianto termico
          di  cui  al  precedente  articolo  8,  senza  la preventiva
          approvazione  di  cui  al  presente articolo, e' punito con
          l'ammenda da lire 300 mila a lire tre milioni".
            "Art.  10.  - Entro 15 giorni dalla installazione o dalla
          trasformazione  o  dall'ampliamento dell'impianto, l'utente
          deve  fare  denuncia,  indicando  anche la potenzialita' in
          Kcal/h,  al  comando  provinciale  dei vigili del fuoco che
          provvedera'   ad   effettuare   il  collaudo  dell'impianto
          verificandone  la  rispondenza  con  le norme stabilite nel
          regolamento.
            Avverso  l'esito  negativo  di  tale  collaudo e' ammesso
          ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al prefetto.
            Il provvedimento del prefetto e' definitivo.
            Chiunque   ometta  nel  termine  prescritto  di  fare  la
          denuncia  di  cui sopra, e' punito con l'ammenda da lire 30
          mila a lire 150 mila.
            Chiunque  metta  in funzione, senza attendere il collaudo
          di  cui al primo comma del presidente articolo, un impianto
          termico  e',  punito  con l'ammenda da lire 150 mila a lire
          450 mila".
            "Art.  14.  - Chiunque impiega per il funzionamento degli
          impianti  termici  di cui al precedente art. 8 combustibili
          non   corrispondenti  alle  caratteristiche  stabilite  nei
          precedenti  articoli  o  in modo difforme alle prescrizioni
          ivi  contenute  e'  punito  con l'ammenda da lire 90 mila a
          lire 900 mila.
            Con   l'entrata   in   vigore   della  presente  legge  i
          commercianti di combustibili dovranno precisare in apposito
          documento,   o  sulla  fattura  rilasciata  all'utente,  le
          caratteristiche merceologiche del combustibile venduto.
            Ove   il   fatto   previsto   dal   primo  comma  dipenda
          esclusivamente   dal  combustibile  e  risulti  provata  la
          responsabilita'  del  fornitore  la  penalita'  ricadra' su
          quest'ultimo   e  sara'  raddoppiata  rispetto  alle  cifre
          indicate nel primo capoverso".
            Art.  15  -  Tutti  gli  impianti  termici  devono essere
          condotti   in  maniera  idonea,  cosi'  da  assicurare  una
          combustione  quanto  piu'  perfetta  possibile  al  fine di
          evitare  i  danni ed i pericoli di cui all'articolo 1 della
          presente legge.
            Nel   regolamento  di  esecuzione  della  presente  legge
          saranno  stabilite  le  norme  per  il controllo dei fumi e
          delle   emissioni  in  genere,  nonche'  i  limiti  massimi
          ammissibili   di   materie  inquinanti  nei  fumi  e  nelle
          emissioni predette.
            Chiunque,  nella  conduzione  degli impianti termici, dia
          luogo  ad  emissione  di  fumi  aventi contenuti di materie
          inquinanti  superiori  ai limiti stabiliti dal regolamento,
          e'  punito  con  l'ammenda da lire 15.000 a lire 150.000. I
          limiti di tollerabilita' di tali fumi saranno stabiliti dal
          regolamento.
            Al conduttore di impianti termici in caso di recidiva nel
          reato  di  cui al comma precedente, puo' essere revocato il
          patentino di abilitazione".
            Art.  18  -  Chiunque  conduca  un  impianto  termico  di
          potenzialita'  superiore  a  200.000  Kcal/h  senza  essere
          munito  del  patentino  di cui al precedente articolo 16 e'
          punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 90.000".
            Gli   importi   delle  ammende  previste  negli  articoli
          soprariportati sono stati cosi' elevati dall'art. 113 della
          legge 24 novembre 1981, n. 689 (gli importi originari erano
          un terzo di quelli indicati negli articoli).
            -  Il  testo degli articoli 21 (come modificato dall'art.
          19  della  legge  24  dicembre 1979, n. 650 e dall'art. 144
          della  legge  24  novembre  1981,  n.  689),  22  e  24-bis
          (aggiunto  dall'art.  3  della legge 2 maggio 1983, n. 305)
          della legge n. 319/1976 e' il seguente:
            "Art.  21.  -  Chiunque  apre  o  comunque effettua nuovi
          scarichi   nelle   acque  indicate  nell'articolo  1  della
          presente  legge,  sul  suolo  o  nel sottosuolo, senza aver
          richiesto  la prescritta autorizzazione, ovvero continua ad
          effettuare    o   mantenere   detti   scarichi   dopo   che
          l'autorizzazione sia stata negata o revocata, e' punito con
          l'arresto  da  due  mesi a due anni o con l'ammenda da lire
          500 mila a lire 10 milioni.
            Alla stessa pena soggiace chi - effettuando al momento di
          entrata  in  vigore della presente legge scarichi nei corpi
          ricettori  di  cui  al  precedente  comma - non presenta la
          domanda  di autorizzazione o di rinnovo di cui all'articolo
          15,  secondo  comma,  lettere a) e b); ovvero non ottempera
          alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  25;  ovvero chi,
          avendo  presentato la domanda, mantiene lo scarico dopo che
          essa  e'  stata  respinta,  o  dopo che l'autorizzazione e'
          stata revocata.
            Si  applica  sempre  la  pena  dell'arresto se lo scarico
          supera  i  limiti  di  accettabilita'  di  cui alle tabelle
          allegate  alla presente legge, nei rispettivi limiti e modi
          di  applicazione.  La  condanna  importa  la incapacita' di
          contrattare con la pubblica amministrazione.
            Per  i reati previsti al primo, secondo e terzo comma del
          presente  articolo  e'  consentita,  in  caso  di  recidiva
          specifica, l'emissione del mandato di cattura".
            Art.  22 - Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza
          osservare  tutte le prescrizioni indicate nel provvedimento
          di autorizzazione e' punito con l'arresto fino a due anni o
          con l'ammenda fino a lire 10 milioni".
            Art.  24-bis. - Si applica sempre la pena dell'arresto da
          due  mesi  a due anni se lo scarico nelle acque del mare da
          parte  di  navi ed aeromobili contiene sostanze o materiali
          per  i  quali e' imposto il divieto assoluto di versamento,
          ai  sensi  delle  disposizioni  contenute nelle convenzioni
          internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia,
          salvo   che   siano   in  quantita'  tali  da  essere  resi
          rapidamente   innocui   dai   processi  fisici,  chimici  e
          biologici, che si verificano naturalmente in mare.
            Resta   fermo,  in  quest'ultimo  caso,  l'obbligo  della
          preventiva autorizzazione".
            -  Il  comma secondo dell'art. 15 della medesima legge n.
          319, 1976 prevede che:
            "I  titolari degli scarichi gia' in essere provenienti da
          insediamenti produttivi debbono:
              a)  se sprovvisti di autorizzazione allo scarico, farne
          domanda   entro  due  mesi  dall'entrata  in  vigore  della
          presente  legge  [termine  prorogato  di centottanta giorni
          dall'art. 9 della legge 24 dicembre 1979, n. 650];
              b)  se gia' in possesso dell'autorizzazione, presentare
          domanda di rinnovo entro sei mesi".

          Nota all'art. 2, comma 1, lettera e), n. 3):
            I  commi  sesto  e  settimo  dell'art.  9  della legge n.
          171/1973 cosi' dispongono:
            "In  deroga  a quanto previsto dall'art. 26 della legge 5
          marzo  1963,  n.  366,  chiunque  apra, mantenga o comunque
          effettui  nella  laguna uno scarico senza aver richiesto la
          prescritta  autorizzazione  ovvero continui ad effettuare o
          mantenere  lo  scarico  dopo che l'autorizzazione sia stata
          negata  o  revocata,  e' punito con l'arresto da due mesi a
          due  anni  o  con  l'ammenda  da  lire  500  mila a lire 10
          milioni.  In  caso  di  recidiva  specifica,  e' consentita
          l'emissione  del mandato di cattura. Se lo scarico supera i
          limiti  di  accettabilita'  di cui alla tabella allegata al
          D.P.R. 20 settembre 1973, n. 962, si applica sempre la pena
          dell'arresto.
            Chiunque  effettua o mantiene uno scarico senza osservare
          le    prescrizioni    indicate    nel    provvedimento   di
          autorizzazione  e'  punito  con l'arresto fino a due anni o
          con l'ammenda fino a lire 10 milioni".

          Note all'art. 2, comma 1, lettera e), n. 5):
            -  Il  testo  dell'art.  2  della legge n. 136/1983 e' il
          seguente:
            "Art.  2.  -  E'  vietata  la  produzione, la detenzione,
          l'immissione  in  commercio,  l'introduzione nel territorio
          dello Stato e l'uso da parte degli stabilimenti industriali
          o   degli   esercizi   pubblici   di  detersivi  quando  la
          biodegradabilita'  media dei tensioattivi sintetici in essi
          contenuti  sia inferiore al 90 per cento per ciascuna delle
          seguenti   categorie:   anionici,  cationici,  non  ionici,
          anfoliti.
            E' in ogni caso vietata nella fabbricazione dei detersivi
          l'utilizzazione   di  tensioattivi  sintetici  o  di  altre
          sostanze  che  nelle  normali condizioni di impiego possono
          arrecare danno alla salute dell'uomo, degli animali e delle
          piante e piu' in generale all'equilibrio dell'ambiente.
            I  contravventori  alle disposizioni dei commi precedenti
          sono puniti, ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
          con  l'arresto  fino  a  sei  mesi  e  con  l'ammenda da L.
          2.000.000 a L. 20.000.000".
            -  Il  testo  dell'art. 14 del D.L. n. 667/1985 (il testo
          del   predetto   decreto,   coordinato   con  la  legge  di
          conversione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
          generale - n. 27 del 3 febbraio 1936) e' il seguente:
            "Art. 14. - 1. Le violazioni delle disposizioni contenute
          nell'art.  2, comma 2, e nell'art. 3, comma 5, del presente
          decreto  sono  punite,  ove  il  fatto non costituisca piu'
          grave reato, con l'ammenda da L. 5.000.000 a L. 50.000.000.
            2.  L'inosservanza  delle  condizioni  stabilite  per  il
          confezionamento,   l'etichettatura  e  la  pubblicita'  dei
          prodotti  ove il fatto non costituisca piu' grave reato, e'
          punibile con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 10.000.000.
            3.  Sono  puniti  con  l'ammenda  da  L.  2.000.000  a L.
          20.000.000,  ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
          i  contravventori  alle disposizioni contenute nell'art. 2,
          comma 3, e nell'art. 3, comma 6, del presente decreto.
            4.  La  condanna per taluna delle violazioni previste nei
          precedenti  commi importa la pubblicazione della sentenza e
          la    incapacita'   di   contrattare,   con   la   pubblica
          amministrazione  prevista  dall'art.  144  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689".

          Nota all'art. 2, comma 1, lettera c), n. 4):
            Il testo delle disposizioni citate e' il seguente:
            "Art.  24.  -  Chiunque  contravviene  al  divieto di cui
          all'art.  9, primo e terzo comma, e' punito con la sanzione
          amministrativa  da L. 20.000 a L. 1.000.000, se trattasi di
          rifiuti  urbani e da L. 100.000 a L. 2.000.000, se trattasi
          di  rifiuti speciali, nonche' con la pena dell'arresto sino
          a sei mesi o con l'ammenda da L. 200.000 a L. 5.000.000, se
          trattasi di rifiuti tossici e nocivi".
            "Art.  25,  primo  comma. - I titolari degli enti e delle
          imprese  che  effettuano  smaltimento  dei rifiuti urbani e
          speciali  prodotti  da terzi ovvero installano o gestiscono
          impianti  di  innocuizzazione  e di eliminazione di rifiuti
          speciali  senza l'autorizzazione di cui all'art. 6, lettera
          d), sono puniti con l'arresto da tre mesi sino ad un anno e
          con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 5.000.000".
            "Art.  25, terzo comma. - Se la discarica non autorizzata
          e'   realizzata  o  gestita  da  impresa  che  effettua  lo
          smaltimento  per  conto  proprio, il titolare e' punito con
          l'arresto  sino  ad un anno e con l'ammenda da L. 200.000 a
          L.  5.000.000;  nel  caso  si  tratti di ente o impresa che
          effettua  lo  smaltimento  di rifiuti prodotti da terzi, il
          titolare  e'  punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e
          con l'ammenda da L. 2.000.000 a L. 5.000.000".
            "Art.  26. - Chiunque effettui le fasi di smaltimento dei
          rifiuti  tossici  e nocivi senza la relativa autorizzazione
          prevista  dall'art.  16 e' punito con l'arresto da mesi sei
          ad un anno e con l'ammenda da L. 2.000.000 a L. 5.000.000".
            "Art.  27.  -  I titolari degli enti e delle imprese che,
          effettuando lo smaltimento dei rifiuti urbani e/o speciali,
          non  osservano  le  prescrizioni  dell'autorizzazione  sono
          puniti con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda sino a
          L. 5.000.000.
            Chiunque effettuando le fasi di operazioni di smaltimento
          dei  rifiuti  tossici e nocivi, non osserva le prescrizioni
          della  relativa autorizzazione e' punito con l'arresto sino
          a sei mesi e con l'ammenda sino a L. 5.000.000.
            Alla stessa pena e' soggetto chi non ottempera all'ordine
          di sospensione di cui all'art. 17".
            "Art.  29.  -  Chiunque  non  ottemperi  al provvedimento
          adottato dall'autorita' competente ai sensi dell'art. 12 e'
          punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda
          da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.
            Se  trattasi  di  rifiuti  tossici e nocivi si applica la
          pena  dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda da
          L. 2.000.000 a L. 5.000.000".

          Nota all'art. 2, comma 1, lettera c), n. 6):
            Il  testo  degli articoli 17 e 20 della legge n. 979/1982
          e' il seguente:
            "Art.  17.  -  Al  di  la'  del  limite  esterno del mare
          territoriale italiano, qualora navi italiane, in violazione
          delle  norme  in  materia  di  tutela  delle  acque  marine
          dall'inquinamento  stabilite  nella  presente legge e nelle
          convenzioni  internazionali  in  vigore, di cui l'Italia e'
          parte  contraente,  versino in mare idrocarburi, miscele di
          idrocarburi  od altre sostanze vietate, sono applicabili le
          pene di cui ai successivi articoli del presente titolo.
            Il comandante della nave che violi le disposizioni di cui
          all'art.  19 e' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero
          con l'ammenda fino a 10 milioni".
            "Art.  20.  - Il comandante di una nave battente bandiera
          italiana  che  violi  le  disposizioni  dell'art.  16  o la
          normativa  internazionale  di  cui  all'art. 17, nonche' il
          proprietario  o  l'armatore  della nave, nel caso in cui la
          violazione  sia  avvenuta con il loro concorso, sono puniti
          con  l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da L.
          500.000  a L. 10 milioni; se il fatto e' avvenuto per colpa
          le suddette pene sono ridotte alla meta'.
            Alla  stessa  pena  e' soggetto il comandante di una nave
          battente  bandiera  straniera  che violi le disposizioni di
          cui all'art. 16.
            Per  i  reati  previsti  al  primo  e  secondo  comma del
          presente  articolo,  e'  consentita,  in  caso  di recidiva
          specifica, l'emissione del mandato di cattura.
            Per  il comandante di nazionalita' italiana della nave la
          condanna  per  il  reato  di  cui al precedente primo comma
          comporta  la  sospensione  del titolo professionale, la cui
          durata sara' determinata ai sensi dell'art. 1083 del codice
          della navigazione.
            Ai  comandanti  di  navi di nazionalita' non italiana che
          abbiano  subito condanne in relazione al reato di cui sopra
          sara'  inibito  l'attracco  a porti italiani per un periodo
          variabile,  da  determinarsi con decreto del Ministro della
          marina  mercantile,  commisurato  alla  gravita'  del reato
          commesso ed alla condanna comminata".

          Nota all'art. 2, comma 1, lettera e), n. 7):
            Il  testo  dell'art.  3  della  legge  n. 110/1975 (Norme
          integrative della disciplina vigente per il controllo delle
          armi, delle munizioni e degli esplosivi) e' il seguente:
            "Art. 3. (Alterazione di aromi). - Chiunque, alterando in
          qualsiasi   modo   le   caratteristiche   meccaniche  o  le
          dimensioni  di  un'arma,  ne  aumenti  la  potenzialita' di
          offesa,  ovvero  ne  renda  piu'  agevole il porto, l'uso o
          l'occultamento,  e'  punito  con la reclusione da uno a tre
          anni  e  con  la  multa da lire seicentomila a lire quattro
          milioni".  [La  multa  e' stata Cosi' raddoppiata dall'art.
          113 della legge 24 novembre 1981, n. 689].

          Nota all'art. 2, comma 1, lettera c), n. 8):
            Il  testo  dell'art.  1-bis  del  D.L.  n.  31/1976 e' il
          seguente:
            "Art.  1-bis.  -  Il  residente  che, costituendo persone
          giuridiche  o  enti esteri, ovvero assumendo partecipazioni
          in persone giuridiche o enti esteri, anche non riconosciuti
          dalla  legge  italiana,  fa  apparire beni siti o attivita'
          costituite  in Italia come appartenenti a non residenti, e'
          punito  con  la  reclusione  fino a tre anni e con la multa
          fino a cinque milioni".
            Il  testo dell'art. 81 del codice penale, come sostituito
          dall'art.  8  del  D.L.  11  aprile 1974, n. 99, convertito
          nella legge 7 giugno 1974, n. 220, e' il seguente:
            "Art.  81.  (Concorso  formale.  Reato  continuato). - E'
          punito   con  la  pena  che  dovrebbe  infliggersi  per  la
          violazione  piu' grave aumentata fino al triplo chi con una
          sola  azione  od  omissione  viola  diverse disposizioni di
          legge   ovvero  commette  piu'  violazioni  della  medesima
          disposizione di legge.
            Alla   stessa  pena  soggiace  chi  con  piu'  azioni  od
          omissioni,  esecutive  di  un  medesimo  disegno criminoso,
          commette  anche  in  tempi  diversi  piu'  violazioni della
          stessa o di diverse disposizioni di legge.
            Nei  casi  preveduti  da quest'articolo, la pena non puo'
          essere precedenti".