Art. 3. 
         Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia 
 
  1. Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia: 
    a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato
o tentato; 
    b) non si  tiene  conto  dell'aumento  di  pena  derivante  dalla
continuazione e dalla recidiva, anche se per  quest'ultima  la  legge
stabilisce una pena di specie diversa; 
    c)  si  tiene  conto  dell'aumento  di   pena   derivante   dalle
circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una  pena  di
specie diversa o dalle circostanze  ad  effetto  speciale.  Si  tiene
conto della circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n.  7,  del
codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti; 
    d) si tiene conto della circostanza attenuante di cui all'art. 98
del codice penale, nonche', nei reati  contro  il  patrimonio,  delle
circostanze attenuanti di cui ai numeri 4 e 6 dell'art. 62 del codice
penale. Quando le  predette  circostanze  attenuanti  concorrono  con
circostanze aggravanti di qualsiasi specie, si tiene  conto  soltanto
delle prime, salvo che concorrano le circostanze di cui agli articoli
583 e 625, numeri 1 e 4, seconda parte, del codice penale,  nel  qual
caso  si  tiene  conto   soltanto   di   queste   ultime.   Ai   fini
dell'applicazione  dell'amnistia  la   sussistenza   delle   predette
circostanze e' accertata anche dal giudice istruttore o  dal  pretore
nel corso dell'istruzione, nonche' dal giudice in camera di consiglio
nella fase degli atti preliminari al giudizio, ai sensi dell'art. 421
del codice di procedura penale; 
    e)  in  nessun  altro  caso  si  tiene  conto  delle  circostanze
attenuanti o  della  loro  prevalenza  o  equivalenza  rispetto  alle
circostanze aggravanti; 
    f) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall'art.
48 del codice penale militare  di  pace  quando  siano  prevalenti  o
equivalenti, ai sensi dell'art. 69 del  codice  penale,  rispetto  ad
ogni tipo di circostanza aggravante. 
 
          Nota all'art. 3, comma 1, lettera e):
            Il n. 7) dell'art. 61 del codice penale prevede che:
            "Aggravano   il   reato,  quando  non  ne  sono  elementi
          costituivi    o   circostanze   aggravanti   speciali,   le
          circostanze seguenti:
              (omissis) 7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio,
          o  che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti
          determinati  da  motivi  di  lucro,  cagionato alla persona
          offesa   dal  reato  un  daino  patrimoniale  di  rilevante
          gravita'".

          Note all'art. 3, comma 1, lettera d):
            -   Il   testo  dell'art.  98  del  codice  penale,  come
          modificato  dall'art.  146 della legge 24 novembre 1981, n.
          689, e' il seguente:
            "Art.  98.  (Minore degli anni diciotto). - E' imputabile
          chi,  nel  momento  in  cui  ha  commesso  il  fatto, aveva
          compiuto  i  quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se
          aveva capacita' d'intendere e di volere;
            ma la pena e' diminuita.
            Quando  la  pena detentiva inflitta e' inferiore a cinque
          anni,  o  si  tratta  di pena pecuniaria, alla condanna non
          conseguono  pene  accessorie.  Se  si  tratta  di pena piu'
          grave,  la  condanna  importa  soltanto  l'interdizione dai
          pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni,
          e,   nei   casi   stabiliti  dalla  legge,  la  sospensione
          dall'esercizio della potesta' dei genitori o dell'autorita'
          maritale".
            -  I  numeri  4)  e  6)  dell'art.  62  del codice penale
          prevedono che:
            "Attenuano   il   reato,  quando  non  ne  sono  elementi
          costitutivi   o   circostanze   attenuanti   speciali,   le
          circostanze seguenti:
              (omissis) 4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio,
          o  che  comunque  offendono  il  patrimonio, cagionato alla
          persona  offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale
          tenuita';
              (omissis)  6)  l'avere,  prima  del  giudizio, riparato
          interamente  il  danno,  mediante  risarcimento di esso, e,
          quando   sia   possibile,   mediante   le  restituzioni;  o
          l'essersi,  prima  del  giudizio e fuori del caso preveduto
          nell'ultimo    capoverso    dell'articolo   56,   adoperato
          spontaneamente  ed efficacemente per elidere o attenuare le
          conseguenze dannose o pericolose del reato".
            -   Il  testo  dell'art.  583  del  codice  penale,  come
          modificato dall'art. 22 della legge 22 maggio 1978, n. 794,
          e' il seguente:
            "Art.   583.   (Circostanze  aggravanti).  -  La  lesione
          personale  e'  grave,  e  si applica la reclusione da tre a
          sette anni:
              1)  se  dal  fatto  deriva  una  malattia  che metta in
          pericolo  la vita della persona offesa, ovvero una malattia
          o  un'incapacita'  di  attendere alle ordinarie occupazioni
          per un tempo superiore ai quaranta giorni;
              2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un
          senso o di un organo.
              La  lesione  personale  e'  gravissima, e si applica la
          reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
                1)    una   malattia   certamente   o   probabilmente
          insanabile;
                2) la perdita di un senso;
                3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda
          l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo
          o  della  capacita'  di  procreare, ovvero una permanente e
          grave difficolta' della favella;
                4)  la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del
          viso".
              -  I  numeri  1)  e  4) dell'art. 625 del codice penale
          prevedono che:

                La pena e' della reclusione da uno a sei anni e della
          multa da lire duecentomila a due milioni [la multa e' stata
          cosi'  aumentata  per  effetto  dell'art.  3 della legge 12
          luglio  1961,  n.  603  e  poi dell'art. 113 della legge 24
          novembre 1981, n. 689];
              1)  se  il  colpevole,  per  commettere  il  fatto,  si
          introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo
          destinato ad abitazione;
              (omissis)  4)  se  il  fatto e' commesso con destrezza,
          ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona".
            -  Il testo dell'art. 421 del codice di procedura penale,
          come  modificato  dalla legge 18 giugno 1955, n. 517, e' il
          seguente:
            "Art.  421.  (Proscioglimento  prima del dibattimento). -
          Salvo  quanto  e' stabilito nel capoverso dell'art. 152, se
          sussiste  una  causa  che  estingue il reato o per la quale
          l'azione  penale  non  poteva  essere  iniziata  o non puo'
          essere  proseguita  e  se  per accertarla non e' necessario
          procedere al dibattimento, il giudice, sentite le parti, in
          camera  di  consiglio, anche di ufficio, pronuncia sentenza
          di  proscioglimento, enunciandone la causa nel dispositivo.
          Con  la stessa sentenza revoca i provvedimenti ordinati per
          il  dibattimento, dispone la liberazione del prosciolto che
          sia  detenuto  o  soggetto a liberta' vincolata e ordina la
          cessazione   delle   pene  accessorie  e  delle  misure  di
          sicurezza gia' provvisoriamente applicate.
            Si osservano, in quanto sono applicabili, le disposizioni
          degli articoli 382 e 383.
            Agli effetti delle impugnazioni, la sentenza si considera
          pronunziata in giudizio".

          Note all'art. 3, comma 1, lettera i):
            -  Il  testo  dell'art.  48 del codice penale militare di
          pace e' il seguente:
            "Art.  48.  (Circostanze  attenuanti  comuni). - Oltre le
          circostanze  attenuanti comuni prevedute dal codice penale,
          e  salva  la disposizione dell'articolo seguente, attenuano
          il  reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi
          o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
              1)  l'avere  commesso  il  fatto  per  eccesso  di zelo
          nell'adempimento dei doveri miliari;
              2)  l'essere  il  fatto  commesso  da militare, che non
          abbia  ancora compiuto trenta giorni di servizio alle armi,
          quando trattasi di reato esclusivamente militare;
              3) l'avere commesso il fatto per i modi non convenienti
          usati dal superiore.
              Per  i  reati  militari, la pena puo' essere diminuita,
          quando  il  colpevole  sia militare di ottima condotta o di
          provato valore".
            -   Il   testo  dell'art.  69  del  codice  penale,  come
          modificato dagli articoli 6 e 7 del D.L. 11 aprile 1974, n.
          99,  convertito  nella  legge  7 giugno 1974, n. 220, e' il
          seguente:
            "Art.   69.   (Concorso   di   circostanze  aggravanti  e
          attenuanti).
            Quando   concorrono   insieme  circostanze  aggravanti  e
          circostanze   attenuanti,  e  le  prime  sono  dal  giudice
          ritenute  prevalenti,  non si tiene conto delle diminuzioni
          di  pena  stabilite  per le circostanze attenuanti, e si fa
          luogo  soltanto  agli  aumenti  di  pena  stabiliti  per le
          circostanze aggravanti.
            Se  le  circostanze  attenuanti  sono ritenute prevalenti
          sulle  circostanze  aggravanti,  non  si  tiene conto degli
          aumenti  di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo
          soltanto   alle   diminuzioni  di  pena  stabilite  per  le
          circostanze attenuanti.
            Se  fra  le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il
          giudice  ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena
          che  sarebbe  inflitta  se  non concorresse alcuna di dette
          circostanze.
            Le   disposizioni  precedenti  si  applicano  anche  alle
          circostanze   inerenti  alla  persona  del  colpevole  e  a
          qualsiasi   altra   circostanza   per  la  quale  la  legge
          stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura
          della  pena  in  modo  indipendente da quella ordinaria del
          reato".