Art. 3. Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia 1. Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia: a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato; b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa; c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 7, del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti; d) si tiene conto della circostanza attenuante di cui all'art. 98 del codice penale, nonche', nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui ai numeri 4 e 6 dell'art. 62 del codice penale. Quando le predette circostanze attenuanti concorrono con circostanze aggravanti di qualsiasi specie, si tiene conto soltanto delle prime, salvo che concorrano le circostanze di cui agli articoli 583 e 625, numeri 1 e 4, seconda parte, del codice penale, nel qual caso si tiene conto soltanto di queste ultime. Ai fini dell'applicazione dell'amnistia la sussistenza delle predette circostanze e' accertata anche dal giudice istruttore o dal pretore nel corso dell'istruzione, nonche' dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al giudizio, ai sensi dell'art. 421 del codice di procedura penale; e) in nessun altro caso si tiene conto delle circostanze attenuanti o della loro prevalenza o equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti; f) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall'art. 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell'art. 69 del codice penale, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante.
Nota all'art. 3, comma 1, lettera e): Il n. 7) dell'art. 61 del codice penale prevede che: "Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costituivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti: (omissis) 7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un daino patrimoniale di rilevante gravita'". Note all'art. 3, comma 1, lettera d): - Il testo dell'art. 98 del codice penale, come modificato dall'art. 146 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' il seguente: "Art. 98. (Minore degli anni diciotto). - E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacita' d'intendere e di volere; ma la pena e' diminuita. Quando la pena detentiva inflitta e' inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena piu' grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori o dell'autorita' maritale". - I numeri 4) e 6) dell'art. 62 del codice penale prevedono che: "Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: (omissis) 4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuita'; (omissis) 6) l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato". - Il testo dell'art. 583 del codice penale, come modificato dall'art. 22 della legge 22 maggio 1978, n. 794, e' il seguente: "Art. 583. (Circostanze aggravanti). - La lesione personale e' grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacita' di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione personale e' gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacita' di procreare, ovvero una permanente e grave difficolta' della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso". - I numeri 1) e 4) dell'art. 625 del codice penale prevedono che: La pena e' della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire duecentomila a due milioni [la multa e' stata cosi' aumentata per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e poi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689]; 1) se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione; (omissis) 4) se il fatto e' commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona". - Il testo dell'art. 421 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 18 giugno 1955, n. 517, e' il seguente: "Art. 421. (Proscioglimento prima del dibattimento). - Salvo quanto e' stabilito nel capoverso dell'art. 152, se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non poteva essere iniziata o non puo' essere proseguita e se per accertarla non e' necessario procedere al dibattimento, il giudice, sentite le parti, in camera di consiglio, anche di ufficio, pronuncia sentenza di proscioglimento, enunciandone la causa nel dispositivo. Con la stessa sentenza revoca i provvedimenti ordinati per il dibattimento, dispone la liberazione del prosciolto che sia detenuto o soggetto a liberta' vincolata e ordina la cessazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza gia' provvisoriamente applicate. Si osservano, in quanto sono applicabili, le disposizioni degli articoli 382 e 383. Agli effetti delle impugnazioni, la sentenza si considera pronunziata in giudizio". Note all'art. 3, comma 1, lettera i): - Il testo dell'art. 48 del codice penale militare di pace e' il seguente: "Art. 48. (Circostanze attenuanti comuni). - Oltre le circostanze attenuanti comuni prevedute dal codice penale, e salva la disposizione dell'articolo seguente, attenuano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: 1) l'avere commesso il fatto per eccesso di zelo nell'adempimento dei doveri miliari; 2) l'essere il fatto commesso da militare, che non abbia ancora compiuto trenta giorni di servizio alle armi, quando trattasi di reato esclusivamente militare; 3) l'avere commesso il fatto per i modi non convenienti usati dal superiore. Per i reati militari, la pena puo' essere diminuita, quando il colpevole sia militare di ottima condotta o di provato valore". - Il testo dell'art. 69 del codice penale, come modificato dagli articoli 6 e 7 del D.L. 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220, e' il seguente: "Art. 69. (Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti). Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tiene conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti. Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti. Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze. Le disposizioni precedenti si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole e a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato".