Art. 4. Condizioni soggettive per l'applicabilita' dell'amnistia 1. L'amnistia non si applica: a) ai delinquenti abituali o professionali, sempre che la dichiarazione di abitualita' o professionalita' non sia estinta o revocata, e a coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, come modificate dalla legge 13 settembre 1982, n. 646; b) a coloro i quali nei dieci anni anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno riportato una o piu' condanne a pena detentiva complessiva superiore a tre anni per delitti non colposi o, se si tratta di persone di eta' superiore a sessantacinque anni, a pena detentiva complessiva superiore a quattro anni per delitti non colposi. 2. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto: a) delle condanne per le quali e' intervenuta riabilitazione, anche successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che le condizioni per la riabilitazione preesistano a detta data; b) dei reati estinti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'art. 167 del codice penale; c) dei reati estinguibili per effetto della presente o di precedenti amnistie. 3. Nell'applicazione dell'amnistia alle contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dal comma 1.
Note all'art. 4, comma 1, lettera a). - La legge n. 1423/1956 reca: "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'". La legge n. 575/1965 reca: "Disposizioni contro la mafia". La legge n. 646/1982, oltre a modificare le leggi sopracitate, reca disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale e istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia. Nota all'art. 4, comma 2, lettera b): Il testo dell'art. 167 del codice penale e' il seguente: "Art. 167. (Estinzione del reato). - Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, ed adempie gli obblighi impostigli, il reato e' estinto. In tal caso non ha luogo la esecuzione della pena e cessa l'esecuzione delle pene accessorie".