Art. 4.
      Condizioni soggettive per l'applicabilita' dell'amnistia

  1. L'amnistia non si applica:
    a)  ai  delinquenti  abituali  o  professionali,  sempre  che  la
dichiarazione  di  abitualita'  o  professionalita' non sia estinta o
revocata,  e  a  coloro  i  quali  alla data di entrata in vigore del
presente decreto si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del
divieto  o  dell'obbligo  di  soggiorno,  disposte  con provvedimento
definitivo  ai  sensi  delle  leggi  27  dicembre 1956, n. 1423, e 31
maggio  1965,  n. 575, come modificate dalla legge 13 settembre 1982,
n. 646;
    b) a coloro i quali nei dieci anni anteriori alla data di entrata
in  vigore del presente decreto hanno riportato una o piu' condanne a
pena  detentiva  complessiva  superiore  a  tre  anni per delitti non
colposi o, se si tratta di persone di eta' superiore a sessantacinque
anni,  a  pena  detentiva  complessiva  superiore  a quattro anni per
delitti non colposi.
  2. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:
    a)  delle  condanne  per  le quali e' intervenuta riabilitazione,
anche  successivamente  alla  data  di entrata in vigore del presente
decreto, sempre che le condizioni per la riabilitazione preesistano a
detta data;
    b)  dei reati estinti alla data di entrata in vigore del presente
decreto  per  il  decorso  dei termini della sospensione condizionale
della pena a norma dell'art. 167 del codice penale;
    c)  dei  reati  estinguibili  per  effetto  della  presente  o di
precedenti amnistie.
  3.  Nell'applicazione  dell'amnistia  alle  contravvenzioni  non si
tiene conto delle esclusioni previste dal comma 1.
 
          Note all'art. 4, comma 1, lettera a).
            -  La legge n. 1423/1956 reca: "Misure di prevenzione nei
          confronti  delle  persone pericolose per la sicurezza e per
          la pubblica moralita'".
            La  legge  n.  575/1965  reca:  "Disposizioni  contro  la
          mafia".
            La  legge  n.  646/1982,  oltre  a  modificare  le  leggi
          sopracitate,  reca  disposizioni  in  materia  di misure di
          prevenzione  di carattere patrimoniale e istituzione di una
          commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.

          Nota all'art. 4, comma 2, lettera b):
            Il testo dell'art. 167 del codice penale e' il seguente:
            "Art.  167.  (Estinzione  del  reato).  - Se, nei termini
          stabiliti,  il  condannato  non commette un delitto, ovvero
          una  contravvenzione  della  stessa  indole, ed adempie gli
          obblighi impostigli, il reato e' estinto.
            In tal caso non ha luogo la esecuzione della pena e cessa
          l'esecuzione delle pene accessorie".