Art. 6.
                               Indulto

  1. E' concesso indulto nella misura non superiore a due anni per le
pene  detentive  e  non  superiore  a  lire dieci milioni per le pene
pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.
  2. L'indulto non puo' essere superiore ad un anno per la reclusione
e  a lire cinque milioni per la multa in relazione alle pene inflitte
per  i  reati  previsti  dagli articoli: 624, aggravato, ai sensi dei
numeri  1  e  4 dell'art. 625; 628, commi primo e secondo; 629, comma
primo,  del  codice  penale. L'indulto si applica nella stessa misura
alle pene temporanee inflitte per il reato previsto dall'art. 575 del
codice  penale, anche se aggravato, quando comunque ricorra una delle
attenuanti  di  cui  all'art.  62, numeri 1 e 2, o all'art. 89 (vizio
parziale di mente) del codice penale, nonche' per i reati di omicidio
volontario  previsti  dal  secondo  comma dall'art. 186 e dal secondo
comma  dell'art.  195  del  codice  penale militare di pace, anche se
aggravati,  quando  comunque ricorra l'attenuante di cui all'art. 198
del codice penale militare di pace o quella di cui all'art. 62, n. 1,
del codice penale.
  3.  Nei  casi  previsti  dai commi 1 e 2, l'indulto e' ridotto alla
meta'  nei  confronti  di  coloro  che  si  trovano  nelle condizioni
previste  dall'art.  4,  comma  1, lettera b), e di coloro che per le
medesime  condanne  hanno usufruito o possono usufruire di precedenti
indulti;  e' ridotto ad un quarto quando concorrono entrambe le cause
di  riduzione.  Nella  valutazione  dei precedenti penali di cui alla
richiamata  lettera  b)  del  comma 1 dell'art. 4, non si tiene conto
delle condanne alle quali deve essere applicato il presente indulto.
  4.  La  misura dell'indulto e' di tre anni per coloro che alla data
di   entrata  in  vigore  del  presente  decreto  hanno  compiuto  il
sessantacinquesimo  anno  di  eta'  o che sono affetti da invalidita'
permanente non inferiore al 71 per cento, secondo la tabella prevista
dal  decreto  ministeriale  25 luglio 1980, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  282  del 14 ottobre 1980, in esecuzione della legge 11
febbraio 1980, n. 18.
  5.  Quando  l'indulto estingue la pena inflitta per uno dei delitti
previsti  dall'art.  8  della  legge  15  dicembre 1972, n. 772, come
sostituito  dall'art.  2  della  legge 24 dicembre 1974, n. 695, agli
effetti  del  comma  terzo  del  citato  art.  8 la pena condonata e'
equiparata a quella espiata.
 
          Note all'art. 6, comma 2:
            -  L'art.  624  del  codice  penale  concerne il reato di
          furto.
            -  Per  il  testo  dei  numeri  1) e 4) dell'art. 625 del
          codice  penale  si  veda  nelle  note  all'art. 3, comma 1,
          lettera d).
            - Il testo dei primi due commi dell'art. 628 (relativo al
          reato di rapina) e del primo comma dell'art. 629 del codice
          penale (relativo al reato di estorsione) e' il seguente:
            "Art.  628,  primo  e  secondo  comma.  -  Chiunque,  per
          procurare  a  se' o ad altri un ingiusto profitto, mediante
          violenza  alla  persona o minaccia, s'impossessa della cosa
          mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, e' punito con
          la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire un
          milione   a  quattro  milioni  [la  multa  e'  stata  cosi'
          aumentata  per  effetto  dell'art.  3 della legge 12 luglio
          1961,  n.  603  e poi dell'art. 113 della legge 24 novembre
          1981, n. 689].
            Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia
          immediatamente  dopo  la sottrazione per assicurare a se' o
          da  altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare
          a se' o ad altri l'impunita'".
            "Art.  629,  primo comma. - Chiunque, mediante violenza o
          minaccia,  costringendo taluno a fare o ad omettere qualche
          cosa,  procura  a  se'  o ad altri un ingiusto profitto con
          altrui  danno,  e'  punito con la reclusione da tre a dieci
          anni  e  con  la multa da lire un milione a quattro milioni
          [la  multa e' stata cosi' aumentata per effetto dell'art. 3
          della  legge  12  luglio  1961,  n. 603 e poi dell'art. 113
          della legge 24 novembre 1981, n. 689]".
            -  L'art.  575  del  codice  penale  prevede  il reato di
          omicidio.
            -  Si  trascrive il testo dei numeri 1) e 2) dell'art. 62
          del codice penale e dell'art. 89 del medesimo codice:
            "Art. 62. (Circostanze attenuanti comuni). - Attenuano il
          reato,   quando   non   ne   sono  elementi  costitutivi  o
          circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
              1) l'aver agito per motivi di particolare valore morale
          o sociale;
              2)  l'aver  agito  in  stato  di ira, determinato da un
          fatto ingiusto altrui".
            "Art. 89. (Vizio parziale di mente). - Chi nel momento in
          cui  ha  commesso  il  fatto,  era, per infermita', in tale
          stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la
          capacita'  di  intendere  o  di  volere, risponde del reato
          commesso; ma la pena e' diminuita".
            -  Si  trascrive il testo del secondo comma dell'art. 186
          (insubordinazione  con violenza) del codice penale militare
          di  pace,  del secondo comma dell'art. 195 (violenza contro
          un  inferiore)  e  dell'art.  198 del medesimo codice (come
          sostituiti,  rispettivamente, dagli articoli 1, 5 e 8 della
          legge 26 novembre 1985, n. 689):
            "Art.  186,  secondo  comma.  -  Se  la violenza consiste
          nell'omicidio     volontario,    consumato    o    tentato,
          nell'omicidio  preterintenzionale  ovvero  in  una  lesione
          personale    grave    o   gravissima,   si   applicano   le
          corrispondenti  pene  stabilite  dal codice penale. La pena
          detentiva temporanea puo' essere aumentata".
            "Art.  195,  secondo  comma.  -  Se  la violenza consiste
          nell'omicidio     volontario,    consumato    o    tentato,
          nell'omicidio  preterintenzionale,  ovvero  in  una lesione
          personale    grave    o   gravissima,   si   applicano   le
          corrispondenti  pene  stabilite  dal codice penale. La pena
          detentiva temporanea puo' essere aumentata".
            "Art.   198.   (Provocazione).  -  Se  alcuno  dei  reati
          preveduti  dai  capi terzo e quarto e' commesso nello stato
          d'ira  determinato  da  un  fatto  ingiusto del superiore o
          dell'inferiore,  e subito dopo di esso o subito dopo che il
          colpevole  ne ha avuta notizia, alla pena dell'ergastolo e'
          sostituita la reclusione non inferiore a quindici anni e le
          altre pene sono diminuite da un terzo alla meta'".

          Note all'art. 6, comma 4:
            -  Il  D.M.  25 luglio 1980 approva le tabelle indicative
          delle  percentuali  di  invalidita'  per  le  minorazioni e
          malattie  invalidanti  previste  dall'art. 2 della legge 30
          marzo  1971, n. 118, relativa alla conversione del D. L. 30
          gennaio  1971,  n.  5 e alla introduzione di nuove norme in
          favore dei mutilati ed invalidi civili.
            -  La  legge n. 18/1980 concerne norme sull'indennita' di
          accompagnamento degli invalidi civili totalmente inabili.

          Nota all'art. 6, comma 5:
            Il  testo  dell'art. 8 della legge n. 772/1972 (Norme per
          il   riconoscimento   dell'obiezione  di  coscienza),  come
          sostituito  dall'art.  2  della  legge  n.  695/1974, e' il
          seguente:
            "Art.  8.  -  Chiunque ammesso ai benefici della presente
          legge,  rifiuti  il  servizio  militare  non  armato  o  il
          servizio  sostitutivo  civile  e'  punito,  se il fatto non
          costituisca  piu'  grave  reato, con la reclusione da due a
          quattro anni.
            Alla  stessa  pena  soggiace,  sempre  che  il  fatto non
          costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque, al di fuori dei
          casi  di  ammissione  ai  benefici  della  presente  legge,
          rifiuta,  in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio
          militare di leva, adducendo i motivi di cui all'art. 1.
            L'espiazione  della  pena  esonera  dalle prestazioni del
          servizio militare di leva.
            L'imputato  e il condannato possono far domanda di essere
          nuovamente  assegnati, nel caso di cui al primo comma, o di
          essere  ammessi,  nel  caso  di cui al secondo comma, ad un
          servizio  militare  non armato o ad un servizio sostitutivo
          civile.
            L'imputato  e  il  condannato  ai sensi del secondo comma
          possono far domanda di essere arruolati nelle forze armate.
            Sulle  domande decide il Ministro per la difesa, sentita,
          nei  casi  di  cui al quarto comma, la commissione prevista
          dall'art. 4.
            L'accoglimento  delle  domande estingue il reato e, se vi
          e'  stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna,
          le  pene  accessorie ed ogni altro effetto penale. Il tempo
          trascorso   in   stato   di   detenzione  e'  computato  in
          diminuzione   della   durata  prescritta  per  il  servizio
          militare,   armato   o   non  armato,  o  per  il  servizio
          sostitutivo civile".