Art. 6. Indulto 1. E' concesso indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire dieci milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive. 2. L'indulto non puo' essere superiore ad un anno per la reclusione e a lire cinque milioni per la multa in relazione alle pene inflitte per i reati previsti dagli articoli: 624, aggravato, ai sensi dei numeri 1 e 4 dell'art. 625; 628, commi primo e secondo; 629, comma primo, del codice penale. L'indulto si applica nella stessa misura alle pene temporanee inflitte per il reato previsto dall'art. 575 del codice penale, anche se aggravato, quando comunque ricorra una delle attenuanti di cui all'art. 62, numeri 1 e 2, o all'art. 89 (vizio parziale di mente) del codice penale, nonche' per i reati di omicidio volontario previsti dal secondo comma dall'art. 186 e dal secondo comma dell'art. 195 del codice penale militare di pace, anche se aggravati, quando comunque ricorra l'attenuante di cui all'art. 198 del codice penale militare di pace o quella di cui all'art. 62, n. 1, del codice penale. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'indulto e' ridotto alla meta' nei confronti di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 4, comma 1, lettera b), e di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti; e' ridotto ad un quarto quando concorrono entrambe le cause di riduzione. Nella valutazione dei precedenti penali di cui alla richiamata lettera b) del comma 1 dell'art. 4, non si tiene conto delle condanne alle quali deve essere applicato il presente indulto. 4. La misura dell'indulto e' di tre anni per coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' o che sono affetti da invalidita' permanente non inferiore al 71 per cento, secondo la tabella prevista dal decreto ministeriale 25 luglio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 14 ottobre 1980, in esecuzione della legge 11 febbraio 1980, n. 18. 5. Quando l'indulto estingue la pena inflitta per uno dei delitti previsti dall'art. 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, agli effetti del comma terzo del citato art. 8 la pena condonata e' equiparata a quella espiata.
Note all'art. 6, comma 2: - L'art. 624 del codice penale concerne il reato di furto. - Per il testo dei numeri 1) e 4) dell'art. 625 del codice penale si veda nelle note all'art. 3, comma 1, lettera d). - Il testo dei primi due commi dell'art. 628 (relativo al reato di rapina) e del primo comma dell'art. 629 del codice penale (relativo al reato di estorsione) e' il seguente: "Art. 628, primo e secondo comma. - Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire un milione a quattro milioni [la multa e' stata cosi' aumentata per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e poi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689]. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione per assicurare a se' o da altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a se' o ad altri l'impunita'". "Art. 629, primo comma. - Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire un milione a quattro milioni [la multa e' stata cosi' aumentata per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e poi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689]". - L'art. 575 del codice penale prevede il reato di omicidio. - Si trascrive il testo dei numeri 1) e 2) dell'art. 62 del codice penale e dell'art. 89 del medesimo codice: "Art. 62. (Circostanze attenuanti comuni). - Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: 1) l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale; 2) l'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui". "Art. 89. (Vizio parziale di mente). - Chi nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermita', in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacita' di intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena e' diminuita". - Si trascrive il testo del secondo comma dell'art. 186 (insubordinazione con violenza) del codice penale militare di pace, del secondo comma dell'art. 195 (violenza contro un inferiore) e dell'art. 198 del medesimo codice (come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1, 5 e 8 della legge 26 novembre 1985, n. 689): "Art. 186, secondo comma. - Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea puo' essere aumentata". "Art. 195, secondo comma. - Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea puo' essere aumentata". "Art. 198. (Provocazione). - Se alcuno dei reati preveduti dai capi terzo e quarto e' commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o dell'inferiore, e subito dopo di esso o subito dopo che il colpevole ne ha avuta notizia, alla pena dell'ergastolo e' sostituita la reclusione non inferiore a quindici anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla meta'". Note all'art. 6, comma 4: - Il D.M. 25 luglio 1980 approva le tabelle indicative delle percentuali di invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti previste dall'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, relativa alla conversione del D. L. 30 gennaio 1971, n. 5 e alla introduzione di nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili. - La legge n. 18/1980 concerne norme sull'indennita' di accompagnamento degli invalidi civili totalmente inabili. Nota all'art. 6, comma 5: Il testo dell'art. 8 della legge n. 772/1972 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), come sostituito dall'art. 2 della legge n. 695/1974, e' il seguente: "Art. 8. - Chiunque ammesso ai benefici della presente legge, rifiuti il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo civile e' punito, se il fatto non costituisca piu' grave reato, con la reclusione da due a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, sempre che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici della presente legge, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui all'art. 1. L'espiazione della pena esonera dalle prestazioni del servizio militare di leva. L'imputato e il condannato possono far domanda di essere nuovamente assegnati, nel caso di cui al primo comma, o di essere ammessi, nel caso di cui al secondo comma, ad un servizio militare non armato o ad un servizio sostitutivo civile. L'imputato e il condannato ai sensi del secondo comma possono far domanda di essere arruolati nelle forze armate. Sulle domande decide il Ministro per la difesa, sentita, nei casi di cui al quarto comma, la commissione prevista dall'art. 4. L'accoglimento delle domande estingue il reato e, se vi e' stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale. Il tempo trascorso in stato di detenzione e' computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare, armato o non armato, o per il servizio sostitutivo civile".