Art. 7. Esclusioni soggettive dall'indulto 1. L'indulto non si applica ai delinquenti abituali o professionali, sempre che la dichiarazione di abitualita' o professionalita' non sia estinta o revocata, ed a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, come modificate dalla legge 13 settembre 1982, n. 646.
Nota all'art. 7, comma 1: Per il testo delle leggi citate si veda nelle note all'art. 4, comma 1, lettera a).