Art. 7.
                 Esclusioni soggettive dall'indulto

  1.   L'indulto   non   si   applica   ai   delinquenti  abituali  o
professionali,   sempre   che   la  dichiarazione  di  abitualita'  o
professionalita'  non  sia  estinta  o revocata, ed a coloro i quali,
alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, si trovano
sottoposti  alle  misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di
soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi
27  dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, come modificate
dalla legge 13 settembre 1982, n. 646.
 
          Nota all'art. 7, comma 1:
            Per  il  testo  delle  leggi  citate  si  veda nelle note
          all'art. 4, comma 1, lettera a).