Art. 8. Esclusioni oggettive dall'indulto 1. L'indulto non si applica alle pene: a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: 1) 253 (distruzione o sabotaggio di opere militari); 2) 270, commi primo e secondo (associazioni sovversive); 3) 270-bis, comma primo (associazioni con finalita' di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico); 4) 276 (attentato contro il Presidente della Repubblica); 5) 280 (attentato per finalita' terroristiche o di eversione); 6) 283 (attentato contro la Costituzione dello Stato); 7) 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato); 8) 285 (devastazione, saccheggio e strage); 9) 286 (guerra civile); 10) 289 (attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali); 11) 289-bis, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione); 12) 306 (banda armata); 13) 314 (peculato); 14) 315 (malversazione a danno di privati); 15) 317 (concussione); 16) 319, commi primo, secondo e terzo, e, in relazione ai fatti ivi previsti, 320 e 321 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 17) 385 (evasione), se l'evasione e' aggravata dalla violenza o minaccia commesse con armi o da piu' persone riunite; 18) 416-bis (associazione di tipo mafioso); 19) 420 (attentato a impianti di pubblica utilita); 20) 422 (strage); 21) 428 (naufragio, sommersione o disastro aviatorio); 22) 429, comma secondo (danneggiamento seguito da naufragio); 23) 430 (disastro ferroviario); 24) 431 (pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento); 25) 432, commi primo e terzo (attentati alla sicurezza dei trasporti); 26) 433, comma terzo (attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni); 27) 434 (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi); 28) 438 (epidemia); 29) 439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari); 30) 440 (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari); 31) 441 (adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute); 32) 442 (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate); 33) 519 (violenza carnale); 34) 521 (atti di libidine violenti); 35) 575 (omicidio), salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 6 del presente decreto; 36) 628, comma terzo (rapina aggravata); 37) 629, comma secondo (estorsione aggravata); 38) 630, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di estorsione); 39) 648-bis (sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione). b) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale militare di pace: 1) 167, comma primo (distruzione o sabotaggio di opere militari); 2) 186 (insubordinazione con violenza), relativamente ai casi in cui la violenza consiste nell'omicidio volontario, salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 6 del presente decreto; 3) 195 (violenza contro un inferiore), relativamente ai casi in cui la violenza consiste nell'omicidio volontario, salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 6 del presente decreto; 4) 215 (peculato militare); 5) 216 (malversazione a danno di militari); 6) 217 (peculato e malversazione del portalettere). c) per i delitti previsti dai seguenti articoli: 1) 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, recante disposizioni penali per i militari del Corpo della guardia di finanza; 2) 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, sostituito dall'art. 8 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente la riorganizzazione del disciolto partito fascista; 3) 71, se aggravato ai sensi del secondo comma dell'art. 74, e 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, concernente la disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope; 4) 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie, quando ricorre l'aggravante di cui al comma quinto del predetto art. 1; 5) 2, comma primo, della legge 25 gennaio 1982, n. 17, concernente l'attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete. d) per i reati finanziari; e) per i delitti concernenti le armi da guerra, le armi tipo guerra e le materie esplodenti, gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110. 2. Quando vi e' stata condanna ai sensi dell'art. 81 del codice penale, ove necessario, il giudice, con l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione, applica l'indulto secondo le disposizioni del presente decreto, determinando la quantita' di pena condonata.
Nota all'art. 8, comma 1, lettera a), n. 2): il testo dei primi due commi dell'art. 270 del codice penale e' il seguente: "Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economico-sociali costituiti nello Stato, e' punito con la reclusione da cinque a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi per fine la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della societa'". Nota all'art. 8, comma 1, lettera a), n. 3): Il primo comma dell'art. 270-bis del codice penale, aggiunto dall'art. 3 del D. L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, prevede che: "Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico e' punito con la reclusione da sette a quindici anni". Nota all'art. 8, comma 1, lettera a), n. 11): Si trascrive il testo dei primi tre commi dell'art. 289-bis del codice penale, aggiunto dall'art. 2 del D. L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito nella legge 18 maggio 1978, n. 191: "Chiunque per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona e' punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole e' punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo". Note all'art. 8, comma 1, lettera a), n. 16): - Si trascrive il testo dei primi tre commi dell'art. 319 del codice penale: "Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o per fare un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita', ovvero ne accetta la promessa, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a quattro milioni. [La multa e' stata cosi' aumentata per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e poi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689]. La pena e' aumentata, se dal fatto deriva: 1) il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni, onorificenze, o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione di cui fa parte il pubblico ufficiale; 2) il favore o il danno di una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Si applica la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa non inferiore a lire cinque milioni [la multa e' stata cosi' aumentata per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e poi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689], se dal fatto deriva una sentenza di condanna all'ergastolo o alla reclusione. [Si applica la pena dell'ergastolo se dal fatto deriva una sentenza di condanna alla pena di morte]. - L'art. 320 del codice penale si occupa della corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio e l'art. 321 delle pene per il corruttore. Nota all'art. 8, comma 1, lettera a), n. 22): Il secondo comma dell'art. 429 del codice penale prevede che: "Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione o il disastro, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni". Nota all'art. 8, comma 1, lettera a), n. 25): Si trascrive il testo dei commi primo e terzo dell'art. 432 del codice penale: "Comma primo. - Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, anni". "Comma terzo. - Se dal fatto deriva un disastro, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni". Nota all'art. 8, comma 1, lettera a), n. 26): Il terzo comma dell'art. 433 del codice penale prevede che: "Se dal fatto deriva un disastro, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni". Nota all'art. 8, comma 1, lettera a), n. 36): Si trascrive il terzo comma dell'art. 628 del codice penale, come modificato dall'art. 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 e poi dall'art. 9 della legge 13 settembre 1982, n. 646: "La pena e' della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire seicentomila a lire tre milioni [la multa e' stata cosi' raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689]: 1) se la violenza o minaccia e' commessa con armi, o da persona travisata, o da piu' persone riunite; 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacita' di volere o di agire; 3) se la violenza o minaccia e' posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'art. 416-bis [associazione di tipo mafioso]". Nota all'art. 8, comma 1, lettera a), n. 37): Si trascrive il secondo comma dell'art. 629 del codice penale, come modificato dall'art. 4 della legge 14 ottobre 1974, n. 497: "La pena e' della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire seicentomila a lire tre milioni, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente [la multa e' stata cosi' raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689]". Nota all'art. 8, comma 1, lettera a), n. 38): Si trascrive il testo dei primi tre commi dell'art. 630 del codice penale, come sostituito, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 1980, n. 894: "Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per se' o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, e' punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole e' punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo". Nota all'art. 8, comma 1, lettera b), n. 1): Il comma primo dell'art. 167 del codice penale militare di pace prevede che: "Il militare, che, fuori dei casi preveduti dagli articoli 105 e 108, distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato, e' punito con la reclusione non inferiore a otto anni". Nota all'art. 8, comma 1, lettera b), n. 2): Si veda per i casi di omicidio volontario il secondo comma dell'art. 186 del codice penale militare di pace riportato nelle note all'art. 6, comma 2. Nota all'art. 8, comma 1, lettera b), n. 3): Si veda per i casi di omicidio volontario il secondo comma dell'art. 195 del codice penale militare di pace riportato nelle note all'art. 6, comma 2. Nota all'art. 8, comma 1, lettera c), n. 1): Il testo dell'art. 3 della legge n. 1383/1941 e' il seguente: "Art. 3. - Il militare della Regia guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie, costituente delitto, o collude con estranei per frodare la finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza, soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del codice penale militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali. La cognizione dei suddetti reati appartiene ai tribunali militari". Nota all'art. 8, comma 1, lettera c), n. 2): Il testo dell'art. 2 della legge n. 645/1952, come sostituito dall'art. 8 della legge n. 152/1975, e' il seguente: "Art. 2. (Sanzioni penali). - Chiunque promuove, organizza o dirige le associazioni, i movimenti o i gruppi indicati nell'art. 1, e' punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da due milioni a venti milioni di lire. [La multa e' stata cosi' raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689]. Chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti o gruppi e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da un milione a dieci milioni di lire. [La multa e' stata cosi' raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689]. Se l'associazione, il movimento o il gruppo assume in tutto o in parte il carattere di organizzazione armata o paramilitare, ovvero fa uso della violenza, le pene indicate nei commi precedenti sono raddoppiate. L'organizzazione si considera armata se i promotori e i partecipanti hanno comunque la disponibilita' di armi o esplosivi ovunque siano custoditi. Fermo il disposto dell'art. 29, comma primo, del codice penale la condanna dei promotori, degli organizzatori o dei dirigenti importa in ogni caso la privazione dei diritti e degli uffici indicati nell'art. 28, comma secondo, numeri 1) e 2), del codice penale per un periodo di cinque anni. La condanna dei partecipanti importa per lo stesso periodo di cinque anni, la privazione dei diritti previsti dall'art. 28, comma secondo, n. 1), del codice penale". Nota all'art. 8, comma 1, lettera c), n. 3): Il testo dell'art. 71 del secondo comma dell'art. 74 e dell'art. 75 della legge n. 685/1975 e' il seguente: "Art. 71. (Attivita' illecite). - Chiunque, senza autorizzazione, produce, fabbrica, estrae, offre, pone in vendita, distribuisce, acquista, cede o riceve a qualsiasi titolo, procura ad altri, trasporta, importa, esporta, passa in transito' o illecitamente detiene fuori delle ipotesi previste dagli articoli 72 e 80, sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui alle tabelle I e III, previste dall'art. 12, e' punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa da lire sei milioni a lire duecento milioni. [La multa e' stata cosi' raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 6891. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'art. 15, illecitamente cede, mette o procura che altri inetta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel precedente comma, e' punito con la reclusione da quattro a diciotto anni e con la multa da lire venti milioni a lire duecento milioni. [La multa e' stata cosi' raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689]. Le stesse pene si applicano a chiunque fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. Se taluno dei fatti previsti dai precedenti commi riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle II e IV, di cui all'art. 12, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire quattro milioni a lire cento milioni. [La multa e' stata cosi' raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689]". "Art. 74. (Aggravanti specifiche), secondo comma. - Se il fatto riguarda quantita' ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope le pene sono aumentate dalla meta' a due terzi". "Art. 75. (Associazione per delinquere). - Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dagli articoli 71, 72 e 73, coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o finanziano la associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione non inferiore a quindici anni e con la multa da lire cento milioni a lire quattrocento milioni. [La multa e' stata cosi' raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689]. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena e' della reclusione da tre a quindici anni e della multa da lire venti milioni a lire cento milioni. [La multa e' stata cosi' raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689]. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dal primo e dal terzo comma del presente articolo, non puo' essere inferiore a 20 anni di reclusione e, nel caso previsto dal secondo comma, a 5 anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando tre o piu' partecipanti possiedono armi, o anche quando le armi sono occultate o tenute in luogo di deposito". Nota all'art. 8, comma 1, lettera c), n. 4): Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 31/1976, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 836/1976, e' il seguente: "Art. 1. - Chiunque, senza l'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria, ovvero con autorizzazione indebitamente ottenuta, esporta con qualsiasi mezzo fuori del territorio dello Stato valuta nazionale od estera, titoli azionari od obbligazionari, titoli di credito, ovvero altri mezzi di pagamento e' punito con la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa dal doppio al quadruplo del valore dei beni esportati. Chiunque costituisce, fuori del territorio dello Stato a favore proprio o di altri disponibilita' valutarie o attivita' di qualsiasi genere, senza l'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria, ovvero con autorizzazione indebitamente ottenuta, e' punito con la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa dal doppio al quadruplo del valore delle disponibilita' valutarie o attivita' illecitamente procurate. Chiunque, in violazione delle norme valutarie, omette di cedere entro trenta giorni all'Ufficio italiano dei cambi valuta estera comunque acquisita o detenuta nel territorio nazionale, e' punito con la pena prevista nei commi precedenti. La pena e' aumentata se il numero delle persone che hanno concorso nel reato e' di tre o piu', ovvero se nel reato hanno concorso amministratori o dipendenti di aziende o istituti di credito. La pena e' aumentata sino al doppio se, per il nocumento che ne potrebbe derivare alla economia nazionale, il fatto assume carattere di particolare gravita'. Nei casi previsti dai commi precedenti se il valore dei beni ovvero delle disponibilita' o attivita' non supera complessivamente cinque milioni di lire, la pena e' della multa dalla meta' al triplo del valore medesimo. Nei casi previsti dal presente articolo, il delitto tentato e' equiparato a tutti gli effetti a quello consumato. In caso di condanna, fermo quanto disposto dall'art. 240, secondo comma, del codice penale, e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o delle cose che ne costituiscono il compendio ovvero il prodotto o il profitto. Se il valore dei beni esportati ovvero delle disponibilita' o attivita' costituite all'estero ovvero della valuta estera non ceduta all'Ufficio italiano dei cambi non supera le lire 500 mila non si applicano le disposizioni dei commi precedenti e il fatto e' punito con le sanzioni amministrative previste dalle disposizioni vigenti. Agli effetti dell'art. 1, n. 4), del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, la residenza all'estero, ivi considerata, si intende riferita al periodo in cui le persone fisiche di nazionalita' italiana, pur conservando la residenza anagrafica in Italia, hanno svolto lavoro dipendente o artigianale all'estero, limitatamente alle disponibilita' ed attivita' ivi costituite durante tale periodo, con i proventi del lavoro medesimo". La Corte costituzionale, con sentenza 21-27 giugno 1984, n. 180 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 4 luglio 1984) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'ultimo comma dell'articolo soprariportato, nella parte in cui fa riferimento al solo lavoro dipendente o artigianale svolto all'estero, e non anche al lavoro autonomo, previsto nel titolo 111 del libro V del codice civile, esplicato all'estero, nelle medesime condizioni, da persone fisiche di nazionalita' italiana. Note all'art. 8, comma 1, lettera c), n. 5): - Il primo comma dell'art. 2 della legge n. 17/1982 prevede che: "Chiunque promuove o dirige un'associazione segreta, ai sensi dell'art. 1, o svolge attivita' di proselitismo a favore della stessa e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. La condanna importa la interdizione dai pubblici uffici per cinque anni". - Il testo dell'art. 18 della Costituzione e' il seguente: "Art. 18. - I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare". Nota all'art. 8, comma 1, lettera e): Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge n. 110/1975: "Art. 1. (Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra). - Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialita' di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonche' le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari. Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra. Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli i proiettori parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra". Nota all'art. 8, comma 2: Il testo dell'art. 81 del codice penale, come sostituito dall'art. 8 del D.L. 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220, e' il seguente: "Art. 81. (Concorso formate. Reato continuato). - E' punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione piu' grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette piu' violazioni della medesima disposizione di legge. Alla stessa pena soggiace chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi piu' violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non puo' essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti".