Art. 8.
                  Esclusioni oggettive dall'indulto

  1. L'indulto non si applica alle pene:
    a)  per  i  delitti  previsti  dai  seguenti  articoli del codice
penale:
      1) 253 (distruzione o sabotaggio di opere militari);
      2) 270, commi primo e secondo (associazioni sovversive);
      3)   270-bis,   comma  primo  (associazioni  con  finalita'  di
terrorismo e di eversione dell'ordine democratico);
      4) 276 (attentato contro il Presidente della Repubblica);
      5) 280 (attentato per finalita' terroristiche o di eversione);
      6) 283 (attentato contro la Costituzione dello Stato);
      7) 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato);
      8) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
      9) 286 (guerra civile);
      10)  289  (attentato  contro  organi costituzionali e contro le
assemblee regionali);
      11) 289-bis, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona
a scopo di terrorismo o di eversione);
      12) 306 (banda armata);
      13) 314 (peculato);
      14) 315 (malversazione a danno di privati);
      15) 317 (concussione);
      16) 319, commi primo, secondo e terzo, e, in relazione ai fatti
ivi  previsti,  320 e 321 (corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio);
      17) 385 (evasione), se l'evasione e' aggravata dalla violenza o
minaccia commesse con armi o da piu' persone riunite;
      18) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
      19) 420 (attentato a impianti di pubblica utilita);
      20) 422 (strage);
      21) 428 (naufragio, sommersione o disastro aviatorio);
      22) 429, comma secondo (danneggiamento seguito da naufragio);
      23) 430 (disastro ferroviario);
      24)   431   (pericolo   di   disastro  ferroviario  causato  da
danneggiamento);
      25)  432,  commi  primo  e  terzo (attentati alla sicurezza dei
trasporti);
      26)  433,  comma terzo (attentati alla sicurezza degli impianti
di   energia   elettrica   e   del   gas,   ovvero   delle  pubbliche
comunicazioni);
      27) 434 (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi);
      28) 438 (epidemia);
      29) 439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari);
      30)   440   (adulterazione   e   contraffazione   di   sostanze
alimentari);
      31)  441 (adulterazione e contraffazione di altre cose in danno
della pubblica salute);
      32)  442  (commercio  di  sostanze  alimentari  contraffatte  o
adulterate);
      33) 519 (violenza carnale);
      34) 521 (atti di libidine violenti);
      35) 575 (omicidio), salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art.
6 del presente decreto;
      36) 628, comma terzo (rapina aggravata);
      37) 629, comma secondo (estorsione aggravata);
      38)  630,  commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a
scopo di estorsione);
      39)  648-bis  (sostituzione  di  denaro o valori provenienti da
rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo
di estorsione).
    b) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale
militare di pace:
      1)   167,  comma  primo  (distruzione  o  sabotaggio  di  opere
militari);
      2)  186  (insubordinazione con violenza), relativamente ai casi
in  cui  la  violenza consiste nell'omicidio volontario, salvo quanto
disposto dal comma 2 dell'art. 6 del presente decreto;
      3) 195 (violenza contro un inferiore), relativamente ai casi in
cui  la  violenza  consiste  nell'omicidio  volontario,  salvo quanto
disposto dal comma 2 dell'art. 6 del presente decreto;
      4) 215 (peculato militare);
      5) 216 (malversazione a danno di militari);
      6) 217 (peculato e malversazione del portalettere).
    c) per i delitti previsti dai seguenti articoli:
      1) 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, recante disposizioni
penali per i militari del Corpo della guardia di finanza;
      2) 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, sostituito dall'art. 8
della  legge  22 maggio 1975, n. 152, concernente la riorganizzazione
del disciolto partito fascista;
      3)  71, se aggravato ai sensi del secondo comma dell'art. 74, e
75  della  legge  22 dicembre 1975, n. 685, concernente la disciplina
degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope;
      4)  1  del  decreto-legge  4 marzo 1976, n. 31, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  30  aprile  1976,  n.  159,  sostituito
dall'art.  2  della  legge  23  dicembre  1976,  n.  863,  contenente
disposizioni  penali  in  materia  di  infrazioni  valutarie,  quando
ricorre l'aggravante di cui al comma quinto del predetto art. 1;
      5)  2,  comma  primo,  della  legge  25  gennaio  1982,  n. 17,
concernente  l'attuazione  dell'art. 18 della Costituzione in materia
di associazioni segrete.
    d) per i reati finanziari;
    e)  per  i  delitti  concernenti  le armi da guerra, le armi tipo
guerra e le materie esplodenti, gli ordigni esplosivi o incendiari di
cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
  2.  Quando  vi  e'  stata condanna ai sensi dell'art. 81 del codice
penale,  ove  necessario,  il  giudice,  con l'osservanza delle forme
previste  per  gli incidenti di esecuzione, applica l'indulto secondo
le  disposizioni  del  presente decreto, determinando la quantita' di
pena condonata.
 
          Nota all'art. 8, comma 1, lettera a), n. 2):
            il  testo  dei  primi  due commi dell'art. 270 del codice
          penale e' il seguente:
            "Chiunque    nel   territorio   dello   Stato   promuove,
          costituisce,  organizza  o  dirige  associazioni  dirette a
          stabilire  violentemente la dittatura di una classe sociale
          sulle  altre,  ovvero a sopprimere violentemente una classe
          sociale   o,   comunque,  a  sovvertire  violentemente  gli
          ordinamenti  economico-sociali  costituiti  nello Stato, e'
          punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
            Alla  stessa  pena soggiace chiunque nel territorio dello
          Stato    promuove,    costituisce,   organizza   o   dirige
          associazioni  aventi  per  fine la soppressione violenta di
          ogni ordinamento politico e giuridico della societa'".

          Nota all'art. 8, comma 1, lettera a), n. 3):
            Il  primo  comma  dell'art.  270-bis  del  codice penale,
          aggiunto  dall'art.  3  del D. L. 15 dicembre 1979, n. 625,
          convertito nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, prevede che:
          "Chiunque   promuove,   costituisce,   organizza  o  dirige
          associazioni  che  si  propongono  il  compito  di  atti di
          violenza  con  fini di eversione dell'ordine democratico e'
          punito con la reclusione da sette a quindici anni".

          Nota all'art. 8, comma 1, lettera a), n. 11):
            Si  trascrive  il  testo  dei  primi  tre commi dell'art.
          289-bis  del  codice penale, aggiunto dall'art. 2 del D. L.
          21  marzo  1978,  n.  59,  convertito nella legge 18 maggio
          1978, n. 191:
            "Chiunque  per  finalita'  di  terrorismo  o di eversione
          dell'ordine democratico sequestra una persona e' punito con
          la reclusione da venticinque a trenta anni.
            Se   dal   sequestro  deriva  comunque  la  morte,  quale
          conseguenza  non voluta dal reo, della persona sequestrata,
          il colpevole e' punito con la reclusione di anni trenta.
            Se  il  colpevole  cagiona  la  morte  del sequestrato si
          applica la pena dell'ergastolo".

          Note all'art. 8, comma 1, lettera a), n. 16):
            - Si trascrive il testo dei primi tre commi dell'art. 319
          del codice penale:
            "Il  pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare un
          atto  del  suo  ufficio,  o  per  fare un atto contrario ai
          doveri  di  ufficio, riceve, per se' o per un terzo, denaro
          od altra utilita', ovvero ne accetta la promessa, e' punito
          con  la  reclusione  da due a cinque anni e con la multa da
          lire  seicentomila  a  quattro  milioni. [La multa e' stata
          cosi'  aumentata  per  effetto  dell'art.  3 della legge 12
          luglio  1961,  n.  603  e  poi dell'art. 113 della legge 24
          novembre 1981, n. 689].
            La pena e' aumentata, se dal fatto deriva:
              1)  il  conferimento  di  pubblici  impieghi, stipendi,
          pensioni,  onorificenze, o la stipulazione di contratti nei
          quali  sia interessata l'amministrazione di cui fa parte il
          pubblico ufficiale;
              2)  il  favore  o  il danno di una parte in un processo
          civile, penale o amministrativo.
              Si applica la pena della reclusione da sei a venti anni
          e della multa non inferiore a lire cinque milioni [la multa
          e'  stata  cosi'  aumentata  per  effetto dell'art. 3 della
          legge  12  luglio  1961,  n.  603 e poi dell'art. 113 della
          legge  24  novembre  1981, n. 689], se dal fatto deriva una
          sentenza  di  condanna all'ergastolo o alla reclusione. [Si
          applica  la  pena  dell'ergastolo  se  dal fatto deriva una
          sentenza di condanna alla pena di morte].
              -   L'art.  320  del  codice  penale  si  occupa  della
          corruzione  di persona incaricata di un pubblico servizio e
          l'art. 321 delle pene per il corruttore.

          Nota all'art. 8, comma 1, lettera a), n. 22):
            Il  secondo comma dell'art. 429 del codice penale prevede
          che: "Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione o il
          disastro, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni".

          Nota all'art. 8, comma 1, lettera a), n. 25):
            Si  trascrive  il testo dei commi primo e terzo dell'art.
          432 del codice penale:
            "Comma  primo. - Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli
          articoli  precedenti,  pone  in  pericolo  la sicurezza dei
          pubblici trasporti per terra, anni".
            "Comma  terzo. - Se dal fatto deriva un disastro, la pena
          e' della reclusione da tre a dieci anni".

          Nota all'art. 8, comma 1, lettera a), n. 26):
            Il  terzo  comma  dell'art. 433 del codice penale prevede
          che:  "Se  dal  fatto  deriva un disastro, la pena e' della
          reclusione da tre a dieci anni".

          Nota all'art. 8, comma 1, lettera a), n. 36):
            Si  trascrive  il  terzo  comma  dell'art. 628 del codice
          penale,  come modificato dall'art. 3 della legge 14 ottobre
          1974,  n.  497  e  poi dall'art. 9 della legge 13 settembre
          1982, n. 646:
            "La pena e' della reclusione da quattro anni e sei mesi a
          venti  anni  e  della multa da lire seicentomila a lire tre
          milioni  [la multa e' stata cosi' raddoppiata dall'art. 113
          della legge 24 novembre 1981, n. 689]:
              1) se la violenza o minaccia e' commessa con armi, o da
          persona travisata, o da piu' persone riunite;
              2)  se  la  violenza consiste nel porre taluno in stato
          d'incapacita' di volere o di agire;
              3)  se  la  violenza  o  minaccia e' posta in essere da
          persona  che  fa  parte  dell'associazione  di cui all'art.
          416-bis [associazione di tipo mafioso]".

          Nota all'art. 8, comma 1, lettera a), n. 37):
            Si  trascrive  il  secondo comma dell'art. 629 del codice
          penale,  come modificato dall'art. 4 della legge 14 ottobre
          1974, n. 497:
            "La pena e' della reclusione da quattro anni e sei mesi a
          venti  anni  e  della multa da lire seicentomila a lire tre
          milioni,  se  concorre  taluna  delle  circostanze indicate
          nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente [la multa e'
          stata  cosi'  raddoppiata  dall'art.  113  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689]".

          Nota all'art. 8, comma 1, lettera a), n. 38):
            Si  trascrive  il testo dei primi tre commi dell'art. 630
          del  codice penale, come sostituito, da ultimo, dalla legge
          30 dicembre 1980, n. 894:
            "Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire,
          per se' o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della
          liberazione,  e'  punito con la reclusione da venticinque a
          trenta anni.
            Se   dal   sequestro  deriva  comunque  la  morte,  quale
          conseguenza  non voluta dal reo, della persona sequestrata,
          il colpevole e' punito con la reclusione di anni trenta.
            Se  il  colpevole  cagiona  la  morte  del sequestrato si
          applica la pena dell'ergastolo".

          Nota all'art. 8, comma 1, lettera b), n. 1):
            Il  comma  primo dell'art. 167 del codice penale militare
          di  pace  prevede  che:  "Il  militare, che, fuori dei casi
          preveduti  dagli  articoli  105  e  108,  distrugge o rende
          inservibili,  in  tutto  o in parte, anche temporaneamente,
          navi,  aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi
          o  altre  opere  militari o adibite al servizio delle forze
          armate  dello  Stato,  e'  punito  con  la  reclusione  non
          inferiore a otto anni".

          Nota all'art. 8, comma 1, lettera b), n. 2):
            Si  veda  per  i  casi  di omicidio volontario il secondo
          comma  dell'art.  186  del  codice  penale militare di pace
          riportato nelle note all'art. 6, comma 2.

          Nota all'art. 8, comma 1, lettera b), n. 3):
            Si  veda  per  i  casi  di omicidio volontario il secondo
          comma  dell'art.  195  del  codice  penale militare di pace
          riportato nelle note all'art. 6, comma 2.

          Nota all'art. 8, comma 1, lettera c), n. 1):
            Il  testo  dell'art.  3  della  legge  n. 1383/1941 e' il
          seguente:
            "Art. 3. - Il militare della Regia guardia di finanza che
          commette    una   violazione   delle   leggi   finanziarie,
          costituente  delitto, o collude con estranei per frodare la
          finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto
          proprio  o  di  altri,  valori  o  generi  di cui egli, per
          ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione
          o  la  custodia o su cui eserciti la sorveglianza, soggiace
          alle  pene  stabilite  dagli  articoli 215 e 219 del codice
          penale militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle
          leggi speciali.
            La  cognizione dei suddetti reati appartiene ai tribunali
          militari".

          Nota all'art. 8, comma 1, lettera c), n. 2):
            Il  testo  dell'art.  2  della  legge  n.  645/1952, come
          sostituito  dall'art.  8  della  legge  n.  152/1975, e' il
          seguente:
            "Art.   2.   (Sanzioni   penali).  -  Chiunque  promuove,
          organizza  o dirige le associazioni, i movimenti o i gruppi
          indicati nell'art. 1, e' punito con la reclusione da cinque
          a dodici anni e con la multa da due milioni a venti milioni
          di lire. [La multa e' stata cosi' raddoppiata dall'art. 113
          della legge 24 novembre 1981, n. 689].
            Chiunque  partecipa  a  tali  associazioni,  movimenti  o
          gruppi  e'  punito con la reclusione da due a cinque anni e
          con  la  multa  da  un milione a dieci milioni di lire. [La
          multa  e' stata cosi' raddoppiata dall'art. 113 della legge
          24 novembre 1981, n. 689].
            Se  l'associazione,  il  movimento  o il gruppo assume in
          tutto  o  in  parte il carattere di organizzazione armata o
          paramilitare,   ovvero  fa  uso  della  violenza,  le  pene
          indicate nei commi precedenti sono raddoppiate.
            L'organizzazione  si  considera armata se i promotori e i
          partecipanti  hanno  comunque  la  disponibilita' di armi o
          esplosivi ovunque siano custoditi.
            Fermo  il  disposto dell'art. 29, comma primo, del codice
          penale la condanna dei promotori, degli organizzatori o dei
          dirigenti  importa in ogni caso la privazione dei diritti e
          degli  uffici  indicati nell'art. 28, comma secondo, numeri
          1)  e  2), del codice penale per un periodo di cinque anni.
          La  condanna dei partecipanti importa per lo stesso periodo
          di   cinque   anni,  la  privazione  dei  diritti  previsti
          dall'art. 28, comma secondo, n. 1), del codice penale".

          Nota all'art. 8, comma 1, lettera c), n. 3):
            Il  testo  dell'art.  71 del secondo comma dell'art. 74 e
          dell'art. 75 della legge n. 685/1975 e' il seguente:
            "Art.   71.   (Attivita'  illecite).  -  Chiunque,  senza
          autorizzazione,  produce,  fabbrica, estrae, offre, pone in
          vendita,  distribuisce, acquista, cede o riceve a qualsiasi
          titolo,  procura  ad  altri,  trasporta,  importa, esporta,
          passa  in  transito'  o  illecitamente  detiene fuori delle
          ipotesi   previste   dagli   articoli  72  e  80,  sostanze
          stupefacenti  o  psicotrope,  di  cui alle tabelle I e III,
          previste  dall'art.  12,  e'  punito  con  la reclusione da
          quattro  a quindici anni e con la multa da lire sei milioni
          a   lire   duecento  milioni.  [La  multa  e'  stata  cosi'
          raddoppiata  dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n.
          6891.
            Chiunque,   essendo  munito  dell'autorizzazione  di  cui
          all'art.  15, illecitamente cede, mette o procura che altri
          inetta  in commercio le sostanze o le preparazioni indicate
          nel  precedente  comma,  e'  punito  con  la  reclusione da
          quattro  a  diciotto  anni  e  con  la  multa da lire venti
          milioni  a  lire duecento milioni. [La multa e' stata cosi'
          raddoppiata  dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n.
          689].
            Le  stesse pene si applicano a chiunque fabbrica sostanze
          stupefacenti  o  psicotrope diverse da quelle stabilite nel
          decreto di autorizzazione.
            Se   taluno  dei  fatti  previsti  dai  precedenti  commi
          riguarda  sostanze  stupefacenti  o psicotrope classificate
          nelle  tabelle II e IV, di cui all'art. 12, si applicano la
          reclusione  da  due  a  sei anni e la multa da lire quattro
          milioni  a  lire  cento  milioni.  [La multa e' stata cosi'
          raddoppiata  dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n.
          689]".
            "Art. 74. (Aggravanti specifiche), secondo comma. - Se il
          fatto riguarda quantita' ingenti di sostanze stupefacenti o
          psicotrope le pene sono aumentate dalla meta' a due terzi".
            "Art.  75.  (Associazione per delinquere). - Quando tre o
          piu'  persone  si  associano  allo scopo di commettere piu'
          delitti  tra  quelli  previsti  dagli articoli 71, 72 e 73,
          coloro   che   promuovono,   costituiscono,  organizzano  o
          finanziano  la associazione sono puniti, per cio' solo, con
          la  reclusione non inferiore a quindici anni e con la multa
          da  lire  cento  milioni  a  lire quattrocento milioni. [La
          multa  e' stata cosi' raddoppiata dall'art. 113 della legge
          24 novembre 1981, n. 689].
            Per  il  solo  fatto  di partecipare all'associazione, la
          pena  e'  della  reclusione  da tre a quindici anni e della
          multa da lire venti milioni a lire cento milioni. [La multa
          e'  stata  cosi'  raddoppiata  dall'art. 113 della legge 24
          novembre 1981, n. 689].
            I  capi  soggiacciono  alla  stessa  pena stabilita per i
          promotori.
            La  pena  e' aumentata se il numero degli associati e' di
          dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone dedite
          all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
            Se  l'associazione  e'  armata la pena, nei casi indicati
          dal primo e dal terzo comma del presente articolo, non puo'
          essere  inferiore  a  20  anni  di  reclusione  e, nel caso
          previsto dal secondo comma, a 5 anni di reclusione.
            L'associazione  si  considera  armata  quando  tre o piu'
          partecipanti  possiedono  armi, o anche quando le armi sono
          occultate o tenute in luogo di deposito".

          Nota all'art. 8, comma 1, lettera c), n. 4):
            Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 31/1976, come sostituito
          dall'art. 2 della legge n. 836/1976, e' il seguente:
            "Art.  1.  -  Chiunque,  senza  l'autorizzazione prevista
          dalle norme in materia valutaria, ovvero con autorizzazione
          indebitamente  ottenuta,  esporta con qualsiasi mezzo fuori
          del  territorio  dello  Stato  valuta  nazionale od estera,
          titoli  azionari  od  obbligazionari,  titoli  di  credito,
          ovvero altri mezzi di pagamento e' punito con la pena della
          reclusione  da  uno  a sei anni e della multa dal doppio al
          quadruplo del valore dei beni esportati.
            Chiunque  costituisce, fuori del territorio dello Stato a
          favore  proprio  o  di  altri  disponibilita'  valutarie  o
          attivita'   di  qualsiasi  genere,  senza  l'autorizzazione
          prevista  dalle  norme  in  materia  valutaria,  ovvero con
          autorizzazione  indebitamente  ottenuta,  e'  punito con la
          pena  della  reclusione da uno a sei anni e della multa dal
          doppio   al   quadruplo  del  valore  delle  disponibilita'
          valutarie o attivita' illecitamente procurate.
            Chiunque,  in violazione delle norme valutarie, omette di
          cedere  entro  trenta giorni all'Ufficio italiano dei cambi
          valuta  estera comunque acquisita o detenuta nel territorio
          nazionale,  e'  punito  con  la  pena  prevista  nei  commi
          precedenti.
            La pena e' aumentata se il numero delle persone che hanno
          concorso  nel  reato  e' di tre o piu', ovvero se nel reato
          hanno  concorso  amministratori  o  dipendenti di aziende o
          istituti di credito.
            La  pena e' aumentata sino al doppio se, per il nocumento
          che  ne potrebbe derivare alla economia nazionale, il fatto
          assume carattere di particolare gravita'.
            Nei  casi  previsti dai commi precedenti se il valore dei
          beni  ovvero  delle  disponibilita'  o attivita' non supera
          complessivamente  cinque  milioni di lire, la pena e' della
          multa dalla meta' al triplo del valore medesimo.
            Nei  casi  previsti  dal  presente  articolo,  il delitto
          tentato   e'  equiparato  a  tutti  gli  effetti  a  quello
          consumato.
            In caso di condanna, fermo quanto disposto dall'art. 240,
          secondo  comma,  del  codice  penale, e' sempre ordinata la
          confisca  delle  cose  che  servirono  o furono destinate a
          commettere  il  reato  o delle cose che ne costituiscono il
          compendio ovvero il prodotto o il profitto.
            Se   il   valore   dei   beni   esportati   ovvero  delle
          disponibilita'  o  attivita'  costituite  all'estero ovvero
          della  valuta  estera  non  ceduta all'Ufficio italiano dei
          cambi  non  supera  le  lire  500  mila non si applicano le
          disposizioni  dei commi precedenti e il fatto e' punito con
          le  sanzioni  amministrative  previste  dalle  disposizioni
          vigenti.
            Agli  effetti  dell'art.  1,  n.  4), del decreto-legge 6
          giugno  1956,  n.  476, convertito con modificazioni, nella
          legge  25 luglio 1956, n. 786, la residenza all'estero, ivi
          considerata,  si  intende  riferita  al  periodo  in cui le
          persone  fisiche  di nazionalita' italiana, pur conservando
          la  residenza  anagrafica  in  Italia,  hanno svolto lavoro
          dipendente  o  artigianale  all'estero,  limitatamente alle
          disponibilita'  ed  attivita'  ivi  costituite durante tale
          periodo, con i proventi del lavoro medesimo".
            La  Corte costituzionale, con sentenza 21-27 giugno 1984,
          n.  180  (pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 4
          luglio  1984) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
          dell'ultimo comma dell'articolo soprariportato, nella parte
          in   cui   fa  riferimento  al  solo  lavoro  dipendente  o
          artigianale  svolto  all'estero,  e  non  anche  al  lavoro
          autonomo,  previsto  nel  titolo 111 del libro V del codice
          civile, esplicato all'estero, nelle medesime condizioni, da
          persone fisiche di nazionalita' italiana.

          Note all'art. 8, comma 1, lettera c), n. 5):
            -  Il  primo  comma  dell'art.  2  della legge n. 17/1982
          prevede che:
            "Chiunque  promuove  o dirige un'associazione segreta, ai
          sensi  dell'art.  1,  o  svolge attivita' di proselitismo a
          favore  della  stessa  e' punito con la reclusione da uno a
          cinque  anni.  La  condanna  importa  la  interdizione  dai
          pubblici uffici per cinque anni".
            -   Il  testo  dell'art.  18  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
            "Art.  18.  -  I  cittadini  hanno  diritto di associarsi
          liberamente,  senza  autorizzazione,  per fini che non sono
          vietati ai singoli dalla legge penale.
            Sono  proibite  le  associazioni  segrete  e  quelle  che
          perseguono,  anche  indirettamente, scopi politici mediante
          organizzazioni di carattere militare".

          Nota all'art. 8, comma 1, lettera e):
            Si   trascrive  il  testo  dell'art.  1  della  legge  n.
          110/1975:
            "Art. 1. (Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da
          guerra).
            -  Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica
          sicurezza   e   delle   altre  disposizioni  legislative  o
          regolamentari  in  materia  sono  armi da guerra le armi di
          ogni  specie  che,  per  la  loro spiccata potenzialita' di
          offesa,   sono   o  possono  essere  destinate  al  moderno
          armamento  delle  truppe  nazionali  o estere per l'impiego
          bellico,  nonche'  le  bombe  di  qualsiasi tipo o parti di
          esse,  gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali
          di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi
          o incendiari.
            Fatto  salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art.
          2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra
          le   armi   da   guerra,   possono   utilizzare  lo  stesso
          munizionamento  delle  armi da guerra o sono predisposte al
          funzionamento   automatico  per  l'esecuzione  del  tiro  a
          raffica   o  presentano  caratteristiche  balistiche  o  di
          impiego comuni con le armi da guerra.
            Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli
          i  proiettori  parti di essi destinati al caricamento delle
          armi da guerra".

          Nota all'art. 8, comma 2:
            Il  testo dell'art. 81 del codice penale, come sostituito
          dall'art.  8  del  D.L.  11  aprile 1974, n. 99, convertito
          nella legge 7 giugno 1974, n. 220, e' il seguente:
            "Art.  81.  (Concorso  formate.  Reato  continuato). - E'
          punito   con  la  pena  che  dovrebbe  infliggersi  per  la
          violazione  piu' grave aumentata fino al triplo chi con una
          sola  azione  od  omissione  viola  diverse disposizioni di
          legge   ovvero  commette  piu'  violazioni  della  medesima
          disposizione di legge.
            Alla   stessa  pena  soggiace  chi  con  piu'  azioni  od
          omissioni,  esecutive  di  un  medesimo  disegno criminoso,
          commette  anche  in  tempi  diversi  piu'  violazioni della
          stessa o di diverse disposizioni di legge.
            Nei  casi  preveduti  da quest'articolo, la pena non puo'
          essere  superiore  a quella che sarebbe applicabile a norma
          degli articoli precedenti".