Art. 10. 1. Nel rispetto della disciplina generale dei concorsi per il pubblico impiego, per l'espletamento dei concorsi di cui alla presente legge le commissioni d'esame, nominate con decreto del Ministro dei trasporti, sono costituite: a) per i concorsi delle carriere direttive: 1) da un funzionario della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a dirigente generale, in attivita' di servizio ovvero collocato in quiescenza da non oltre cinque anni, con funzioni di presidente; 2) da due membri scelti fra funzionari della predetta Direzione generale, in attivita' di servizio, con qualifica non inferiore a dirigente superiore; 3) da un funzionario della stessa Direzione generale con qualifica non inferiore a ispettore superiore, con mansioni di segretario. b) per i concorsi della carriera di concetto e della carriera esecutiva: 1) da un funzionario della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica di dirigente superiore, in attivita' di servizio ovvero collocato in quiescenza da non oltre cinque anni, con funzioni di presidente; 2) da due membri scelti fra i funzionari della predetta Direzione generale, in attivita' di servizio, con qualifica non inferiore a primo dirigente; 3) da un funzionario della stessa Direzione generale con qualifica non inferiore a ispettore principale, con mansioni di segretario. c) per i concorsi della carriera ausiliaria e del ruolo degli operai: 1) da un funzionario della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a primo dirigente, in attivita' di servizio, con funzioni di presidente; 2) da due membri scelti fra i funzionari delle carriere direttive della predetta Direzione generale, in attivita' di servizio, con qualifica non inferiore a ispettore principale; 3) da un funzionario delle carriere direttive della stessa Direzione generale, con mansioni di segretario.