Art. 11.

  1.  I  provvedimenti  di nomina dei vincitori dei pubblici concorsi
ordinari  di  cui  al  precedente  articolo  1,  lettera  b), seconda
aliquota  del  50  per cento, sono immediatamente esecutivi, salva la
sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ne ricusi il
visto.
  2.  Le  prestazioni  di servizio rese fino alla comunicazione della
ricusazione del visto devono essere comunque compensate.
  3.  I vincitori di tali concorsi sono invitati ad assumere servizio
in via provvisoria nell'ufficio di destinazione.
  4. Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio
con la procedura di cui al presente articolo si provvede con apertura
di partite provvisorie di spesa fissa.