Art. 11. 1. I provvedimenti di nomina dei vincitori dei pubblici concorsi ordinari di cui al precedente articolo 1, lettera b), seconda aliquota del 50 per cento, sono immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ne ricusi il visto. 2. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate. 3. I vincitori di tali concorsi sono invitati ad assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione. 4. Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio con la procedura di cui al presente articolo si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.