Art. 12.

  1.  Per il risanamento tecnico ed economico delle linee ferroviarie
in  concessione,  anche in gestione commissariale governativa, di cui
all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977,  n.  616,  e  per  la vigilanza sulla sicurezza d'esercizio dei
trasporti   a   impianti   fissi,   la   Direzione   generale   della
motorizzazione  civile  e  dei  trasporti in concessione provvede con
appositi uffici speciali per i trasporti a impianti fissi (USTIF).
  2.  Tali  uffici,  tenuto  conto  di  quelli  gia' istituiti in via
temporanea  ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 maggio
1948, n. 557, sono i seguenti:
    a)  per  le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, con sede a
Torino;
    b) per la regione Lombardia, con sede a Milano;
    c)  per  le  regioni  Veneto  e Friuli-Venezia Giulia, con sede a
Venezia;
    d) per le regioni Toscana ed Emilia-Romagna, con sede a Firenze;
    e) per le regioni Marche, Abruzzo e Molise, con sede a Pescara;
    f) per le regioni Lazio, Umbria e Sardegna, con sede a Roma;
    g) per la regione Campania, con sede a Napoli;
    h) per le regioni Puglia, Basilicata e Calabria, con sede a Bari.
  3.  Restano  ferme le altre attribuzioni gia' conferite agli uffici
speciali  per  i  trasporti  a  impianti  fissi per il Lazio e per la
Campania.
 
          Nota all'art. 12, comma 1:
            Il  testo  dell'art.  86 del decreto del Presidente della
          Repubblica  n.  616/1977  (Attuazione  della  delega di cui
          all'art.  1  della  legge  22  luglio  1975,  n. 382) e' il
          seguente:
            "Art.  86.  -  E' delegato alle regioni l'esercizio delle
          funzioni  amministrative in materia di linee ferroviarie in
          concessione,  anche  in gestione commissariale governativa,
          da  effettuarsi  con  l'assenso  delle  regioni interessate
          previo  il  risanamento  tecnico  ed economico a cura dello
          Stato.
            E'  delegato  alle  regioni,  con l'assenso delle regioni
          interessate,  l'esercizio  delle funzioni amministrative in
          materia    di    linee   ferroviarie   secondarie   gestite
          dall'azienda   autonoma   delle   ferrovie   dello   Stato,
          dichiarate  non  piu'  utili  all'integrazione  della  rete
          primaria nazionale dal Ministro per i trasporti.
            Le regioni partecipano al controllo della sicurezza degli
          impianti  fissi  e  dei veicoli destinati all'esercizio dei
          trasporti  regionali,  operato  dai competenti uffici dello
          Stato.
            E'  delegato  alle  regioni  l'esercizio  delle  funzioni
          relative  alla  sicurezza dei natanti addetti alle linee di
          navigazione interna".

          Nota all'art. 12, comma 2:
            Il  testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 557/1948
          (Modificazioni    ai    ruoli    organici   del   personale
          dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei
          trasporti in concessione) e' il seguente:
            "Art.  8.  -  L'ispettorato generale della motorizzazione
          civile  e  dei trasporti in concessione e' costituito dalla
          sede  centrale,  dagli  Ispettorati  compartimentali  della
          motorizzazione  civile  e dei trasporti in concessione e da
          due Sezioni e un Reparto speciale distaccati.
            Gli Ispettorati compartimentali hanno sede nei capoluoghi
          delle  regioni  Piemonte,  Lombardia,  Trentino-Alto Adige,
          Veneto,  Friuli-Venezia  Giulia,  Liguria,  Emilia-Romagna,
          Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise, Campania, Puglia,
          Calabria,  Sicilia,  Sardegna.  Le sedi delle Sezioni e del
          Reparto  speciale  distaccati saranno stabiliti con decreti
          del Ministro per i trasporti.
            Compete   inoltre   al   Ministro  per  i  trasporti,  la
          riparazione   dei   servizi   della   Sede   centrale,   la
          determinazione   delle   circoscrizioni  degli  Ispettorati
          compartimentali,    nonche'    l'istituzione   di   sezioni
          nell'ambito  degli Ispettorati compartimentali, e di uffici
          temporanei, in relazione alle esigenze dei servizi".