Art. 12. 1. Per il risanamento tecnico ed economico delle linee ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa, di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e per la vigilanza sulla sicurezza d'esercizio dei trasporti a impianti fissi, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede con appositi uffici speciali per i trasporti a impianti fissi (USTIF). 2. Tali uffici, tenuto conto di quelli gia' istituiti in via temporanea ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, sono i seguenti: a) per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, con sede a Torino; b) per la regione Lombardia, con sede a Milano; c) per le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, con sede a Venezia; d) per le regioni Toscana ed Emilia-Romagna, con sede a Firenze; e) per le regioni Marche, Abruzzo e Molise, con sede a Pescara; f) per le regioni Lazio, Umbria e Sardegna, con sede a Roma; g) per la regione Campania, con sede a Napoli; h) per le regioni Puglia, Basilicata e Calabria, con sede a Bari. 3. Restano ferme le altre attribuzioni gia' conferite agli uffici speciali per i trasporti a impianti fissi per il Lazio e per la Campania.
Nota all'art. 12, comma 1: Il testo dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e' il seguente: "Art. 86. - E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa, da effettuarsi con l'assenso delle regioni interessate previo il risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato. E' delegato alle regioni, con l'assenso delle regioni interessate, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie secondarie gestite dall'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dichiarate non piu' utili all'integrazione della rete primaria nazionale dal Ministro per i trasporti. Le regioni partecipano al controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti regionali, operato dai competenti uffici dello Stato. E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni relative alla sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna". Nota all'art. 12, comma 2: Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 557/1948 (Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) e' il seguente: "Art. 8. - L'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e' costituito dalla sede centrale, dagli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e da due Sezioni e un Reparto speciale distaccati. Gli Ispettorati compartimentali hanno sede nei capoluoghi delle regioni Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna. Le sedi delle Sezioni e del Reparto speciale distaccati saranno stabiliti con decreti del Ministro per i trasporti. Compete inoltre al Ministro per i trasporti, la riparazione dei servizi della Sede centrale, la determinazione delle circoscrizioni degli Ispettorati compartimentali, nonche' l'istituzione di sezioni nell'ambito degli Ispettorati compartimentali, e di uffici temporanei, in relazione alle esigenze dei servizi".