Art. 13.

  1.  Con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti sono determinate le
modalita'  per  il  conferimento  della reggenza in caso di mancanza,
assenza   o  impedimento  del  titolare  di  un  ufficio  centrale  e
periferico della Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione.
  2.  Nel  caso  in  cui  non vi siano primi dirigenti disponibili in
sede,  la  reggenza  puo'  essere  affidata  anche  ad  un  impiegato
appartenente alla IX qualifica funzionale o al ruolo ad esaurimento.