Art. 14.

  1. Gli assegni ad personam, istituiti in applicazione dell'articolo
22 della legge 15 novembre 1973, n. 734, gia' percepiti dal personale
del  Ministero  dei  trasporti, non sono soggetti a recupero ai sensi
dell'articolo 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734.
 
          Nota all'art. 14, comma 1:
            Il  testo  dell'art.  22  e  dell'art.  2  della legge n.
          734/1973   (Concessione   di   un  assegno  perequativo  ai
          dipendenti  civili dello Stato e soppressione di indennita'
          particolari) e' il seguente:
            "Art.  22.  - Nei confronti del personale della direzione
          generale  della  motorizzazione  civile  e dei trasporti in
          concessione   e  della  direzione  generale  dell'aviazione
          civile,  in  servizio  alla data di entrata in vigore della
          presente   legge,   la  differenza  tra  l'assegno  mensile
          previsto   dai   commi  primo  e  quarto  dell'art.  4  del
          decreto-legge  21  dicembre  1966,  n.  1090 convertito con
          modificazioni  nella  legge  16  febbraio  1967,  n.  14, e
          successive  estensioni,  aumentato  dell'eventuale  assegno
          personale  ivi  previsto,  e  l'assegno  perequativo di cui
          all'art.  1  della presente legge e' conservata a titolo di
          assegno  ad  personam  riassorbibile. L'assegno ad personam
          eventualmente  attribuito al personale non dipendente dalla
          direzione   generale  della  motorizzazione  civile  e  dei
          trasporti  in  concessione  che esplichi i relativi servizi
          contabili  e  di  ragioneria,  viene soppresso all'atto del
          trasferimento del personale stesso ad altro ufficio.
            Al  personale  degli  uffici  periferici  della direzione
          generale  della  motorizzazione  civile  e dei trasporti in
          concessione  non  dirigente  possono essere corrisposti, in
          relazione  alle  prestazioni  effettivamente rese, compensi
          per lavoro straordinario anche in eccedenza ai limiti orari
          previsti  dalle  vigenti  disposizioni.  Per  le operazioni
          tecniche  svolte fuori dall'ufficio sede di servizio spetta
          il  trattamento  di  missione  anche in deroga ai limiti di
          distanza  e di durata minimi stabiliti dalle norme generali
          in materia.
            I  compensi e le indennita' previsti dal comma precedente
          vanno  corrisposti entro un limite di spesa annua pari alla
          somma stanziata in bilancio nell'esercizio 1973 a titolo di
          maggiorazione  dell'assegno  mensile per il personale degli
          uffici periferici.
            Nulla  e'  innovato  a  quanto  disposto  dall'art. 5 del
          decreto-legge  21  dicembre  1966,  n. 1090, convertito con
          modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14.
            L'assegno  personale  di cui al secondo comma dell'art. 4
          del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con
          modificazioni  nella  legge  16  febbraio  1967,  n. 14, e'
          soppresso,  con  effetto  dalla  data  di entrata in vigore
          della  presente  legge, nei confronti di tutti i dipendenti
          statali che, a qualsiasi titolo, ne siano provvisti".
            "Art. 2. - Dalla data di entrata in vigore della presente
          legge,  al  personale  che fruisce dell'assegno perequativo
          pensionabile  non  potranno  essere corrisposti indennita',
          compensi,  premi, gettoni di presenza, soprassoldi, assegni
          ed  emolumenti  comunque  denominati, a carico del bilancio
          dello  Stato, di contabilita' speciali, o di gestioni fuori
          bilancio, per l'opera svolta quale dipendente dello Stato o
          in   rappresentanza   dell'Amministrazione  statale,  fatta
          eccezione   del   compenso   per  il  lavoro  straordinario
          debitamente   autorizzato   ed   effettivamente  reso,  del
          trattamento  di  missione, delle indennita' o degli assegni
          per  il  servizio  all'estero, della indennita' integrativa
          speciale,  dell'aggiunta  di  famiglia,  della  tredicesima
          mensilita'  e  degli  altri  specifici trattamenti previsti
          dalla presente legge.
            Tutte le somme che in base alle disposizioni vigenti alla
          data  di entrata in vigore della presente legge spettano al
          personale contemplato dall'art. 1, primo comma, a titolo di
          indennita', compensi, premi, gettoni, soprassoldi, assegni,
          ed  emolumenti  comunque denominati dei quali e' vietata la
          corresponsione ai sensi del precedente comma, sono versate,
          ove  cio'  non  sia  gia'  disposto  dalle norme vigenti o,
          trattandosi  di spese a carico del bilancio dello Stato, la
          legge   di  approvazione  non  provveda  direttamente  alla
          soppressione  o  riduzione  dei  relativi  stanziamenti, in
          conto  entrate  eventuali  del  Tesoro  e, per il personale
          dell'amministrazione degli archivi notarili, al bilancio di
          questa  ultima, secondo le modalita' che verranno stabilite
          con decreto del Ministro del tesoro.
            Sono  del  pari  versate  in  conto entrate eventuali del
          Tesoro   le  quote  delle  somme  divisibili  spettanti  al
          personale  di  cui  al primo comma dell'articolo 1 ai sensi
          dell'articolo  21  del  testo  unico  approvato  con  regio
          decreto   30   ottobre   1933,  n.  1611,  e  del  relativo
          regolamento   e   l'importo  della  quota  individuale  dei
          proventi erogati nell'anno 1972 al personale non insegnante
          delle   universita'   e   degli   istituti   di  istruzione
          universitaria  ai  sensi  dell'art. 133 del regio decreto 6
          aprile  1924,  n.  674,  sostituito con il regio decreto 17
          maggio  1938,  n.  998, e dell'art. 49 del regio decreto 31
          agosto 1933, n. 1592.
            Nei  casi  in  cui,  anche  per incarichi conferiti quali
          dipendenti  statali  presso  enti  o societa', competano al
          personale  emolumenti,  compensi,  gettoni  o altri assegni
          comunque  denominati  non  compresi  tra quelli vietati dal
          primo comma del presente articolo, il trattamento economico
          accessorio  complessivo, ivi compreso l'assegno perequativo
          pensionabile    ed   esclusi   il   compenso   per   lavoro
          straordinario  a  tempo  o  a  cottimo,  il  trattamento di
          missione,  l'indennita' integrativa speciale, l'aggiunta di
          famiglia, la tredicesima mensilita', le indennita' previste
          dall'art.  4  e gli assegni per servizio all'estero, fruito
          in   ciascun  anno  dal  personale  cui  compete  l'assegno
          perequativo   pensionabile,  non  puo'  superare  l'importo
          dell'indennita'   di   finzione  corrisposta  nello  stesso
          periodo   al   primo   dirigente  con  stipendio  iniziale.
          L'eventuale  eccedenza riscossa in piu' deve essere versata
          direttamente  dagli  interessati al bilancio dello Stato in
          conto  entrate eventuali del Tesoro. Qualora tale eccedenza
          sia  dovuta  anche  parzialmente  ad  assegni  ad  personam
          previsti  dalla  presente  legge  la  parte relativa a tali
          assegni  resta  all'interessato  e  sara' riassorbita con i
          successivi  aumenti,  a  qualsiasi  titolo, del trattamento
          economico.  In  ogni caso il predetto trattamento economico
          accessorio  globale,  aumentato  dello  stipendio, non puo'
          superare    l'importo   complessivo   dello   stipendio   e
          dell'indennita'  di funzione del primo dirigente all'inizio
          della seconda classe".