Art. 14. 1. Gli assegni ad personam, istituiti in applicazione dell'articolo 22 della legge 15 novembre 1973, n. 734, gia' percepiti dal personale del Ministero dei trasporti, non sono soggetti a recupero ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734.
Nota all'art. 14, comma 1: Il testo dell'art. 22 e dell'art. 2 della legge n. 734/1973 (Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennita' particolari) e' il seguente: "Art. 22. - Nei confronti del personale della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e della direzione generale dell'aviazione civile, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, la differenza tra l'assegno mensile previsto dai commi primo e quarto dell'art. 4 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090 convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, e successive estensioni, aumentato dell'eventuale assegno personale ivi previsto, e l'assegno perequativo di cui all'art. 1 della presente legge e' conservata a titolo di assegno ad personam riassorbibile. L'assegno ad personam eventualmente attribuito al personale non dipendente dalla direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che esplichi i relativi servizi contabili e di ragioneria, viene soppresso all'atto del trasferimento del personale stesso ad altro ufficio. Al personale degli uffici periferici della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non dirigente possono essere corrisposti, in relazione alle prestazioni effettivamente rese, compensi per lavoro straordinario anche in eccedenza ai limiti orari previsti dalle vigenti disposizioni. Per le operazioni tecniche svolte fuori dall'ufficio sede di servizio spetta il trattamento di missione anche in deroga ai limiti di distanza e di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia. I compensi e le indennita' previsti dal comma precedente vanno corrisposti entro un limite di spesa annua pari alla somma stanziata in bilancio nell'esercizio 1973 a titolo di maggiorazione dell'assegno mensile per il personale degli uffici periferici. Nulla e' innovato a quanto disposto dall'art. 5 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14. L'assegno personale di cui al secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, e' soppresso, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti di tutti i dipendenti statali che, a qualsiasi titolo, ne siano provvisti". "Art. 2. - Dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale che fruisce dell'assegno perequativo pensionabile non potranno essere corrisposti indennita', compensi, premi, gettoni di presenza, soprassoldi, assegni ed emolumenti comunque denominati, a carico del bilancio dello Stato, di contabilita' speciali, o di gestioni fuori bilancio, per l'opera svolta quale dipendente dello Stato o in rappresentanza dell'Amministrazione statale, fatta eccezione del compenso per il lavoro straordinario debitamente autorizzato ed effettivamente reso, del trattamento di missione, delle indennita' o degli assegni per il servizio all'estero, della indennita' integrativa speciale, dell'aggiunta di famiglia, della tredicesima mensilita' e degli altri specifici trattamenti previsti dalla presente legge. Tutte le somme che in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge spettano al personale contemplato dall'art. 1, primo comma, a titolo di indennita', compensi, premi, gettoni, soprassoldi, assegni, ed emolumenti comunque denominati dei quali e' vietata la corresponsione ai sensi del precedente comma, sono versate, ove cio' non sia gia' disposto dalle norme vigenti o, trattandosi di spese a carico del bilancio dello Stato, la legge di approvazione non provveda direttamente alla soppressione o riduzione dei relativi stanziamenti, in conto entrate eventuali del Tesoro e, per il personale dell'amministrazione degli archivi notarili, al bilancio di questa ultima, secondo le modalita' che verranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro. Sono del pari versate in conto entrate eventuali del Tesoro le quote delle somme divisibili spettanti al personale di cui al primo comma dell'articolo 1 ai sensi dell'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e del relativo regolamento e l'importo della quota individuale dei proventi erogati nell'anno 1972 al personale non insegnante delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria ai sensi dell'art. 133 del regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, sostituito con il regio decreto 17 maggio 1938, n. 998, e dell'art. 49 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Nei casi in cui, anche per incarichi conferiti quali dipendenti statali presso enti o societa', competano al personale emolumenti, compensi, gettoni o altri assegni comunque denominati non compresi tra quelli vietati dal primo comma del presente articolo, il trattamento economico accessorio complessivo, ivi compreso l'assegno perequativo pensionabile ed esclusi il compenso per lavoro straordinario a tempo o a cottimo, il trattamento di missione, l'indennita' integrativa speciale, l'aggiunta di famiglia, la tredicesima mensilita', le indennita' previste dall'art. 4 e gli assegni per servizio all'estero, fruito in ciascun anno dal personale cui compete l'assegno perequativo pensionabile, non puo' superare l'importo dell'indennita' di finzione corrisposta nello stesso periodo al primo dirigente con stipendio iniziale. L'eventuale eccedenza riscossa in piu' deve essere versata direttamente dagli interessati al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro. Qualora tale eccedenza sia dovuta anche parzialmente ad assegni ad personam previsti dalla presente legge la parte relativa a tali assegni resta all'interessato e sara' riassorbita con i successivi aumenti, a qualsiasi titolo, del trattamento economico. In ogni caso il predetto trattamento economico accessorio globale, aumentato dello stipendio, non puo' superare l'importo complessivo dello stipendio e dell'indennita' di funzione del primo dirigente all'inizio della seconda classe".