Art. 15.

  1.  Alla  effettuazione  delle prove occorrenti per la omologazione
dei  tipi  di veicoli a motore, rimorchi e macchine agricole, nonche'
per  l'approvazione  dei  relativi dispositivi, la Direzione generale
della  motorizzazione  civile e dei trasporti in concessione provvede
con appositi uffici.
  2.  Tali  uffici,  tenuto  conto  di  quelli  gia' istituiti in via
temporanea  ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 maggio
1948, n. 557, sono i seguenti:
    a)   Centro  prova  autoveicoli  di  Torino,  con  circoscrizione
comprendente il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria;
    b)   Centro  prova  autoveicoli  di  Milano,  con  circoscrizione
comprendente  le  province di Milano, Como, Sondrio, Bergamo, Pavia e
Varese;
    c)  Centro  prova  autoveicoli  di  Brescia,  con  circoscrizione
comprendente le province di Brescia, Cremona e Mantova;
    d)  Centro  prova autoveicoli di Verona, comprendente il Veneto e
il Friuli-Venezia Giulia;
    e)  Centro prova autoveicoli di Bolzano, comprendente le province
autonome di Bolzano e di Trento;
    f)    Centro   prova   autoveicoli   di   Bologna,   comprendente
l'Emilia-Romagna e la Toscana;
    g) Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di
Roma, comprendente il Lazio, l'Umbria e la Sardegna;
    h)  Centro  prova autoveicoli di Pescara, comprendente le Marche,
l'Abruzzo e il Molise;
    i)  Centro prova autoveicoli di Napoli, comprendente la Campania,
la Calabria e la provincia di Potenza;
    l)  Centro prova autoveicoli di Bari, comprendente la Puglia e la
provincia di Matera;
    m)  Centro prova autoveicoli di Palermo, comprendente le province
di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani;
    n)  Centro prova autoveicoli di Catania, comprendente le province
di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna.
  3.  Restano  ferme  le  altre attribuzioni gia' conferite al Centro
superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi, con sede a Roma.
 
          Nota all'art. 15, comma 2:
            Per  il  testo  dell'art.  8 del D.L. n. 557/1948 si veda
          nella nota all'art. 12, comma 2.