Art. 16. 
 
  1. L'articolo 5  del  decreto-legge  21  dicembre  1966,  n.  1090,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967,
n. 14, modificato dall'articolo 8 della legge  18  ottobre  1978,  n.
625, e sostituito dal seguente: 
    Art. 5 - In relazione  agli  introiti  affluiti  al  capitolo  di
entrata di cui al precedente articolo 3, con decreti del Ministro del
tesoro,  su  proposta  del  Ministro  dei  trasporti,  sono  disposte
assegnazioni di fondi ad appositi capitoli dello stato di  previsione
della spesa del Ministero dei  trasporti  -  rubrica  "Motorizzazione
civile e trasporti in concessione" - distintamente per ciascuna delle
spese di cui alle lettere seguenti  e  con  la  dotazione  rispettiva
riferita in percentuale ai detti introiti: 
      a) fino al 10 per cento - spese relative a misure previdenziali
contro i rischi connessi  all'espletamento  da  parte  del  personale
della Direzione generale della motorizzazione civile e dei  trasporti
in concessione dei servizi ad esso demandati e per spese relative  ad
interventi previdenziali in favore dello  stesso  personale,  nonche'
per interventi assistenziali in favore del personale in servizio o in
quiescenza  o  dei  loro  aventi  causa,  sentite  le  organizzazioni
sindacali; 
      b) fino al 5 per cento  -  per  la  provvista  e  la  fornitura
gratuita agli interessati di patenti, carte di  circolazione,  moduli
di domande e di versamenti in conto  corrente  postale,  nonche'  per
fabbisogni di stampati, registri, per le spese  relative  alle  gare,
collaudi, magazzinaggio, distribuzione  e  spedizione  dei  materiali
suddetti, per sopperire agli oneri derivanti dalla convenzione di cui
all'ultimo comma del precedente articolo 3, e per le  spese  inerenti
ai corsi di qualificazione di cui al successivo articolo  5-bis;  e',
invece, escluso ogni compenso al personale; 
      c) fino al 10 per cento - per spese relative alle  attrezzature
tecniche per i servizi  della  motorizzazione  civile,  nonche'  alla
gestione e manutenzione dei relativi impianti  ed  alla  manutenzione
degli annessi uffici operativi". 
 
          Nota all'art. 16, comma 1:
            Il  D.L. n. 1090/1966 reca "Disciplina dei diritti dovuti
          all'ispettorato  generale della motorizzazione civile e dei
          trasporti in concessione".