Art. 16. 1. L'articolo 5 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, modificato dall'articolo 8 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, e sostituito dal seguente: Art. 5 - In relazione agli introiti affluiti al capitolo di entrata di cui al precedente articolo 3, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei trasporti, sono disposte assegnazioni di fondi ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti - rubrica "Motorizzazione civile e trasporti in concessione" - distintamente per ciascuna delle spese di cui alle lettere seguenti e con la dotazione rispettiva riferita in percentuale ai detti introiti: a) fino al 10 per cento - spese relative a misure previdenziali contro i rischi connessi all'espletamento da parte del personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dei servizi ad esso demandati e per spese relative ad interventi previdenziali in favore dello stesso personale, nonche' per interventi assistenziali in favore del personale in servizio o in quiescenza o dei loro aventi causa, sentite le organizzazioni sindacali; b) fino al 5 per cento - per la provvista e la fornitura gratuita agli interessati di patenti, carte di circolazione, moduli di domande e di versamenti in conto corrente postale, nonche' per fabbisogni di stampati, registri, per le spese relative alle gare, collaudi, magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali suddetti, per sopperire agli oneri derivanti dalla convenzione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 3, e per le spese inerenti ai corsi di qualificazione di cui al successivo articolo 5-bis; e', invece, escluso ogni compenso al personale; c) fino al 10 per cento - per spese relative alle attrezzature tecniche per i servizi della motorizzazione civile, nonche' alla gestione e manutenzione dei relativi impianti ed alla manutenzione degli annessi uffici operativi".
Nota all'art. 16, comma 1: Il D.L. n. 1090/1966 reca "Disciplina dei diritti dovuti all'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione".