Art. 17. 1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, e sostituito dal seguente: "Sono effettuati esclusivamente dagli impiegati del ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con eventuale collaborazione degli impiegati di cui al secondo comma del presente articolo, secondo le istruzioni impartite al riguardo dalla predetta Direzione generale: a) gli esami per la patente di guida dei veicoli a motore delle categorie D, E ed F e per il rilascio dei certificati di abilitazione professionale; b) gli esami di idoneita' per insegnanti e istruttori di scuola guida; c) le visite e prove di autobus di peso complessivo superiore a tonnellate 3,5 o di autosnodati;". 2. Le operazioni tecniche, di cui al numero 4), primo comma, dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, debbono riferirsi ai numeri 4), 5), 6) e 8) della tabella 3 allegata alla presente legge. 3. Il personale di ruolo di cui all'articolo 4, secondo e terzo comma, della legge 18 ottobre 1978, n. 625, puo' essere abilitato alla effettuazione degli esami di guida ed alla effettuazione delle operazioni tecniche previste dalla stessa legge, salvo quelle riservate alla carriera direttiva tecnica, a seguito di apposito corso di abilitazione professionale con esame finale, le cui modalita' saranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con le organizzazioni sindacali.
Nota all'art. 17, commi 1, 2 e 3: Il testo vigente dell'art. 4 della legge n. 625/1978 e' il seguente: "Art. 4. - Sono effettuati esclusivamente dagli impiegati del ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con eventuale collaborazione degli impiegati di cui al secondo comma del presente articolo, secondo le istruzioni impartite al riguardo dalla predetta Direzione generale: a) gli esami per la patente di guida dei veicoli a motore delle categorie D, E ed F e per il rilascio dei certificati di abilitazione professionale; b) gli esami di idoneita' per insegnanti e istruttori di scuola guida; c) le visite e prove di autobus di peso complessivo superiore a tonnellate 3,5 o di autosnodati. Le operazioni tecniche previste ai numeri 1), 3), 7), 10), 11) e 12) della tabella 2 allegata alla presente legge, non riservate alla competenza degli impiegati direttivi tecnici ai sensi del primo comma del presente articolo, sono effettuate anche da impiegati del ruolo della carriera di concetto della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, muniti del titolo di studio di perito industriale o di geometra o del diploma di maturita' scientifica, all'uopo abilitati dopo aver seguito con esito favorevole apposito corso di qualificazione. Gli esami per le patenti di guida delle categorie A, B e C possono essere effettuati anche dagli impiegati di ruolo della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dagli impiegati del ruolo della carriera di concetto della stessa Direzione generale con titolo di studio diverso da quelli indicati nel secondo comma del presente articolo nonche' dagli impiegati del ruolo della carriera esecutiva della suddetta Direzione generale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' abilitati a seguito di apposito corso di qualificazione. Le operazioni di cui ai precedenti commi possono essere pure effettuate dagli impiegati dei ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 18 marzo 1968, n. 413, in relazione alle rispettive qualifiche e dopo aver conseguito la prevista abilitazione a seguito di apposito corso di qualificazione. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, le norme e le modalita' di effettuazione dei corsi di qualificazione previsti nel presente articolo. L'art. 5-bis sub articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, e' abrogato".