Art. 17.

  1.  Il  primo comma dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1978, n.
625, e sostituito dal seguente:
  "Sono  effettuati  esclusivamente  dagli  impiegati del ruolo della
carriera   direttiva   tecnica   della   Direzione   generale   della
motorizzazione  civile  e dei trasporti in concessione, con eventuale
collaborazione  degli  impiegati di cui al secondo comma del presente
articolo,  secondo le istruzioni impartite al riguardo dalla predetta
Direzione generale:
    a)  gli  esami per la patente di guida dei veicoli a motore delle
categorie D, E ed F e per il rilascio dei certificati di abilitazione
professionale;
    b)  gli  esami di idoneita' per insegnanti e istruttori di scuola
guida;
    c)  le  visite e prove di autobus di peso complessivo superiore a
tonnellate 3,5 o di autosnodati;".
  2.  Le  operazioni  tecniche,  di  cui  al  numero 4), primo comma,
dell'articolo  4  della  legge  18  ottobre  1978,  n.  625,  debbono
riferirsi  ai  numeri  4),  5), 6) e 8) della tabella 3 allegata alla
presente legge.
  3.  Il  personale  di  ruolo di cui all'articolo 4, secondo e terzo
comma,  della  legge  18  ottobre 1978, n. 625, puo' essere abilitato
alla  effettuazione  degli esami di guida ed alla effettuazione delle
operazioni   tecniche  previste  dalla  stessa  legge,  salvo  quelle
riservate  alla  carriera  direttiva  tecnica,  a seguito di apposito
corso   di  abilitazione  professionale  con  esame  finale,  le  cui
modalita'  saranno  stabilite con decreto del Ministro dei trasporti,
d'intesa con le organizzazioni sindacali.
 
          Nota all'art. 17, commi 1, 2 e 3:
            Il  testo  vigente dell'art. 4 della legge n. 625/1978 e'
          il seguente:
            "Art. 4. - Sono effettuati esclusivamente dagli impiegati
          del  ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione
          generale  della  motorizzazione  civile  e dei trasporti in
          concessione,  con  eventuale collaborazione degli impiegati
          di  cui  al secondo comma del presente articolo, secondo le
          istruzioni  impartite  al riguardo dalla predetta Direzione
          generale:
              a)  gli  esami  per  la  patente di guida dei veicoli a
          motore  delle  categorie  D,  E  ed F e per il rilascio dei
          certificati di abilitazione professionale;
              b)  gli  esami di idoneita' per insegnanti e istruttori
          di scuola guida;
              c)  le  visite  e  prove di autobus di peso complessivo
          superiore a tonnellate 3,5 o di autosnodati.
              Le  operazioni  tecniche previste ai numeri 1), 3), 7),
          10),  11)  e  12)  della  tabella  2 allegata alla presente
          legge,   non  riservate  alla  competenza  degli  impiegati
          direttivi  tecnici  ai  sensi  del primo comma del presente
          articolo,  sono  effettuate  anche  da  impiegati del ruolo
          della  carriera  di concetto della Direzione generale della
          motorizzazione  civile  e  dei  trasporti  in  concessione,
          muniti  del  titolo  di  studio  di perito industriale o di
          geometra  o  del diploma di maturita' scientifica, all'uopo
          abilitati  dopo  aver seguito con esito favorevole apposito
          corso di qualificazione.
              Gli  esami per le patenti di guida delle categorie A, B
          e  C  possono  essere  effettuati  anche dagli impiegati di
          ruolo   della   carriera   direttiva  amministrativa  della
          Direzione   generale  della  motorizzazione  civile  e  dei
          trasporti  in  concessione, dagli impiegati del ruolo della
          carriera  di  concetto  della stessa Direzione generale con
          titolo  di  studio  diverso  da quelli indicati nel secondo
          comma  del  presente  articolo  nonche' dagli impiegati del
          ruolo  della  carriera  esecutiva  della suddetta Direzione
          generale,  in servizio alla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  purche'  abilitati  a seguito di apposito
          corso di qualificazione.
              Le operazioni di cui ai precedenti commi possono essere
          pure  effettuate  dagli  impiegati dei ruoli ad esaurimento
          istituiti  dalla  legge 18 marzo 1968, n. 413, in relazione
          alle  rispettive  qualifiche  e  dopo  aver  conseguito  la
          prevista  abilitazione  a  seguito  di  apposito  corso  di
          qualificazione.
              Il  Ministro  dei  trasporti  stabilisce,  con  proprio
          decreto, le norme e le modalita' di effettuazione dei corsi
          di qualificazione previsti nel presente articolo.
              L'art. 5-bis sub articolo unico della legge 16 febbraio
          1967, n. 14, che ha convertito in legge, con modificazioni,
          il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, e' abrogato".