Art. 18.

  1. La tabella allegata al decreto del Ministro dei trasporti del 19
dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 21 marzo
1981, e' sostituita dalla tabella 3 allegata alla presente legge.
  2. Gli aumenti fra gli importi delle singole tariffe previste dalla
suddetta  tabella  3 e gli importi delle corrispondenti tariffe della
tabella approvata con il citato decreto ministeriale 19 dicembre 1980
entrano  in  vigore  in  misura  limitata  al 60 per cento fino al 31
dicembre 1986 ed in misura intera a decorrere dal 1 gennaio 1987.
  3.  Con decreto del Ministro dei trasporti, emanato di concerto con
il  Ministro del tesoro, puo' essere disposto il versamento, da parte
degli  utenti,  di  diritti  aggiuntivi  per  le operazioni di cui ai
numeri  4),  5)  e  6)  della  tabella  3  suindicata,  quando queste
richiedono l'utilizzazione di particolari attrezzature.
  4.  Con decreto del Ministro dei trasporti, emanato di concerto con
il Ministro del tesoro, la misura dei diritti fissata nella tabella 3
e  di  quelli  aggiuntivi di cui al precedente comma e' adeguata ogni
due  anni,  a  partire dalla data di entrata in vigore della presente
legge  in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della
vita  nonche' agli incrementi del costo dei servizi considerati dalla
citata tabella.
 
          Nota all'art. 18, comma 1:
            Il  D.M.  19  dicembre  1980  concerne modificazioni alla
          misura dei diritti per operazioni automobilistiche.