Art. 18. 1. La tabella allegata al decreto del Ministro dei trasporti del 19 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 21 marzo 1981, e' sostituita dalla tabella 3 allegata alla presente legge. 2. Gli aumenti fra gli importi delle singole tariffe previste dalla suddetta tabella 3 e gli importi delle corrispondenti tariffe della tabella approvata con il citato decreto ministeriale 19 dicembre 1980 entrano in vigore in misura limitata al 60 per cento fino al 31 dicembre 1986 ed in misura intera a decorrere dal 1 gennaio 1987. 3. Con decreto del Ministro dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, puo' essere disposto il versamento, da parte degli utenti, di diritti aggiuntivi per le operazioni di cui ai numeri 4), 5) e 6) della tabella 3 suindicata, quando queste richiedono l'utilizzazione di particolari attrezzature. 4. Con decreto del Ministro dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, la misura dei diritti fissata nella tabella 3 e di quelli aggiuntivi di cui al precedente comma e' adeguata ogni due anni, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita nonche' agli incrementi del costo dei servizi considerati dalla citata tabella.
Nota all'art. 18, comma 1: Il D.M. 19 dicembre 1980 concerne modificazioni alla misura dei diritti per operazioni automobilistiche.