Art. 19.

  1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5) e 6) della tabella
3,  allegata  alla  presente  legge,  possono  essere  effettuate - a
richiesta  degli  interessati  - presso le sedi da essi predisposte e
con  tutte  le  spese  a  loro carico. In tal caso il personale sara'
compensato  con  una  indennita'  oraria  commisurata  alla diaria di
missione.
  2.  Qualora  i servizi vengano effettuati oltre 10 chilometri dalla
sede  dell'ufficio,  al personale sara' riconosciuta, sempre a carico
dei  richiedenti, l'indennita' di missione ed il rimborso delle spese
di trasporto previsti dalle vigenti disposizioni.
  3.  Qualora  i  servizi  di  cui  ai commi precedenti richiedessero
prestazioni  oltre  il  normale orario d'ufficio, al personale dovra'
essere  corrisposto  anche il compenso per lavoro straordinario nella
misura  prevista  dalle  vigenti  disposizioni,  il cui onere sara' a
carico dei richiedenti.
  4.  Per  lo  svolgimento  dei servizi di cui ai commi precedenti il
personale e' autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto ed
il  rimborso  delle  spese,  stabilito  dalle  vigenti  norme,  sara'
anch'esso a carico degli interessati richiedenti.
  5.  Per  le  operazioni  di cui ai punti 7), 8), 9), 10), 11) e 12)
della  tabella 3, allegata alla presente legge, i versamenti a carico
dei  richiedenti  e  l'indennita'  di  missione,  da corrispondere al
personale,  sono  pari  al  50  per cento delle tariffe applicate dal
Registro  italiano  navale  per  le  analoghe  operazioni tecniche di
competenza di tale ente.
  6.  Per  le  operazioni  elencate  nella  suddetta  tabella  3 - ad
esclusione  di  quelle  di  cui ai numeri 5) e 6) - le corrispondenti
tariffe  sono  maggiorate del 50 per cento nel caso che le operazioni
stesse  vengano richieste con carattere d'urgenza e siano effettuate,
entro   tre   giorni  decorrenti  dalla  data  della  richiesta,  con
prestazioni, ove occorra, oltre il normale orario di ufficio.
  7.  Gli importi di dette maggiorazioni debbono essere versati dagli
interessati  in  conto  corrente  postale ed affluiscono alle entrate
dello  Stato  con  imputazione ad apposito capitolo del Ministero dei
trasporti   per   l'ammodernamento   e   miglioramento   dei  servizi
dell'amministrazione.
  8.  In  sede  di  accordo  di comparto, gli importi derivanti dalle
entrate  di  cui alla presente legge, con esclusione di quelle di cui
al  precedente  comma, saranno utilizzati parzialmente, e comunque in
misura  non  superiore a 24 miliardi per ogni anno, per maggiorazioni
del   compenso  incentivante,  collegato  alla  professionalita',  al
personale   in   servizio   presso   la   Direzione   generale  della
motorizzazione  civile  e  dei trasporti in concessione, in relazione
all'accertato aumento della produttivita' dei servizi.
  9.  Tali maggiorazioni competono anche al personale dirigenziale ed
a  quello  delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di
direttore  di  divisione  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
  10.  Il  Ministro  dei  trasporti,  di concerto con il Ministro del
tesoro,  puo'  con  proprio  decreto  disporre  la  corresponsione al
personale  della Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti  in concessione di un acconto pari a tre quinti della somma
di  cui  ai  precedenti  commi  8  e  9 con parametrazione ai livelli
stipendiali in atto goduti dal personale.
 
          Nota all'art. 19, comma 9:
            Il  D.P.R.  n.  748/1972  concerne  la  disciplina  delle
          funzioni  dirigenziali  delle  amministrazioni  dello Stato
          anche  ad ordinamento autonomo ed e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 320 dell'11 dicembre 1972.