Art. 2. 1. Il personale da assumere ai sensi del secondo comma del precedente articolo 1 e' assegnato agli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione secondo il piano di ripartizione di cui alla, tabella 2 allegata alla presente legge. 2. Il Ministro dei trasporti, in relazione ai carichi di lavoro e d'intesa con le organizzazioni sindacali, provvede, con proprio decreto, all'ulteriore suddivisione di tale personale fra i diversi uffici, di ciascuna regione.