Art. 2.

  1.  Il  personale  da  assumere  ai  sensi  del  secondo  comma del
precedente  articolo  1  e'  assegnato  agli  uffici  della Direzione
generale  della  motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
secondo il piano di ripartizione di cui alla, tabella 2 allegata alla
presente legge.
  2.  Il  Ministro dei trasporti, in relazione ai carichi di lavoro e
d'intesa  con  le  organizzazioni  sindacali,  provvede,  con proprio
decreto,  all'ulteriore  suddivisione di tale personale fra i diversi
uffici, di ciascuna regione.