Art. 20. 1. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti 18 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1986, relativo al rilascio delle autorizzazioni speciali per il trasporto in conto terzi, anziche' alla data del 31 marzo 1987, come disposto dall'articolo 1, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1986, n. 44, e' prorogato fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge.