Art. 20. 
 
  1. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto  del  Ministro  dei
trasporti 18 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  29
del 5  febbraio  1986,  relativo  al  rilascio  delle  autorizzazioni
speciali per il trasporto in conto terzi, anziche' alla data  del  31
marzo  1987,  come  disposto  dall'articolo  1,  comma  10-ter,   del
decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito con  modificazioni
nella legge 28 febbraio 1986, n. 44,  e'  prorogato  fino  alla  data
dell'entrata in vigore della presente legge.