Art. 21.

  1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato  in  70 miliardi di lire in ragione d'anno, si provvede, per
gli  anni  1986,  1987  e  1988,  con  il  maggiore gettito derivante
dall'applicazione  delle  tariffe di cui alla tabella 3 allegata alla
presente legge.
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 1 dicembre 1986

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              SIGNORILE, Ministro dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI