Art. 21. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 70 miliardi di lire in ragione d'anno, si provvede, per gli anni 1986, 1987 e 1988, con il maggiore gettito derivante dall'applicazione delle tariffe di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 1 dicembre 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri SIGNORILE, Ministro dei trasporti Visto, il Guardasigilli: ROGNONI