Art. 3. 
 
  1. Per le  assunzioni  di  cui  al  secondo  comma  del  precedente
articolo 1, lettera b), prima aliquota del 50 per cento, hanno titolo
di precedenza gli idonei ai concorsi banditi in data non anteriore al
1 gennaio 1981 dalla Direzione generale della motorizzazione civile e
dei trasporti  in  concessione  e  le  cui  graduatorie  siano  state
approvate entro la data di entrata in vigore della presente legge. 
  2. Coloro che si trovano nella  condizione  di  cui  al  precedente
comma debbono presentare domanda entro trenta giorni  dalla  data  di
pubblicazione  della  presente  legge   nella   Gazzetta   Ufficiale,
indicando, in ordine di preferenza,  tre  regioni  nell'ambito  delle
quali chiedono di essere assunti in servizio.