Art. 5.

  1.  Le  domande di cui al secondo comma dell'articolo 3 e al quarto
comma  dell'articolo  4  della  presente  legge  devono  pervenire al
Ministero  dei  trasporti  -  Direzione generale della motorizzazione
civile  e  dei  trasporti  in  concessione  -  I  Direzione  centrale
personale  -  Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro i termini fissati,
redatte   su  carta  da  bollo.  Il  ritardo  nella  presentazione  o
nell'arrivo  della  domanda  al  Ministero  suddetto, quale ne sia la
causa,   anche   se   non  imputabile  al  richiedente,  comporta  la
inammissibilita' della domanda.
  2.  La  data  di arrivo delle domande e' stabilita e comprovata dal
bollo  a data che, a cura dell'indicata Direzione centrale personale,
viene apposto su ciascuna di esse.
  3.  Si  considerano  prodotte  in  tempo utile le domande spedite a
mezzo   raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  entro  i  termini
stabiliti.  A  tal  fine  fa  fede  il  timbro  dell'ufficio  postale
accettante.