Art. 5. 1. Le domande di cui al secondo comma dell'articolo 3 e al quarto comma dell'articolo 4 della presente legge devono pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro i termini fissati, redatte su carta da bollo. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al richiedente, comporta la inammissibilita' della domanda. 2. La data di arrivo delle domande e' stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'indicata Direzione centrale personale, viene apposto su ciascuna di esse. 3. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro i termini stabiliti. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.