Art. 6.

  1.  Per ogni carriera, e per il ruolo operai, sono formate distinte
graduatorie  regionali  degli  aspiranti  all'assunzione  secondo  il
punteggio  complessivo  riportato  da  ognuno  di  essi  nel concorso
indicato  nella  domanda.  Per  le carriere direttive, di concetto ed
esecutive  si  tiene  unicamente  conto  del punteggio complessivo di
merito,  escluso  ogni  eventuale punteggio aggiuntivo per titoli nel
caso di concorsi ad esami e titoli.
  2.  Salvo  il  rispetto  delle  precedenze  di  cui  al primo comma
dell'articolo  3  della  presente  legge,  a  parita' di punteggio si
applicano  le  disposizioni  dell'articolo  5  del  testo unico delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati dello Stato,
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e successive integrazioni.
  3.  Le  graduatorie  sono  formate da una commissione istituita con
decreto  del  Ministro  dei  trasporti  presso la sede centrale della
Direzione  della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
e  costituita  di  norma  da  un  dirigente generale e comunque da un
funzionario  di  qualifica  non  inferiore  a dirigente superiore, in
qualita'  di  presidente,  e da altri due funzionari con qualifica di
primo  dirigente  o appartenenti al ruolo ad esaurimento, in qualita'
di membri; segretario della commissione e' nominato un funzionano con
qualifica non inferiore a quella di ispettore principale.
  4.  La commissione di cui al precedente comma provvede, prima della
formazione  delle  varie  graduatorie  regionali,  ad omogeneizzare i
sistemi di punteggio previsti dai vari concorsi, in modo da riportare
i punteggi stessi ad un unico denominatore comune.
 
          Nota all'art. 6, comma 2:
            Il  testo  dell'art.  5  del  testo  unico  approvato con
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 3/1957 e' il
          seguente:
            "Art.  5.  -  Nei concorsi per l'ammissione alle carriere
          direttive  e  di  concetto  le riserve di posti previste da
          leggi  speciali  in  favore  di  particolari  categorie  di
          cittadini  noti  possono complessivamente superare la meta'
          dei posti messi a concorso.
            Se,  in relazione a tale limite, si imponga una riduzione
          dei  posti  da  riservare  secondo  legge, essa si attua in
          misura  proporzionale  per  ciascuna  categoria  di  aventi
          diritto a riserva.
            Salvo  quanto  disposto dall'art. 207, i titoli che danno
          luogo  a riserva di posti o preferenze nell'ammissione alle
          diverse   carriere   non   sono  influenti  ai  fini  della
          progressione in carriera.
            Nei  concorsi  per  l'ammissione alle varie carriere sono
          preferiti a parita' di merito:
              1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
              2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
              3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
              4) i mutilati ed invalidi per servizio;
              5) gli orfani di guerra;
              6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
              7) gli orfani dei caduti per servizio;
              8) i feriti in combattimento;
              9)  gli  insigniti  di  croce  di  guerra  o  di  altra
          attestazione speciale di merito di guerra nonche' i capi di
          famiglia numerosa;
              10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i
          corsi  di preparazione o di integrazione previsti dall'art.
          150,   tenendo   conto  del  punteggio  conseguito  per  la
          frequenza fra gli stessi;
              11)  i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
          combattenti;
              12)  i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di
          guerra;
              13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
              14)  le  madri  e le vedove non rimaritale e le sorelle
          vedove o nubili dei caduti in guerra;
              15)  le  madri  e  le  vedove non maritate e le sorelle
          vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
              16)  le  madri  e le vedove non rimaritate e le sorelle
          vedove o nubili dei caduti per servizio;
              17)  coloro che abbiano prestato servizio militare come
          combattenti;
              18)  coloro  che  abbiano  prestato lodevole servizio a
          qualunque    titolo,    per    non    meno    d'un    anno,
          nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
              19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.
              A parita' di titoli, la preferenza e' determinata:
                a)  dallo  stato  di coniugato con riguardo al numero
          dei figli;
                b)   dall'aver   prestato   lodevole  servizio  nelle
          Amministrazioni dello Stato;
                c) dall'eta'".
              Il  terzo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985,
          n.  444  (Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione
          mediante    copertura    dei    posti   disponibili   nelle
          Amministrazioni  statali,  anche ad ordinamento autonomo, e
          negli enti locali) cosi' dispone:
              "Ai   fini  della  graduatoria  nei  pubblici  concorsi
          costituisce titolo di preferenza, a parita' di merito e per
          le  qualifiche fino alla quarta o categorie corrispondenti,
          lo  stato  di  disoccupazione  non  inferiore  a  sei  mesi
          risultante  dalla  iscrizione  presso  le apposite liste di
          collocamento.
              Tale  titolo  di  preferenza viene inserito, ai fini di
          cui  sopra,  dopo  il  numero  16  di cui all'art. 5, comma
          quarto,   del   testo   unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".