Art. 6. 1. Per ogni carriera, e per il ruolo operai, sono formate distinte graduatorie regionali degli aspiranti all'assunzione secondo il punteggio complessivo riportato da ognuno di essi nel concorso indicato nella domanda. Per le carriere direttive, di concetto ed esecutive si tiene unicamente conto del punteggio complessivo di merito, escluso ogni eventuale punteggio aggiuntivo per titoli nel caso di concorsi ad esami e titoli. 2. Salvo il rispetto delle precedenze di cui al primo comma dell'articolo 3 della presente legge, a parita' di punteggio si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni. 3. Le graduatorie sono formate da una commissione istituita con decreto del Ministro dei trasporti presso la sede centrale della Direzione della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e costituita di norma da un dirigente generale e comunque da un funzionario di qualifica non inferiore a dirigente superiore, in qualita' di presidente, e da altri due funzionari con qualifica di primo dirigente o appartenenti al ruolo ad esaurimento, in qualita' di membri; segretario della commissione e' nominato un funzionano con qualifica non inferiore a quella di ispettore principale. 4. La commissione di cui al precedente comma provvede, prima della formazione delle varie graduatorie regionali, ad omogeneizzare i sistemi di punteggio previsti dai vari concorsi, in modo da riportare i punteggi stessi ad un unico denominatore comune.
Nota all'art. 6, comma 2: Il testo dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 e' il seguente: "Art. 5. - Nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive e di concetto le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini noti possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, si imponga una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. Salvo quanto disposto dall'art. 207, i titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze nell'ammissione alle diverse carriere non sono influenti ai fini della progressione in carriera. Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere sono preferiti a parita' di merito: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la frequenza fra gli stessi; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio; 14) le madri e le vedove non rimaritale e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; 15) le madri e le vedove non maritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra; 16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio; 17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno d'un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 19) i coniugati con riguardo al numero dei figli. A parita' di titoli, la preferenza e' determinata: a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato; c) dall'eta'". Il terzo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444 (Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali) cosi' dispone: "Ai fini della graduatoria nei pubblici concorsi costituisce titolo di preferenza, a parita' di merito e per le qualifiche fino alla quarta o categorie corrispondenti, lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento. Tale titolo di preferenza viene inserito, ai fini di cui sopra, dopo il numero 16 di cui all'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".