Art. 7. 1. Gli aspiranti all'assunzione, utilmente collocati nelle graduatorie regionali, sono nominati in prova nella qualifica iniziale delle singole carriere, o nella qualifica di operaio comune, in attesa dell'attuazione dei provvedimenti di identificazione dei profili professionali di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 2. Dette graduatorie sono approvate con decreto del Ministro dei trasporti. 3. I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ne ricusi il visto. 4. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque retribuite. 5. La mancata assunzione in servizio entro il termine stabilito, o la mancata o incompleta consegna della documentazione richiesta nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova e l'assunzione cessa di avere ogni efficacia. 6. Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio con la procedura di cui al presente articolo si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa. 7. I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal presente articolo possono essere conferiti, secondo l'ordine della relativa graduatoria, ai concorrenti successivamente collocatisi.
Nota all'art. 7, comma 1: Il testo dell'art. 3 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) e' il seguente: "Art. 3. - Ogni qualiFica funzionale comprende piu' profili professionali: questi si fondano sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilita', alla sfera di autonomia che comporta, al grado di mobilita' cd ai requisiti di accesso alla qualifica. Dopo il primo inquadramento ai sensi del successivo art. 4 si procedera' ad un inquadramento definitivo, con decorrenze corrispondenti a quelle del primo inquadramento, che sara' preceduto dall'inserimento dei profili professionali nelle qualifiche funzionali. I profili professionali saranno identificati dalla commissione di cui al successivo art. 10, e stabiliti con il procedimento di cui all'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382. La prima identificazione avverra' entro 12 mesi dall'entrata in vigore di questa legge. Le modifiche successive seguiranno il medesimo procedimento".