Art. 7.

  1.   Gli   aspiranti   all'assunzione,  utilmente  collocati  nelle
graduatorie   regionali,  sono  nominati  in  prova  nella  qualifica
iniziale delle singole carriere, o nella qualifica di operaio comune,
in  attesa  dell'attuazione  dei provvedimenti di identificazione dei
profili  professionali  di  cui  all'articolo 3 della legge 11 luglio
1980, n. 312.
  2.  Dette  graduatorie  sono approvate con decreto del Ministro dei
trasporti.
  3.  I  provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva
la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ne ricusi
il visto.
  4.  Le  prestazioni  di servizio rese fino alla comunicazione della
ricusazione del visto devono essere comunque retribuite.
  5.  La mancata assunzione in servizio entro il termine stabilito, o
la  mancata  o incompleta consegna della documentazione richiesta nel
termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in
prova e l'assunzione cessa di avere ogni efficacia.
  6. Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio
con la procedura di cui al presente articolo si provvede con apertura
di partite provvisorie di spesa fissa.
  7.  I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto
alla  nomina prevista dal presente articolo possono essere conferiti,
secondo   l'ordine   della   relativa   graduatoria,  ai  concorrenti
successivamente collocatisi.
 
          Nota all'art. 7, comma 1:
              Il  testo  dell'art.  3  della legge n. 312/1980 (Nuovo
          assetto   retributivo-funzionale  del  personale  civile  e
          militare dello Stato) e' il seguente:
              "Art.  3.  -  Ogni  qualiFica funzionale comprende piu'
          profili  professionali:  questi  si fondano sulla tipologia
          della   prestazione  lavorativa,  considerata  per  il  suo
          contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di
          responsabilita',  alla  sfera di autonomia che comporta, al
          grado   di  mobilita'  cd  ai  requisiti  di  accesso  alla
          qualifica.
              Dopo  il  primo  inquadramento  ai sensi del successivo
          art.  4  si  procedera' ad un inquadramento definitivo, con
          decorrenze corrispondenti a quelle del primo inquadramento,
          che    sara'   preceduto   dall'inserimento   dei   profili
          professionali nelle qualifiche funzionali.
              I  profili  professionali  saranno  identificati  dalla
          commissione  di  cui al successivo art. 10, e stabiliti con
          il  procedimento  di  cui  all'art. 9 della legge 22 luglio
          1975,  n.  382.  La prima identificazione avverra' entro 12
          mesi dall'entrata in vigore di questa legge.
              Le   modifiche   successive   seguiranno   il  medesimo
          procedimento".