Art. 8.

  1.  I posti che dopo l'applicazione della norma di cui all'articolo
8  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n.
1077,  restano disponibili in ciascuna carriera, o nel ruolo operaio,
sono  conferiti a coloro che, collocatisi nelle graduatorie di cui al
precedente  articolo 6 non abbiamo conseguito utile posizione ai fini
dell'assunzione.
  2.  Puo'  partecipare  ai  concorsi di cui al citato articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il
personale  della Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti  in  concessione che sia in possesso dei titoli di studio e
dei  requisiti  per  la  nomina  alla  rispettiva  carriera  previsti
dall'articolo 2, primo comma, della legge 18 ottobre 1978, n. 625.
 
          Nota all'art. 8, comma 1:
              Il  testo  dell'art. 8 del decreto del Presidente della
          Repubblica n. 1077/1970 (Riordinamento delle carriere degli
          impiegati civili dello Stato) e' il seguente:
              "Art.  8.  -  Un  terzo dei posti recati in aumento nei
          singoli  ruoli  organici  per  effetto  di norme di legge o
          regolamentari  e' conferito, nella prima applicazione delle
          norme  medesime,  mediante  normale concorso alla qualifica
          iniziale    riservato    al    personale    della    stessa
          amministrazione in possesso dei prescritti requisiti".

          Note all'art. 8, comma 2:
            -  Il  testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della
          Repubblica n. 1077/1970 e' riportato nella nota precedente.
            -  Il  testo  dell'art.  2,  primo  comma, della legge n.
          625/1978 e' il seguente:
            "Nella  prima  applicazione  della presente legge, per la
          copertura   dei   posti  che  risultano  disponibili  nelle
          dotazioni  organiche  delle  singole  carriere  di cui alla
          tabella  1  allegata  alla  presente legge, hanno titolo di
          precedenza,  a  loro  domanda, gli impiegati di ruolo della
          Direzione   generale  della  motorizzazione  civile  e  dei
          trasporti  in  concessione che siano in possesso, alla data
          del 1 gennaio 1978, rispettivamente:
              a)  per  la nomina a impiegato direttivo tecnico, della
          laurea   in   ingegneria   e  della  relativa  abilitazione
          professionale  ovvero,  qualora  si  tratti  di  dipendenti
          inquadrati  nella  carriera  di  concetto,  del  diploma di
          laurea in architettura, Fisica, chimica o matematica;
              b)  per la nomina a impiegato direttivo amministrativo,
          della laurea in legge, in scienze politiche o in economia e
          commercio,  oppure  di altro diploma di laurea, purche', in
          questo  ultimo  caso,  si  tratti  di dipendenti inquadrati
          nella carriera di concetto;
              c)  per  la nomina a impiegato di concetto, del diploma
          di scuola media di 2° grado ed equipollenti;
              d)  per  la nomina a impiegato esecutivo, della licenza
          di scuola media di 1° grado".