Art. 9. 1. Ai pubblici concorsi ordinari previsti dal precedente articolo 1, lettera b), seconda aliquota del 50 per cento, non si applica la procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249. 2. I vincitori dei concorsi di cui al comma precedente che risultino collocati nelle relative graduatorie di nomina in posizioni ricadenti nelle ultime aliquote del 25 per cento dei posti messi a concorso, non possono essere, assunti in servizio con data anteriore al 1 gennaio 1987. 3. Il quinto comma dell'articolo 2 della legge 1 febbraio 1960, n. 26, concernente i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai concorsi per il ruolo del personale di vigilanza della ex carriera di concetto della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e' integrato dal seguente punto: "d) diploma di maturita' classica".
Nota all'art. 9, comma 1: Il testo dell'art. 27 della legge n. 249/1968 (Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali) e' il seguente: "Art. 27. - Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione e' annualmente stabilito, per tutte le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, il numero dei posti da mettere a concorso per i singoli ruoli delle carriere degli impiegati civili amministrativi e tecnici e degli operai dello Stato, in relazione alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione". Nota all'art. 9, comma 3: Il testo dell'art. 2, quinto comma, della legge n. 26/1960 (Riordinamento dei ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), come modiFicato dalla presente legge, e' il seguente: "Per l'ammissione ai concorsi per il ruolo del personale di vigilanza della carriera di concetto, gli aspiranti debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: a) diploma di abilitazione alla professione di geometra o di abilitazione tecnica in agrimensura o di perito agrimensore; diploma di perito industriale, diploma di maturita' scientifica o titolo equipollente secondo il vecchio ordinamento scolastico (sezione fisica-matematica); b) diploma di abilitazione del corso superiore dell'istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria), diploma di licenza dell'istituto commerciale (perito o ragioniere commerciale), diploma dell'Istituto tecnico (sezione ragioneria) o tipo scolastico (sezione fisica-matematica); c) diploma di maturita' artistica conseguito presso i licei artistici o diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole statali; d) diploma di maturita' classica".