Art. 9. 
 
  1. Ai pubblici concorsi ordinari previsti dal  precedente  articolo
1, lettera b), seconda aliquota del 50 per cento, non si  applica  la
procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18  marzo  1968,  n.
249. 
  2. I  vincitori  dei  concorsi  di  cui  al  comma  precedente  che
risultino collocati nelle relative graduatorie di nomina in posizioni
ricadenti nelle ultime aliquote del 25 per cento dei  posti  messi  a
concorso, non possono essere, assunti in servizio con data  anteriore
al 1 gennaio 1987. 
  3. Il quinto comma dell'articolo 2 della legge 1 febbraio 1960,  n.
26, concernente i titoli di  studio  richiesti  per  l'ammissione  ai
concorsi per il ruolo del personale di vigilanza della ex carriera di
concetto della Direzione generale della motorizzazione civile  e  dei
trasporti in concessione e' integrato dal seguente punto: "d) diploma
di maturita' classica". 
 
          Nota all'art. 9, comma 1:
            Il  testo dell'art. 27 della legge n. 249/1968 (Delega al
          Governo  per  il  riordinamento  dell'Amministrazione dello
          Stato,  per  il  decentramento  delle  funzioni  e  per  il
          riassetto   delle   carriere   e   delle  retribuzioni  dei
          dipendenti statali) e' il seguente:
            "Art.  27. - Con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  di  concerto  con  il  Ministro  per  il tesoro,
          sentito    il    Consiglio    superiore    della   pubblica
          amministrazione  e'  annualmente  stabilito,  per  tutte le
          amministrazioni    dello   Stato,   comprese   quelle   con
          ordinamento  autonomo,  il  numero  dei  posti da mettere a
          concorso per i singoli ruoli delle carriere degli impiegati
          civili amministrativi e tecnici e degli operai dello Stato,
          in   relazione   alle   effettive   esigenze   di  ciascuna
          amministrazione".

          Nota all'art. 9, comma 3:
            Il  testo  dell'art.  2,  quinto  comma,  della  legge n.
          26/1960 (Riordinamento dei ruoli organici del personale del
          Ministero   dei  trasporti  -  Ispettorato  generale  della
          motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), come
          modiFicato dalla presente legge, e' il seguente:
            "Per  l'ammissione ai concorsi per il ruolo del personale
          di  vigilanza  della  carriera  di  concetto, gli aspiranti
          debbono  essere  in  possesso di uno dei seguenti titoli di
          studio:
              a) diploma di abilitazione alla professione di geometra
          o  di  abilitazione  tecnica  in  agrimensura  o  di perito
          agrimensore;  diploma  di  perito  industriale,  diploma di
          maturita'  scientifica  o  titolo  equipollente  secondo il
          vecchio ordinamento scolastico (sezione fisica-matematica);
              b)   diploma   di   abilitazione  del  corso  superiore
          dell'istituto  tecnico  (sezione  commercio  e ragioneria),
          diploma  di  licenza  dell'istituto  commerciale  (perito o
          ragioniere   commerciale),  diploma  dell'Istituto  tecnico
          (sezione    ragioneria)    o   tipo   scolastico   (sezione
          fisica-matematica);
              c)  diploma  di maturita' artistica conseguito presso i
          licei  artistici o diploma di abilitazione all'insegnamento
          del disegno nelle scuole statali;
              d) diploma di maturita' classica".