La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti
in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione
dell'olio di oliva, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. L'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie
nel quadro del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva
(AGE-Control S.p.a.) svolge i compiti e assolve le pubbliche funzioni
di controllo ad essa assegnati dai regolamenti CEE n. 2262 del
Consiglio in data 17 luglio 1984 e n. 27 della commissione in data 4
gennaio 1985.
2. La struttura dell'Agenzia, la sua organizzazione e la sua
gestione, comprese la predisposizione e l'approvazione del bilancio e
del programma di attivita', la selezione e la formazione del
personale e la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste e della commissione delle Comunita' europee, sono
disciplinate dai predetti regolamenti CEE; per gli aspetti da questi
non regolati si applicano le norme dell'ordinamento giuridico
italiano sulle societa' per azioni.
3. Nell'assolvimento dei compiti e delle funzioni assegnati dai
predetti regolamenti CEE e, in particolare, nell'esercizio dei
controlli e nella esecuzione degli accessi previsti dall'articolo 2,
n. 4, del citato regolamento CEE n. 27 del 1985, gli ispettori
dell'AGE-Control esercitano i poteri propri della loro qualita' di
pubblici ufficiali e sono soggetti ai relativi doveri. Si applicano
le disposizioni degli articoli 4, quarto comma, 5 e 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447.
4. Dal 1° gennaio 1987 la partecipazione all'AGE-Control e'
riservata a soggetti pubblici.
5. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'AGE-Control e'
disciplinato dal consiglio di amministrazione con riferimento ai
criteri fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti
nel settore industriale, tenuto conto delle specifiche esigenze
funzionali ed organizzative dell'AGE-Control. Al personale in
servizio presso l'AGE-Control e' fatto divieto di assumere altro
impiego o incarico e di esercitare attivita' professionali,
commerciali o industriali".
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Gli ispettori dell'AGE-Control riferiscono sui
risultati dei loro controlli al Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, alle regioni e province autonome interessate, all'Azienda di
Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA e,
all'occorrenza, alla commissione delle Comunita' europee per i
provvedimenti, le determinazioni e le valutazioni di rispettiva
competenza.
2. Qualora riscontrino la violazione di norme penali, gli ispettori
dell'AGE-Control presentano rapporto all'autorita' giudiziaria ai
sensi dell'articolo 2 del codice di procedura penale, informandone il
proprio presidente.
3. Salva restando l'autonomia di azione della polizia tributaria,
dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica
altresi' la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447".
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
AVVERTENZE:
Il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
251 del 28 ottobre 1986.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 9 gennaio 1987.