Art. 4.
1. All'accertamento delle violazioni amministrative previste nei
precedenti articoli 2 e 3 e all'irrogazione delle relative sanzioni
si applica il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con le
seguenti modificazioni:
a) se non e' avvenuta la contestazione immediata, gli estremi
della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14
della legge 24 novembre 1981, n. 689, agli interessati residenti nel
territorio dello Stato entro il termine di centottanta giorni e a
quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta
giorni dall'accertamento;
b) e' escluso il pagamento in misura ridotta;
c) l'ordinanza-ingiunzione e' emessa dal Ministro competente o
che esercita la vigilanza sull'amministrazione competente ovvero da
un funzionario da lui delegato;
nelle materie di competenza delle regioni e per le funzioni
amministrative ad esse delegate l'ordinanza-ingiunzione e' emessa dal
presidente della giunta regionale o da un funzionario da lui
delegato;
d) il rapporto previsto nell'articolo 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, deve essere presentato all'autorita' indicata nella
precedente lettera c).