Art. 4.

  1.  All'accertamento  delle  violazioni amministrative previste nei
precedenti  articoli  2 e 3 e all'irrogazione delle relative sanzioni
si  applica  il  capo  I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con le
seguenti modificazioni:
    a)  se  non  e'  avvenuta la contestazione immediata, gli estremi
della  violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14
della  legge 24 novembre 1981, n. 689, agli interessati residenti nel
territorio  dello  Stato  entro  il termine di centottanta giorni e a
quelli  residenti  all'estero  entro  il  termine di trecentosessanta
giorni dall'accertamento;
    b) e' escluso il pagamento in misura ridotta;
    c)  l'ordinanza-ingiunzione  e'  emessa dal Ministro competente o
che  esercita  la vigilanza sull'amministrazione competente ovvero da
un funzionario da lui delegato;
    nelle  materie  di  competenza  delle  regioni  e per le funzioni
amministrative ad esse delegate l'ordinanza-ingiunzione e' emessa dal
presidente  della  giunta  regionale  o  da  un  funzionario  da  lui
delegato;
    d)  il rapporto previsto nell'articolo 17 della legge 24 novembre
1981,  n.  689,  deve  essere presentato all'autorita' indicata nella
precedente lettera c).