Art. 2. 1. Nelle procedure di amministrazione straordinaria, salva la esperibilita' di azioni revocatorie, la comunicazione da parte del commissario della revoca per giusta causa dei mandati irrevocabili all'incasso rilasciati nei due anni anteriori all'inizio della procedura, anche se nell'interesse del creditore, per i crediti che maturano durante la gestione commissariale e relativi contratti con terzi debitori nei quali il commissario sia subentrato, obbliga il debitore a versare le somme direttamente all'amministrazione straordinaria. Ogni eventuale azione di rivalsa da parte del mandatario, anche per i pagamenti diretti gia' effettuati, potra' essere intrapresa o proseguita sono nei confronti della procedura di amministrazione straordinaria. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con effetto dalla data di inizio delle procedure stesse e fatte salve le sentenze passate in giudicato.