Art. 2. 
 
  1. Nelle  procedure  di  amministrazione  straordinaria,  salva  la
esperibilita' di azioni revocatorie, la comunicazione  da  parte  del
commissario della revoca per giusta causa  dei  mandati  irrevocabili
all'incasso  rilasciati  nei  due  anni  anteriori  all'inizio  della
procedura, anche se nell'interesse del creditore, per i  crediti  che
maturano durante la gestione commissariale e relativi  contratti  con
terzi debitori nei quali il commissario sia  subentrato,  obbliga  il
debitore  a  versare  le   somme   direttamente   all'amministrazione
straordinaria.  Ogni  eventuale  azione  di  rivalsa  da  parte   del
mandatario, anche per i pagamenti  diretti  gia'  effettuati,  potra'
essere intrapresa o proseguita sono nei confronti della procedura  di
amministrazione straordinaria. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure in
corso alla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto, con effetto dalla data di  inizio  delle  procedure
stesse e fatte salve le sentenze passate in giudicato.