Art. 7. 
 
  1. L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e  la
gestione separata, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 1° marzo
1986,  n.  64,  possono  iniziare  la  loro  attivita'  anche   prima
dell'emanazione del decreto previsto dal comma 8 del citato  articolo
4, che dovra' essere effettuata entro il 28 febbraio 1987. 
  2. Fino a tale data, all'attuazione dei  programmi  gia'  approvati
nell'ambito del piano dei completamenti, trasferimenti e liquidazione
delle attivita' della  cessata  Cassa  per  il  Mezzogiorno  provvede
l'Agenzia con i criteri, le  modalita'  e  le  procedure  di  cui  al
decreto-legge  18   settembre   1984,   n.   581,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n.  775.  Restano  ferme
tutte le altre norme della  legge  17  novembre  1984,  n.  775,  non
incompatibili con le disposizioni del presente articolo. 
  3.  In  deroga  a  quanto  previsto  nel  quarto  e  quinto   comma
dell'articolo 2 della legge  26  novembre  1975,  n.  748,  le  somme
assegnate dalle Comunita' europee allo Stato  italiano  destinate  al
finanziamento, a titolo di complementarieta', dei progetti ammessi al
contributo del Fondo europeo di  sviluppo  regionale  possono  essere
trasferite alla gestione  della  cessata  Cassa  per  il  Mezzogiorno
attraverso operazioni di giroconto di tesoreria. 
 
 
          Nota all'art. 7, comma 1: 
 
              La  legge  n.   64/1986   reca   «Disciplina   organica
          dell'intervento   straordinario   nel   Mezzogiorno».    Si
          trascrive il testo degli articoli  4  e  5  della  predetta
          legge: 
              «Art. 4. (Agenzia per la promozione dello sviluppo  del
          Mezzogiorno). -- 1. All'attuazione degli interventi di  cui
          all'art. 1, concorrono l'Agenzia per  la  promozione  dello
          sviluppo del Mezzogiorno e gli enti di  cui  al  successivo
          art. 6. 
              2. L'Agenzia, con  personalita'  giuridica  e  sede  in
          Roma, opera per l'attuazione degli interventi  promozionali
          e finanziari ad essa affidati dal programma triennale cosi'
          come articolati dai piani  annuali  di  attuazione  di  cui
          all'art.  1,  ed  e'  sottoposta  alle  direttive  e   alla
          vigilanza del Ministro per gli interventi straordinari  nel
          Mezzogiorno ai sensi della legislazione vigente. 
              3. Tali interventi, analiticamente indicati  dai  piani
          di attuazione, riguardano esclusivamente: 
                a)    il    finanziamento    delle    attivita'    di
          partecipazione, assistenza e formazione svolte  dagli  enti
          di cui al  successivo  articolo  6,  nonche'  dai  soggetti
          pubblici e privati indicati dalla presente legge; 
                b) la concessione delle  agevolazioni  finanziarie  a
          favore delle attivita' economiche ai sensi  della  presente
          legge  e  in  conformita'  alle  direttive   previste   dal
          programma triennale; 
                c)  il  finanziamento  dei   progetti   regionali   e
          interregionali di  interesse  nazionale,  assicurandone  la
          realizzazione mediante apposite convenzioni con i  soggetti
          indicati dal piano. 
              4. Il programma  triennale  e  i  piani  di  attuazione
          assegnano   all'Agenzia   le   risorse   finanziarie    per
          l'espletamento dei suoi compiti, ivi comprese le  spese  di
          funzionamento. 
              5. Alla gestione dell'Agenzia e' preposto  un  apposito
          comitato composto dal presidente  e  da  sette  componenti,
          scelti tutti  fra  esperti  di  particolare  competenza  ed
          esperienza  nominati  per  un  triennio  con  decreto   del
          Presidente della Repubblica su proposta  del  Ministro  per
          gli  interventi  straordinari   nel   Mezzogiorno,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri. Per la nomina del
          presidente  e'  richiesto  il  parere   della   commissione
          parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo  sulla
          programmazione e sull'attuazione degli interventi  ordinari
          e straordinari nel Mezzogiorno  ai  sensi  della  legge  24
          gennaio 1978, n. 14. 
              6. Il collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia, che
          dura in carica 3 anni, e' composto da tre membri  effettivi
          e tre supplenti; di questi, un membro effettivo, cui spetta
          la  presidenza,  ed  uno  supplente   sono   nominati   dal
          presidente della Corte dei conti tra  i  consiglieri  della
          Corte stessa; gli altri quattro sono nominati dal  Ministro
          del tesoro e dal Ministro per gli  interventi  straordinari
          nel  Mezzogiorno,  ciascuno  nella  misura  di  un   membro
          effettivo  e  uno  supplente.  I   membri   effettivi,   se
          appartenenti a pubbliche  amministrazioni,  sono  collocati
          fuori ruolo. 
              7. Il bilancio dell'Agenzia e' formulato con i  criteri
          e le modalita' fissati dal Ministro del tesoro d'intesa con
          il   Ministro   per   gli   interventi   straordinari   nel
          Mezzogiorno. Tale bilancio e'  sottoposto  all'approvazione
          del  Ministro   per   gli   interventi   straordinari   nel
          Mezzogiorno di concerto con il Ministro del tesoro e  viene
          presentato al Parlamento. 
              8. L'ordinamento dell'Agenzia,  l'organizzazione  e  la
          disciplina del personale  sono  deliberati,  previo  parere
          della commissione parlamentare per l'esercizio  dei  poteri
          di controllo sulla programmazione e  sull'attuazione  degli
          interventi ordinari e  straordinari  nel  Mezzogiorno,  dal
          comitato dell'Agenzia medesima e approvati con decreto  del
          Ministro per gli interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno
          d'intesa con il Ministro del tesoro, sentito  il  Consiglio
          dei Ministri. 
              «Art. 5 (Completamenti, trasferimenti e  liquidazioni).
          -- 1. Presso l'Agenzia e' costituita una gestione separata,
          con autonomia organizzativa e contabile, per  le  attivita'
          previste dal  decreto-legge  18  settembre  1984,  n.  581,
          convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
          novembre  1984,  n.  775.   Il   commissario   governativo,
          unitamente al comitato tecnico amministrativo e al collegio
          dei revisori, cessa  dalla  sua  attivita'  contestualmente
          all'insediamento degli organi dell'Agenzia. 
              2. All'inizio dell'attivita' della predetta gestione il
          Ministro per gli interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno
          presenta al CIPE una dettagliata relazione sulle  attivita'
          di completamento, di trasferimento e  di  liquidazione,  ai
          sensi del citato decreto-legge n.  581  del  1984  e  della
          relativa legge di conversione n. 775 del  1984,  deliberate
          dal  CIPE,  e   sullo   stato   di   attuazione   di   tali
          deliberazioni. 
              3. Sulla base di tale relazione, il CIPE,  su  proposta
          del  Ministro   per   gli   interventi   straordinari   nel
          Mezzogiorno, delibera entro 60 giorni: 
                a) le opere da trasferire,  ivi  comprese  quelle  da
          appaltare e da completare, agli enti competenti  per  legge
          con l'indicazione dei relativi mezzi finanziari; 
                b)   l'indicazione   delle    opere    regionali    e
          interregionali di interesse  nazionale  gia'  previste  nel
          piano  di  completamento,  da  realizzare  nell'ambito  del
          programma triennale; 
                c) le opere per le quali si rende opportuno  revocare
          l'approvazione; 
                d) le opere appaltate che  per  lo  stato  finale  di
          avanzamento dei lavori  debbano  essere  completate,  senza
          ulteriori estendimenti, da parte della gestione di  cui  al
          comma 1 e quindi trasferite; 
                e) i criteri per  l'ultimazione  delle  attivita'  di
          liquidazione. 
              4. Su  tali  deliberazioni  il  Ministro  riferisce  al
          Parlamento. 
              5.  Il   CIPE,   nella   ripartizione   annuale   degli
          stanziamenti destinati alle regioni, assegna  alle  regioni
          meridionali i fondi necessari per sostenere  gli  oneri  di
          manutenzione  e  gestione  delle  opere  trasferite  e   da
          trasferire ai sensi della presente legge. Tali assegnazioni
          per  l'esercizio  in  corso   integrano   i   trasferimenti
          attribuiti alle singole regioni a  norma,  rispettivamente,
          degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281,  e
          successive  modificazioni,  per  le   regioni   a   statuto
          ordinario e delle corrispondenti norme  per  le  regioni  a
          statuto speciale e costituiscono la base di calcolo  per  i
          trasferimenti dovuti a titolo di intervento  ordinario  nei
          successivi esercizi». 
 
          Nota all'art. 7, comma 2: 
 
              Il  D.L.  n.  581/1984  reca:  «Norme  urgenti  per  la
          prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»
          (il testo di detto decreto,  coordinato  con  la  legge  di
          conversione, e' stato pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 323 del 23 novembre 1984). Gli  articoli  2  e  3  della
          legge di conversione dispongono quanto appresso: 
              «Art. 2. -- Gli  interventi  e  le  attivita'  previste
          dall'art. 1 del decreto-legge 18 settembre  1984,  n.  581,
          convertito in legge, con modificazioni, dal precedente art.
          1, sono realizzati in  via  temporanea  da  un  commissario
          governativo, sottoposto alle direttive e alla vigilanza del
          Ministro per gli interventi straordinari  nel  Mezzogiorno,
          che  le  esercita  in  conformita'  dei  poteri   e   delle
          attribuzioni di cui all'art. 10 del testo  unico  approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
          n. 218. 
              Il commissario governativo e' affiancato da un comitato
          tecnico-amministrativo,  da  lui  presieduto,  composto  da
          sette membri, scelti  tra  esperti  in  materia  giuridica,
          economica e finanziaria. 
              Il   commissario    governativo    ed    il    comitato
          tecnico-amministrativo  sono  nominati  con  le   modalita'
          previste  dall'art.  14  del  predetto   testo   unico,   e
          successive modificazioni. 
              La commissione parlamentare per l'esercizio dei  poteri
          di controllo sulla programmazione e  sull'attuazione  degli
          interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno prevista
          dall'art. 4 del citato testo unico,  esprime  parere  sulla
          nomina del commissario governativo e di ciascun membro  del
          comitato tecnico-amministrativo di cui ai commi precedenti,
          secondo le procedure di cui  agli  articoli  3  e  seguenti
          della legge 24 gennaio 1978, n. 14. 
              Il collegio dei revisori, nominato ai  sensi  dell'art.
          17 del medesimo testo unico, resta in carica,  nell'attuale
          composizione, fino alla data di  entrata  in  vigore  della
          nuova disciplina organica dell'intervento straordinario nel
          Mezzogiorno e i suoi componenti sono collocati fuori ruolo. 
              Per l'espletamento delle attribuzioni di competenza, il
          commissario governativo si avvale  delle  strutture  e  del
          personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno. 
              Ai fini della esecuzione delle opere di cui all'art.  1
          del  citato  decreto-legge,  convertito   in   legge,   con
          modificazioni,  dal  precedente  art.  1,  da   parte   del
          commissario governativo, il  Ministro  per  gli  interventi
          straordinari  nel  Mezzogiorno  puo'  impartire  specifiche
          direttive intese, tra l'altro, ad  accelerare  i  tempi  di
          esecuzione delle opere, il contenimento dei relativi costi,
          a  promuovere  la  partecipazione  di  imprese  riunite  in
          applicazione degli articoli 20, 21, 22, 23 e  23-bis  della
          legge 8 agosto 1977, n. 584,  e  successive  modificazioni,
          nonche' ad assicurare il funzionale passaggio  delle  opere
          ai  soggetti  destinatari  ai  fini  della  manutenzione  e
          gestione. 
              Alla concessione delle  agevolazioni  finanziarie  alle
          iniziative   industriali   ed   agricole   il   commissario
          governativo  provvede  sulla  base  dell'istruttoria  degli
          istituti di credito ed in conformita' dei criteri  e  delle
          modalita' previste dalla legislazione vigente. 
              Il   commissario    governativo    provvede    altresi'
          all'espletamento di tutte le attribuzioni,  previste  dalla
          legislazione vigente, di competenza della cessata Cassa per
          il Mezzogiorno nei confronti degli enti  collegati  di  cui
          all'art. 39 del testo unico  medesimo  e  della  Italtrade,
          nonche'  all'esercizio  delle  attribuzioni  di  competenza
          della cessata Cassa per il Mezzogiorno sia ai  sensi  della
          legge 26 novembre 1975, n. 748, in materia di Fondo europeo
          di sviluppo regionale (FESR) e di altri programmi  speciali
          comunitari, che ai sensi della legge 28 novembre  1980,  n.
          784, e successive modificazioni ed  integrazioni,  relativa
          al programma di metanizzazione del Mezzogiorno. 
              Il commissario governativo al termine dell'attivita' di
          liquidazione di cui all'art. 1  del  citato  decreto-legge,
          convertito in legge, con modificazioni, dal precedente art.
          1, presenta il rendiconto al Ministro del  tesoro  che  con
          proprio decreto dichiara chiusa  a  tutti  gli  effetti  la
          liquidazione stessa con l'osservanza delle disposizioni  di
          cui all'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404. 
              Per l'espletamento delle attribuzioni di competenza  il
          commissario governativo si avvale  delle  disposizioni  del
          piu'   volte   ricordato   testo   unico,   e    successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  e   delle   altre   leggi
          riguardanti   i   territori   meridionali   nonche'   delle
          disposizioni contenute nella presente legge. 
              Gli  oneri  finanziari   per   lo   svolgimento   delle
          attribuzioni di  competenza  del  commissario  governativo,
          compresi quelli occorrenti per fornire l'assistenza tecnica
          e i contributi finanziari, per un periodo non superiore  ad
          un biennio, agli enti destinatari ai quali  debbono  essere
          trasferite le opere della gestione  commissariale,  gravano
          sullo  stanziamento  di  cui  all'art.  4  della  legge  1°
          dicembre  1983,  n.  651,  e  sulle  altre   disponibilita'
          finanziarie. 
              A valere sullo stanziamento di  cui  all'art.  4  della
          citata legge n. 651, e' concesso  all'Associazione  per  lo
          sviluppo  dell'industria  nel   Mezzogiorno   (SVIMEZ)   un
          contributo finanziario di lire 1 miliardo e 500 milioni per
          l'anno 1984 e di lire 2 miliardi per l'anno 1985. 
              Il commissario governativo, previa  autorizzazione  del
          Ministro del  tesoro  d'intesa  con  il  Ministro  per  gli
          interventi   straordinari   nel    Mezzogiorno    per    il
          finanziamento  di  iniziative  di  sua   competenza,   puo'
          contrarre prestiti con la Banca europea degli  investimenti
          (BEI), il cui onere, per capitale ed interessi, e'  assunto
          a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle
          relative rate di ammortamento, per capitale  ed  interessi,
          in appositi capitoli dello stato di previsione della  spesa
          del Ministero del  tesoro.  Il  controvalore  in  lire  dei
          prestiti  e'  portato  a  scomputo  delle  assegnazioni   a
          disposizione del commissario medesimo. 
              Art. 3. -- Il commissario governativo nelle materie  di
          sua competenza subentra nei rapporti giuridici e finanziari
          facenti capo alla cessata Cassa  per  il  Mezzogiorno,  ivi
          comprese  sia  le  partecipazioni  al  fondo  di  dotazione
          dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS  e  al  capitale  delle
          societa' finanziarie FINAM, FIME, INSUD e ITALTRADE, sia le
          quote di associazione all'IASM, al FORMEZ e alla SVIMEZ. 
              Fino all'insediamento del commissario  governativo,  il
          commissario liquidatore, nominato ai sensi  della  legge  4
          dicembre 1956, n.  1404,  esercita  i  poteri  di  gestione
          provvisoria   dell'intervento   straordinario,   gia'    di
          competenza della cessata Cassa per  il  Mezzogiorno,  sulla
          base delle  disposizioni  del  testo  unico  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,  n.
          218, e successive modificazioni ed integrazioni. 
              Entro i quindici giorni successivi all'insediamento del
          commissario governativo,  nominato  ai  sensi  dell'art.  2
          della presente legge, il commissario  liquidatore  nominato
          ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404,  trasferisce
          al  commissario  governativo  tutti   gli   atti   relativi
          all'attivita' della cessata Cassa per il Mezzogiorno». 
 
          Nota all'art. 7, comma 3: 
 
              Si  trascrive  il  testo  dei  commi  quarto  e  quinto
          dell'art. 2 della legge n. 748/1975  (Proroga  del  termine
          previsto dalla legge 23 dicembre  1970,  n.  1185,  recante
          delega al Governo ad emanare le norme di  attuazione  della
          decisione del consiglio delle  Comunita'  europee  relativa
          alla sostituzione dei  contributi  finanziari  degli  Stati
          membri con riserve  proprie  delle  Comunita',  adottata  a
          Lussemburgo il 21 aprile 1970): 
              «E' istituito nello stato di previsione  delle  entrate
          statali apposito  capitolo  per  l'iscrizione  delle  somme
          assegnate dalla C.E.E. allo  Stato  italiano  destinate  al
          finanziamento, a titolo di complementarieta', dei  progetti
          ammessi  a  contributo.  Corrispondentemente  e'  istituito
          apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del
          Ministero del tesoro per il contestuale trasferimento delle
          predette somme alla Cassa per il Mezzogiorno, anche ai fini
          dell'eventuale destinazione dei benefici ad altri soggetti. 
              Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, per l'attuazione del precedente  comma,
          le occorrenti variazioni di bilancio nel presente esercizio
          ed in quelli successivi».