Art. 7. 1. L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e la gestione separata, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64, possono iniziare la loro attivita' anche prima dell'emanazione del decreto previsto dal comma 8 del citato articolo 4, che dovra' essere effettuata entro il 28 febbraio 1987. 2. Fino a tale data, all'attuazione dei programmi gia' approvati nell'ambito del piano dei completamenti, trasferimenti e liquidazione delle attivita' della cessata Cassa per il Mezzogiorno provvede l'Agenzia con i criteri, le modalita' e le procedure di cui al decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775. Restano ferme tutte le altre norme della legge 17 novembre 1984, n. 775, non incompatibili con le disposizioni del presente articolo. 3. In deroga a quanto previsto nel quarto e quinto comma dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1975, n. 748, le somme assegnate dalle Comunita' europee allo Stato italiano destinate al finanziamento, a titolo di complementarieta', dei progetti ammessi al contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale possono essere trasferite alla gestione della cessata Cassa per il Mezzogiorno attraverso operazioni di giroconto di tesoreria.
Nota all'art. 7, comma 1: La legge n. 64/1986 reca «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno». Si trascrive il testo degli articoli 4 e 5 della predetta legge: «Art. 4. (Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno). -- 1. All'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, concorrono l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e gli enti di cui al successivo art. 6. 2. L'Agenzia, con personalita' giuridica e sede in Roma, opera per l'attuazione degli interventi promozionali e finanziari ad essa affidati dal programma triennale cosi' come articolati dai piani annuali di attuazione di cui all'art. 1, ed e' sottoposta alle direttive e alla vigilanza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai sensi della legislazione vigente. 3. Tali interventi, analiticamente indicati dai piani di attuazione, riguardano esclusivamente: a) il finanziamento delle attivita' di partecipazione, assistenza e formazione svolte dagli enti di cui al successivo articolo 6, nonche' dai soggetti pubblici e privati indicati dalla presente legge; b) la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attivita' economiche ai sensi della presente legge e in conformita' alle direttive previste dal programma triennale; c) il finanziamento dei progetti regionali e interregionali di interesse nazionale, assicurandone la realizzazione mediante apposite convenzioni con i soggetti indicati dal piano. 4. Il programma triennale e i piani di attuazione assegnano all'Agenzia le risorse finanziarie per l'espletamento dei suoi compiti, ivi comprese le spese di funzionamento. 5. Alla gestione dell'Agenzia e' preposto un apposito comitato composto dal presidente e da sette componenti, scelti tutti fra esperti di particolare competenza ed esperienza nominati per un triennio con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Per la nomina del presidente e' richiesto il parere della commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. 6. Il collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia, che dura in carica 3 anni, e' composto da tre membri effettivi e tre supplenti; di questi, un membro effettivo, cui spetta la presidenza, ed uno supplente sono nominati dal presidente della Corte dei conti tra i consiglieri della Corte stessa; gli altri quattro sono nominati dal Ministro del tesoro e dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ciascuno nella misura di un membro effettivo e uno supplente. I membri effettivi, se appartenenti a pubbliche amministrazioni, sono collocati fuori ruolo. 7. Il bilancio dell'Agenzia e' formulato con i criteri e le modalita' fissati dal Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Tale bilancio e' sottoposto all'approvazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro del tesoro e viene presentato al Parlamento. 8. L'ordinamento dell'Agenzia, l'organizzazione e la disciplina del personale sono deliberati, previo parere della commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno, dal comitato dell'Agenzia medesima e approvati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri. «Art. 5 (Completamenti, trasferimenti e liquidazioni). -- 1. Presso l'Agenzia e' costituita una gestione separata, con autonomia organizzativa e contabile, per le attivita' previste dal decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775. Il commissario governativo, unitamente al comitato tecnico amministrativo e al collegio dei revisori, cessa dalla sua attivita' contestualmente all'insediamento degli organi dell'Agenzia. 2. All'inizio dell'attivita' della predetta gestione il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta al CIPE una dettagliata relazione sulle attivita' di completamento, di trasferimento e di liquidazione, ai sensi del citato decreto-legge n. 581 del 1984 e della relativa legge di conversione n. 775 del 1984, deliberate dal CIPE, e sullo stato di attuazione di tali deliberazioni. 3. Sulla base di tale relazione, il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delibera entro 60 giorni: a) le opere da trasferire, ivi comprese quelle da appaltare e da completare, agli enti competenti per legge con l'indicazione dei relativi mezzi finanziari; b) l'indicazione delle opere regionali e interregionali di interesse nazionale gia' previste nel piano di completamento, da realizzare nell'ambito del programma triennale; c) le opere per le quali si rende opportuno revocare l'approvazione; d) le opere appaltate che per lo stato finale di avanzamento dei lavori debbano essere completate, senza ulteriori estendimenti, da parte della gestione di cui al comma 1 e quindi trasferite; e) i criteri per l'ultimazione delle attivita' di liquidazione. 4. Su tali deliberazioni il Ministro riferisce al Parlamento. 5. Il CIPE, nella ripartizione annuale degli stanziamenti destinati alle regioni, assegna alle regioni meridionali i fondi necessari per sostenere gli oneri di manutenzione e gestione delle opere trasferite e da trasferire ai sensi della presente legge. Tali assegnazioni per l'esercizio in corso integrano i trasferimenti attribuiti alle singole regioni a norma, rispettivamente, degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per le regioni a statuto ordinario e delle corrispondenti norme per le regioni a statuto speciale e costituiscono la base di calcolo per i trasferimenti dovuti a titolo di intervento ordinario nei successivi esercizi». Nota all'art. 7, comma 2: Il D.L. n. 581/1984 reca: «Norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno» (il testo di detto decreto, coordinato con la legge di conversione, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 23 novembre 1984). Gli articoli 2 e 3 della legge di conversione dispongono quanto appresso: «Art. 2. -- Gli interventi e le attivita' previste dall'art. 1 del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dal precedente art. 1, sono realizzati in via temporanea da un commissario governativo, sottoposto alle direttive e alla vigilanza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che le esercita in conformita' dei poteri e delle attribuzioni di cui all'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Il commissario governativo e' affiancato da un comitato tecnico-amministrativo, da lui presieduto, composto da sette membri, scelti tra esperti in materia giuridica, economica e finanziaria. Il commissario governativo ed il comitato tecnico-amministrativo sono nominati con le modalita' previste dall'art. 14 del predetto testo unico, e successive modificazioni. La commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno prevista dall'art. 4 del citato testo unico, esprime parere sulla nomina del commissario governativo e di ciascun membro del comitato tecnico-amministrativo di cui ai commi precedenti, secondo le procedure di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Il collegio dei revisori, nominato ai sensi dell'art. 17 del medesimo testo unico, resta in carica, nell'attuale composizione, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e i suoi componenti sono collocati fuori ruolo. Per l'espletamento delle attribuzioni di competenza, il commissario governativo si avvale delle strutture e del personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno. Ai fini della esecuzione delle opere di cui all'art. 1 del citato decreto-legge, convertito in legge, con modificazioni, dal precedente art. 1, da parte del commissario governativo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno puo' impartire specifiche direttive intese, tra l'altro, ad accelerare i tempi di esecuzione delle opere, il contenimento dei relativi costi, a promuovere la partecipazione di imprese riunite in applicazione degli articoli 20, 21, 22, 23 e 23-bis della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni, nonche' ad assicurare il funzionale passaggio delle opere ai soggetti destinatari ai fini della manutenzione e gestione. Alla concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali ed agricole il commissario governativo provvede sulla base dell'istruttoria degli istituti di credito ed in conformita' dei criteri e delle modalita' previste dalla legislazione vigente. Il commissario governativo provvede altresi' all'espletamento di tutte le attribuzioni, previste dalla legislazione vigente, di competenza della cessata Cassa per il Mezzogiorno nei confronti degli enti collegati di cui all'art. 39 del testo unico medesimo e della Italtrade, nonche' all'esercizio delle attribuzioni di competenza della cessata Cassa per il Mezzogiorno sia ai sensi della legge 26 novembre 1975, n. 748, in materia di Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e di altri programmi speciali comunitari, che ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, relativa al programma di metanizzazione del Mezzogiorno. Il commissario governativo al termine dell'attivita' di liquidazione di cui all'art. 1 del citato decreto-legge, convertito in legge, con modificazioni, dal precedente art. 1, presenta il rendiconto al Ministro del tesoro che con proprio decreto dichiara chiusa a tutti gli effetti la liquidazione stessa con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404. Per l'espletamento delle attribuzioni di competenza il commissario governativo si avvale delle disposizioni del piu' volte ricordato testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali nonche' delle disposizioni contenute nella presente legge. Gli oneri finanziari per lo svolgimento delle attribuzioni di competenza del commissario governativo, compresi quelli occorrenti per fornire l'assistenza tecnica e i contributi finanziari, per un periodo non superiore ad un biennio, agli enti destinatari ai quali debbono essere trasferite le opere della gestione commissariale, gravano sullo stanziamento di cui all'art. 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, e sulle altre disponibilita' finanziarie. A valere sullo stanziamento di cui all'art. 4 della citata legge n. 651, e' concesso all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) un contributo finanziario di lire 1 miliardo e 500 milioni per l'anno 1984 e di lire 2 miliardi per l'anno 1985. Il commissario governativo, previa autorizzazione del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per il finanziamento di iniziative di sua competenza, puo' contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI), il cui onere, per capitale ed interessi, e' assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti e' portato a scomputo delle assegnazioni a disposizione del commissario medesimo. Art. 3. -- Il commissario governativo nelle materie di sua competenza subentra nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo alla cessata Cassa per il Mezzogiorno, ivi comprese sia le partecipazioni al fondo di dotazione dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS e al capitale delle societa' finanziarie FINAM, FIME, INSUD e ITALTRADE, sia le quote di associazione all'IASM, al FORMEZ e alla SVIMEZ. Fino all'insediamento del commissario governativo, il commissario liquidatore, nominato ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, esercita i poteri di gestione provvisoria dell'intervento straordinario, gia' di competenza della cessata Cassa per il Mezzogiorno, sulla base delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni. Entro i quindici giorni successivi all'insediamento del commissario governativo, nominato ai sensi dell'art. 2 della presente legge, il commissario liquidatore nominato ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, trasferisce al commissario governativo tutti gli atti relativi all'attivita' della cessata Cassa per il Mezzogiorno». Nota all'art. 7, comma 3: Si trascrive il testo dei commi quarto e quinto dell'art. 2 della legge n. 748/1975 (Proroga del termine previsto dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1185, recante delega al Governo ad emanare le norme di attuazione della decisione del consiglio delle Comunita' europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con riserve proprie delle Comunita', adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970): «E' istituito nello stato di previsione delle entrate statali apposito capitolo per l'iscrizione delle somme assegnate dalla C.E.E. allo Stato italiano destinate al finanziamento, a titolo di complementarieta', dei progetti ammessi a contributo. Corrispondentemente e' istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il contestuale trasferimento delle predette somme alla Cassa per il Mezzogiorno, anche ai fini dell'eventuale destinazione dei benefici ad altri soggetti. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'attuazione del precedente comma, le occorrenti variazioni di bilancio nel presente esercizio ed in quelli successivi».