Art. 9. 1. Il periodo massimo previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, per la corresponsione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria, per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio di impresa entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' ulteriormente incrementato di sei mesi.
Nota all'art. 9: L'art. 4, comma 6, del D.L. n. 787/1985 aumenta da dodici a ventiquattro mesi il periodo massimo previsto dall'art. 2 del D.L. 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143 (Disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale), per la corresponsione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria, per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio di impresa.