Art. 9. 
 
  1. Il periodo  massimo  previsto  dall'articolo  4,  comma  6,  del
decreto-legge   30   dicembre   1985,   n.   787,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  1986,  n.  45,   per   la
corresponsione  del  trattamento  di  Cassa   integrazione   guadagni
straordinaria  ai  dipendenti  delle   imprese   in   amministrazione
straordinaria,  per   le   quali   sia   cessata   la   continuazione
dell'esercizio di impresa entro la data di entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente   decreto,   e'   ulteriormente
incrementato di sei mesi. 
 
 
          Nota all'art. 9: 
 
              L'art. 4, comma 6, del  D.L.  n.  787/1985  aumenta  da
          dodici a ventiquattro  mesi  il  periodo  massimo  previsto
          dall'art. 2 del D.L. 21 febbraio 1985, n.  23,  convertito,
          con modificazioni, nella  legge  22  aprile  1985,  n.  143
          (Disposizioni urgenti in materia di interventi nei  settori
          dell'industria e della distribuzione commerciale),  per  la
          corresponsione  del  trattamento  di   Cassa   integrazione
          guadagni  straordinaria  ai  dipendenti  delle  imprese  in
          amministrazione straordinaria, per le quali sia cessata  la
          continuazione dell'esercizio di impresa.