IL MINISTRO DELL'INTERNO 
                           DI CONCERTO CON 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
                                  E 
      IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il comma 3 dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 55,
con il quale viene stabilito che l'erogazione della quarta  rate  dei
contributi dello Stato da corrispondere a favore  degli  enti  locali
per il 1987 e'  subordinata  all'inoltro  al  Ministero  dell'interno
entro il 30 giugno 1987, di un'apposita  certificazione  relativa  ai
bilanci di previsione comunali e provinciali per l'esercizio  1987  e
della certificazione riguardante il conto consuntivo 1985; 
  Considerato che le modalita' relative alle suddette  certificazioni
devono essere indicate  con  decreto  del  Ministro  dell'interno  di
concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio  e
della programmazione economica; 
  Ravvisata l'urgenza di indicare le modalita'  della  certificazione
relativa al conto consuntivo 1985, rimandando  ad  altro  decreto  la
determinazione delle modalita' sul certificato relativo ai bilanci di
previsione comunali e provinciali per l'esercizio 1987; 
  Considerato che la sezione enti locali della Corte dei conti, nella
seduta del 23 marzo 1985, ha ritenuto che gli elementi contenuti  nel
certificato siano sufficienti ai fini delle notizie da acquisire  per
la propria relazione al Parlamento, salvo ovviamente la richiesta  di
specifiche documentazioni; 
  Sentite le Associazioni nazionali dei comuni  italiani  e  l'Unione
delle province d'Italia; 
 
                              Decreta: 
 
  E' approvato l'allegato certificato, che fa  parte  integrante  del
presente decreto, concernente il conto consuntivo dei comuni e  delle
province per l'anno 1985. 
  I comuni e le province sono tenuti a  compilare  e  trasmettere  il
certificato, non oltre il 30 giugno 1987, a questo Ministero  tramite
la prefettura competente per territorio, la presidenza  della  giunta
regionale della Valle d'Aosta, per i comuni di quella regione, ed  il
commissariato del Governo competente per i comuni delle  province  di
Bolzano e Trento. Il certificato  e'  trasmesso,  per  i  comuni  con
popolazione fino a  8.000  abitanti,  in  originale  e  cinque  copie
autenticate, per i comuni superiori a 8.000 abitanti in  originale  e
sei copie autenticate. Le prefetture competenti  per  territorio,  la
presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, per  i  comuni
di quella regione, ed il commissariato del Governo competente  per  i
comuni delle province di Bolzano e Trento, provvedono ad inviare  una
copia  dei  certificati  relativi  alle  province  e  ai  comuni  con
popolazione superiore a 8.000 abitanti al Ministero del tesoro  e  al
Ministero del bilancio e della programmazione economica e alla  Corte
dei conti - Sezione enti locali. 
  Il comune,  inoltre,  trasmette  una  copia  del  certificato  alla
regione e un'altra al comitato regionale di controllo. 
  Il certificato e' redatto esclusivamente a macchina nel formato cm.
21 x 29,7 e firmato dal sindaco o dal presidente dell'amministrazione
provinciale, dal segretario e dal ragioniere ove esista. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, addi' 3 aprile 1987 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                              Scalfaro 
 
                       Il Ministro del tesoro 
                                Goria 
 
      Il Ministro del bilancio e della programmazione economica 
                               Romita