IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il comma 3 dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 55, con il quale viene stabilito che l'erogazione della quarta rate dei contributi dello Stato da corrispondere a favore degli enti locali per il 1987 e' subordinata all'inoltro al Ministero dell'interno entro il 30 giugno 1987, di un'apposita certificazione relativa ai bilanci di previsione comunali e provinciali per l'esercizio 1987 e della certificazione riguardante il conto consuntivo 1985; Considerato che le modalita' relative alle suddette certificazioni devono essere indicate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; Ravvisata l'urgenza di indicare le modalita' della certificazione relativa al conto consuntivo 1985, rimandando ad altro decreto la determinazione delle modalita' sul certificato relativo ai bilanci di previsione comunali e provinciali per l'esercizio 1987; Considerato che la sezione enti locali della Corte dei conti, nella seduta del 23 marzo 1985, ha ritenuto che gli elementi contenuti nel certificato siano sufficienti ai fini delle notizie da acquisire per la propria relazione al Parlamento, salvo ovviamente la richiesta di specifiche documentazioni; Sentite le Associazioni nazionali dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia; Decreta: E' approvato l'allegato certificato, che fa parte integrante del presente decreto, concernente il conto consuntivo dei comuni e delle province per l'anno 1985. I comuni e le province sono tenuti a compilare e trasmettere il certificato, non oltre il 30 giugno 1987, a questo Ministero tramite la prefettura competente per territorio, la presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, per i comuni di quella regione, ed il commissariato del Governo competente per i comuni delle province di Bolzano e Trento. Il certificato e' trasmesso, per i comuni con popolazione fino a 8.000 abitanti, in originale e cinque copie autenticate, per i comuni superiori a 8.000 abitanti in originale e sei copie autenticate. Le prefetture competenti per territorio, la presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, per i comuni di quella regione, ed il commissariato del Governo competente per i comuni delle province di Bolzano e Trento, provvedono ad inviare una copia dei certificati relativi alle province e ai comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti al Ministero del tesoro e al Ministero del bilancio e della programmazione economica e alla Corte dei conti - Sezione enti locali. Il comune, inoltre, trasmette una copia del certificato alla regione e un'altra al comitato regionale di controllo. Il certificato e' redatto esclusivamente a macchina nel formato cm. 21 x 29,7 e firmato dal sindaco o dal presidente dell'amministrazione provinciale, dal segretario e dal ragioniere ove esista. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 3 aprile 1987 Il Ministro dell'interno Scalfaro Il Ministro del tesoro Goria Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Romita