IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il comma 3 dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 55, con il quale viene stabilito che l'erogazione della quarta rate dei contributi dello Stato da corrispondere a favore degli enti locali per il 1987 e' subordinata all'inoltro al Ministero dell'interno, entro il 30 giugno 1987, dell'apposita certificazione relativa ai bilanci di previsione comunali e provinciali per l'esercizio 1987 e della certificazione riguardante il conto consuntivo 1985; Considerato che le modalita' relative alle suddette certificazioni devono essere indicate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; Ravvisata l'urgenza di indicare le modalita' della certificazione relativa al bilancio dell'anno 1987, rimandando ad altro decreto la determinazione delle modalita' sul certificato relativo al conto consuntivo 1985. Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia; Decreta: Art. 1. I comuni e le province devono compilare un certificato sul bilancio 1987 conforme all'allegato modello che fa parte integrante del presente decreto. Detto certificato e' allegato al bilancio di previsione e viene con lo stesso trasmesso al competente organo di controllo, il quale attesta in calce che lo stesso e' regolarmente compilato e corrisponde alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo e lo inoltra entro dieci giorni dall'avvenuto esame, e comunque entro il 30 giugno 1987, a questo Ministero tramite la prefettura competente per territorio, la presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, per comuni di quella regione, ed il commissariato del Governo competente per i comuni delle province di Bolzano e Trento. Per i comuni con popolazione fino ad 8.000 abitanti devono essere allegate al bilancio un originale e sette copie autenticate ed inviate alle prefetture o alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta o al commissariato del Governo competente per i comuni delle province di Bolzano e Trento, a seconda delle rispettive competenze territoriali, un originale e quattro copie. Per i comuni superiori a 8.000 abitanti devono essere allegate al bilancio un originale e nove copie autenticate ed inviate alle prefetture o alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta o al commissariato del Governo competente per i comuni delle province di Bolzano e Trento, a seconda delle rispettive competenze territoriali, un originale e sei copie. Il comitato regionale di controllo invia, inoltre, copia del certificato alla regione e ne restituisce una all'ente interessato. Le prefetture, la presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta per i comuni di quella regione ed il commissariato del Governo competente per i comuni delle province di Bolzano e Trento, provvedono ad inviare una copia dei certificati relativi alle province e ai comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti al Ministero del tesoro e al Ministero del bilancio e della programmazione economica e alla Corte dei conti - Sezione enti locali.