IL MINISTRO DELL'INTERNO 
                           DI CONCERTO CON 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
                                  E 
      IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il comma 3 dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 55,
con il quale viene stabilito che l'erogazione della quarta  rate  dei
contributi dello Stato da corrispondere a favore  degli  enti  locali
per il 1987 e' subordinata  all'inoltro  al  Ministero  dell'interno,
entro il 30 giugno 1987,  dell'apposita  certificazione  relativa  ai
bilanci di previsione comunali e provinciali per l'esercizio  1987  e
della certificazione riguardante il conto consuntivo 1985; 
  Considerato che le modalita' relative alle suddette  certificazioni
devono essere indicate  con  decreto  del  Ministro  dell'interno  di
concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio  e
della programmazione economica; 
  Ravvisata l'urgenza di indicare le modalita'  della  certificazione
relativa al bilancio dell'anno 1987, rimandando ad altro  decreto  la
determinazione delle modalita'  sul  certificato  relativo  al  conto
consuntivo 1985. 
  Sentite l'Associazione nazionale dei  comuni  italiani  e  l'Unione
delle province d'Italia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  I comuni e le province devono compilare un certificato sul bilancio
1987 conforme  all'allegato  modello  che  fa  parte  integrante  del
presente decreto. 
  Detto certificato e' allegato al bilancio di previsione e viene con
lo stesso trasmesso al  competente  organo  di  controllo,  il  quale
attesta  in  calce  che  lo  stesso  e'  regolarmente   compilato   e
corrisponde alle previsioni del  bilancio  divenuto  esecutivo  e  lo
inoltra entro dieci giorni dall'avvenuto esame, e comunque  entro  il
30 giugno 1987, a questo Ministero tramite la  prefettura  competente
per territorio, la presidenza  della  giunta  regionale  della  Valle
d'Aosta, per comuni  di  quella  regione,  ed  il  commissariato  del
Governo competente per i comuni delle province di Bolzano  e  Trento.
Per i comuni con popolazione fino ad  8.000  abitanti  devono  essere
allegate al bilancio  un  originale  e  sette  copie  autenticate  ed
inviate alle prefetture o  alla  presidenza  della  giunta  regionale
della Valle d'Aosta o al commissariato del Governo competente  per  i
comuni delle province di Bolzano e Trento, a seconda delle rispettive
competenze territoriali, un originale e quattro copie. Per  i  comuni
superiori a 8.000 abitanti devono  essere  allegate  al  bilancio  un
originale e nove copie autenticate ed inviate alle prefetture o  alla
presidenza  della  giunta  regionale  della  Valle   d'Aosta   o   al
commissariato del Governo competente per i comuni delle  province  di
Bolzano e Trento, a seconda delle rispettive competenze territoriali,
un originale e sei copie. 
  Il comitato  regionale  di  controllo  invia,  inoltre,  copia  del
certificato alla regione e ne restituisce una all'ente interessato. 
  Le prefetture, la presidenza della  giunta  regionale  della  Valle
d'Aosta per i comuni  di  quella  regione  ed  il  commissariato  del
Governo competente per i comuni delle province di Bolzano  e  Trento,
provvedono  ad  inviare  una  copia  dei  certificati  relativi  alle
province e ai comuni con popolazione superiore ad 8.000  abitanti  al
Ministero  del  tesoro  e  al  Ministero   del   bilancio   e   della
programmazione economica e  alla  Corte  dei  conti  -  Sezione  enti
locali.