AVVERTENZA: Il testo coordinato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)). Art. 1. 1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, fatte salve le competenze delle provincie autonome di Trento e Bolzano, provvede agli interventi urgenti nelle zone del territorio nazionale nelle quali e' accertato, da parte del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, incombente pericolo per la pubblica incolumita' dovuto a movimenti franosi in atto ovvero a grave dissesto idrogeologico. A tali fini e' autorizzata la complessiva spesa di lire 275 miliardi a carico del fondo per la protezione civile, in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1986, 110 miliardi per l'anno 1987, 100 miliardi per l'anno 1988 e 40 miliardi per l'anno 1989. 2. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, il Ministro per il coordinamento della protezione civile e' autorizzato ad adottare misure per l'assistenza alla popolazione rimasta senza tetto per effetto dei movimenti franosi, nonche' a realizzare programmi costruttivi per la definitiva sistemazione dei nuclei familiari sgomberati. Restano fermi gli interventi programmati o in corso di realizzazione delle amministrazioni statali, ordinarie e straordinarie, nonche' regionali. 3. Il fondo per la protezione civile di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938 (a), e' integrato, per l'anno 1987, della somma di lire 96 miliardi per gli interventi di emergenza o connessi alle emergenze disposti dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. 4. Le somme assegnate per scopi determinati al fondo per la protezione civile e non interamente utilizzate per detti scopi possono essere impiegate, nei limiti delle quote non utilizzate, per far fronte ad interventi di emergenza o connessi alle emergenze di competenza del Ministro per il coordinamento della protezione civile. 5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, e' autorizzato, con le disponibilita' del fondo per la protezione civile, a prestare la cooperazione ritenuta piu' adeguata agli Stati esteri al verificarsi nel loro territorio di calamita' o eventi straordinari di particolare gravita'. Per tali esigenze e per far fronte agli straordinari interventi di protezione civile causati da eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel corso dell'anno 1986, il fondo per la protezione civile e' integrato di lire 48.400 milioni, in ragione di lire 20.300 milioni per l'anno 1986 e di lire 28.100 milioni per l'anno 1987. ______ (a) Il D.L. n. 829/1982 dispone interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o eventi eccezionali. Il secondo comma dell'art. 1 del predetto decreto prevede che con le disponibilita' del Fondo per la protezione civile il Ministro per il coordinamento della protezione civile, oltre, alle attivita' previste nel decreto-legge istitutivo del Fondo [D.L. 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547], sentito il parere delle regioni interessate, che va espresso entro un termine compatibile con le necessita' dell'emergenza, provvede anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle di contabilita' generale dello Stato, agli interventi per far fronte alle emergenze ed alla riattazione degli immobili e delle opere danneggiate da calamita' naturali o eventi eccezionali, ivi compresi gli interventi di cui al decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303 [Interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982].