AVVERTENZA: 
  Il testo coordinato e' stato redatto  dal  Ministero  di  grazia  e
giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11  dicembre
1984, n. 839. 
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi. 
  Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)). 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile,  fatte
salve le competenze delle provincie autonome  di  Trento  e  Bolzano,
provvede agli interventi urgenti nelle zone del territorio  nazionale
nelle quali e' accertato, da parte del Gruppo nazionale per la difesa
dalle catastrofi idrogeologiche, incombente pericolo per la  pubblica
incolumita' dovuto  a  movimenti  franosi  in  atto  ovvero  a  grave
dissesto idrogeologico. A tali fini  e'  autorizzata  la  complessiva
spesa di lire 275 miliardi a  carico  del  fondo  per  la  protezione
civile, in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1986, 110  miliardi
per l'anno 1987, 100 miliardi per  l'anno  1988  e  40  miliardi  per
l'anno 1989. 
  2. A valere sull'autorizzazione di spesa di  cui  al  comma  1,  il
Ministro per il coordinamento della protezione civile e'  autorizzato
ad adottare misure per l'assistenza alla  popolazione  rimasta  senza
tetto  per  effetto  dei  movimenti  franosi,  nonche'  a  realizzare
programmi costruttivi  per  la  definitiva  sistemazione  dei  nuclei
familiari sgomberati. Restano fermi gli interventi programmati  o  in
corso di realizzazione delle  amministrazioni  statali,  ordinarie  e
straordinarie, nonche' regionali. 
  3. Il fondo per la  protezione  civile  di  cui  al  secondo  comma
dell'articolo  1  del  decreto-legge  12  novembre  1982,   n.   829,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982,  n.  938
(a), e' integrato, per l'anno 1987, della somma di lire  96  miliardi
per gli interventi di emergenza o connessi  alle  emergenze  disposti
dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. 
  4. Le somme  assegnate  per  scopi  determinati  al  fondo  per  la
protezione civile  e  non  interamente  utilizzate  per  detti  scopi
possono essere impiegate, nei limiti delle quote non utilizzate,  per
far fronte ad interventi di emergenza o connessi  alle  emergenze  di
competenza del Ministro per il coordinamento della protezione civile. 
  5. Il  Ministro  per  il  coordinamento  della  protezione  civile,
d'intesa con il Ministro degli affari esteri, e' autorizzato, con  le
disponibilita' del fondo per la  protezione  civile,  a  prestare  la
cooperazione ritenuta piu' adeguata agli Stati esteri al  verificarsi
nel loro territorio di calamita' o eventi straordinari di particolare
gravita'. Per tali  esigenze  e  per  far  fronte  agli  straordinari
interventi  di  protezione  civile  causati  da  eccezionali   eventi
calamitosi verificatisi nel corso dell'anno 1986,  il  fondo  per  la
protezione civile e' integrato di lire 48.400 milioni, in ragione  di
lire 20.300 milioni per l'anno 1986 e  di  lire  28.100  milioni  per
l'anno 1987. 
  ______ 
  (a) Il D.L. n. 829/1982 dispone interventi urgenti in favore  delle
popolazioni colpite da calamita' naturali o  eventi  eccezionali.  Il
secondo comma dell'art. 1 del predetto decreto  prevede  che  con  le
disponibilita' del Fondo per la protezione civile il Ministro per  il
coordinamento della protezione civile, oltre, alle attivita' previste
nel decreto-legge istitutivo del Fondo [D.L. 10 luglio 1982, n.  428,
convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982,  n.  547],
sentito il parere delle regioni interessate, che va espresso entro un
termine compatibile con le necessita' dell'emergenza, provvede  anche
in  deroga  alle  vigenti  disposizioni,  ivi  comprese   quelle   di
contabilita' generale dello Stato, agli  interventi  per  far  fronte
alle emergenze ed alla  riattazione  degli  immobili  e  delle  opere
danneggiate da calamita' naturali o eventi eccezionali, ivi  compresi
gli interventi di  cui  al  decreto-legge  2  aprile  1982,  n.  129,
convertito, con modificazioni, nella legge 29  maggio  1982,  n.  303
[Interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria  e
Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982].