Art. 10. 
 
  1. Per far fronte agli  interventi  urgenti  a  salvaguardia  della
pubblica  e  privata  incolumita'  in  relazione   alle   eccezionali
avversita' atmosferiche del mese di gennaio 1987,  il  fondo  per  la
protezione civile e'  integrato  di  lire  200  miliardi  per  l'anno
finanziario 1987. 
  2. Per le occorrenze del comma 1, il limite di lire 3.170  miliardi
di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n.  910
(a), e' elevato a  lire  3.370  miliardi.  L'onere  per  capitale  ed
interessi  derivante  dall'ammortamento  dei  relativi  prestiti   da
contrarre a partire dal secondo semestre dell'anno 1987  e'  valutato
in lire 18 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. 
  3. La Cassa depositi  e  prestiti,  per  il  ripristino  dei  danni
provocati dalle eccezionali avversita' atmosferiche del gennaio  1987
nel settore delle opere pubbliche, e' autorizzata,  ((su  parere  del
Ministro per il coordinamento della  protezione  civile,  sentita  la
regione interessata,  la  quale  puo'  esprimersi  entro  il  termine
perentorio di trenta giorni dalla richiesta, a concedere  mutui  alle
regioni, province, comuni  e  comunita'  montane,))  colpiti  per  un
importo globale di lire 1.000 miliardi, nel limite  di  700  miliardi
nell'anno 1987 e di lire 300 miliardi nell'anno 1988. In deroga  alle
norme vigenti, i mutui di cui al  presente  articolo  possono  essere
assunti con delibera di giunta. 
  4. Le documentate  domande  di  mutuo  sono  presentate,  entro  il
termine  perentorio  del  28  febbraio  1987,  al  Ministro  per   il
coordinamento della protezione civile  che  le  valuta  ai  fini  del
successivo inoltro alla Cassa depositi e prestiti. 
  5. Si ha titolo alla presentazione della domanda ove i danni subiti
siano complessivamente d'importo superiore ((ai 100 milioni di  lire.
Limitatamente alle richieste di risarcimento di  danni  compresi  tra
100 e 200 milioni di lire, le domande possono essere presentate entro
il termine perentorio del 15 aprile 1987.)) 
  6.   Le    domande    sono    esaminate    da    una    commissione
tecnico-amministrativa da nominare, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto, dal Ministro per il coordinamento
della protezione civile. 
  ((6-bis. Agli interventi di cui al comma 3, di competenza regionale
e comunale, si applica l'articolo 34  del  codice  della  navigazione
(b).)) 
  7. L'onere per capitale ed  interessi  derivante  dall'ammortamento
dei mutui di cui al comma 3, valutato in lire 77 miliardi per  l'anno
1988 e in lire 110 miliardi annui  a  decorrere  dall'anno  1989,  e'
posto a carico dello Stato. 
  ______ 
  (a) Si trascrive l'art. 6, comma 5, della legge n. 910/1987  (Legge
finanziaria 1987): 
  «Per consentire il completamento degli interventi in relazione alle
esigenze conseguenti al fenomeno del  bradisismo  dell'area  flegrea,
valutato in lire 200 miliardi, nonche'  per  il  completamento  degli
interventi  di  cui  al  decreto-legge  26  maggio  1984,   n.   159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio  1984,  n.  363,
alla legge 3 aprile 1980, n. 115, ed al decreto-legge 2 aprile  1982,
n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982, n.
303, valutato in lire 450 miliardi, il limite di indebitamento di cui
al primo comma dell'art. 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n.  748,
gia' elevato a lire 2.520 miliardi con  l'art.  16,  comma  9,  della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' ulteriormente elevato a lire  3.170
miliardi.   L'onere   per    capitale    ed    interessi    derivante
dall'ammortamento dei relativi prestiti, da contrarre a  partire  dal
secondo semestre dell'anno 1987, e' valutato in lire 65 miliardi  per
ciascuno degli anni 1988 e 1989». 
  (b) Si trascrive l'art. 34 del codice della navigazione: 
  «Art. 34 (Destinazione di zone demaniali  marittime  ad  altri  usi
pubblici). - Con provvedimento del Ministro per le comunicazioni,  su
richiesta dell'amministrazione  interessata,  determinate  parti  del
demanio marittimo possono essere destinate  ad  altri  usi  pubblici,
cessati i quali riprendono la loro destinazione normale».