Art. 10. 1. Per far fronte agli interventi urgenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumita' in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche del mese di gennaio 1987, il fondo per la protezione civile e' integrato di lire 200 miliardi per l'anno finanziario 1987. 2. Per le occorrenze del comma 1, il limite di lire 3.170 miliardi di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (a), e' elevato a lire 3.370 miliardi. L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei relativi prestiti da contrarre a partire dal secondo semestre dell'anno 1987 e' valutato in lire 18 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. 3. La Cassa depositi e prestiti, per il ripristino dei danni provocati dalle eccezionali avversita' atmosferiche del gennaio 1987 nel settore delle opere pubbliche, e' autorizzata, ((su parere del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentita la regione interessata, la quale puo' esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, a concedere mutui alle regioni, province, comuni e comunita' montane,)) colpiti per un importo globale di lire 1.000 miliardi, nel limite di 700 miliardi nell'anno 1987 e di lire 300 miliardi nell'anno 1988. In deroga alle norme vigenti, i mutui di cui al presente articolo possono essere assunti con delibera di giunta. 4. Le documentate domande di mutuo sono presentate, entro il termine perentorio del 28 febbraio 1987, al Ministro per il coordinamento della protezione civile che le valuta ai fini del successivo inoltro alla Cassa depositi e prestiti. 5. Si ha titolo alla presentazione della domanda ove i danni subiti siano complessivamente d'importo superiore ((ai 100 milioni di lire. Limitatamente alle richieste di risarcimento di danni compresi tra 100 e 200 milioni di lire, le domande possono essere presentate entro il termine perentorio del 15 aprile 1987.)) 6. Le domande sono esaminate da una commissione tecnico-amministrativa da nominare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. ((6-bis. Agli interventi di cui al comma 3, di competenza regionale e comunale, si applica l'articolo 34 del codice della navigazione (b).)) 7. L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al comma 3, valutato in lire 77 miliardi per l'anno 1988 e in lire 110 miliardi annui a decorrere dall'anno 1989, e' posto a carico dello Stato. ______ (a) Si trascrive l'art. 6, comma 5, della legge n. 910/1987 (Legge finanziaria 1987): «Per consentire il completamento degli interventi in relazione alle esigenze conseguenti al fenomeno del bradisismo dell'area flegrea, valutato in lire 200 miliardi, nonche' per il completamento degli interventi di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, alla legge 3 aprile 1980, n. 115, ed al decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982, n. 303, valutato in lire 450 miliardi, il limite di indebitamento di cui al primo comma dell'art. 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, gia' elevato a lire 2.520 miliardi con l'art. 16, comma 9, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' ulteriormente elevato a lire 3.170 miliardi. L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei relativi prestiti, da contrarre a partire dal secondo semestre dell'anno 1987, e' valutato in lire 65 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989». (b) Si trascrive l'art. 34 del codice della navigazione: «Art. 34 (Destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici). - Con provvedimento del Ministro per le comunicazioni, su richiesta dell'amministrazione interessata, determinate parti del demanio marittimo possono essere destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro destinazione normale».