Art. 11. 1. Salvi gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato, avvalendosi delle procedure di cui alla legge 6 agosto 1974, n. 366 (a), a provvedere agli interventi di ripristino delle opere marittime di competenza dello Stato, ivi comprese quelle riguardanti l'edilizia demaniale marittima e le opere di difesa costiera, danneggiate o distrutte dalle eccezionali avversita' atmosferiche del gennaio 1987. A tal fine, e' autorizzata l'iscrizione della somma di lire 150 miliardi sul capitolo 7504 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7501 del predetto stato di previsione per il medesimo anno finanziario. 2. Ai fini degli interventi di cui al comma 1, il limite della competenza degli ingegneri-capo degli uffici speciali del genio civile per le opere marittime e' elevato sino a lire 1 miliardo. 3. Potranno essere poste a carico dello stanziamento di cui al comma 1 le spese occorrenti per l'esecuzione dei rilievi, delle indagini meteomarine e' delle indagini di carattere geognostico e geotermico, nonche' quelle relative alla progettazione ed alla direzione dei lavori delle nuove opere. 4. Il Ministro per i beni culturali ed ambientali, salvi gli interventi urgenti di cui all'articolo 10 comma 2, ferme restando le competenze del Ministro dei lavori pubblici, sulla base di un programma di interventi, e' autorizzato ad effettuare spese, nel limite complessivo di lire 50 miliardi, per la salvaguardia, la protezione, il recupero ed il restauro di beni culturali, statali e non statali, interessati dalle eccezionali avversita' atmosferiche del mese di gennaio 1987. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Iniziative per la tutela, la valorizzazione e il restauro di beni culturali, compreso il rifinanziamento dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (b)». ______ (a) La legge n. 366/1974 concerne provvedimenti urgenti e di primo intervento pei la progettazione ed esecuzione di opere nei porti. Se ne trascrive l'art. 1, commi 1 e 2: «Per la progettazione e l'esecuzione di opere portuali o per il completamento di quelle iniziate, per l'effettuazione di accertamenti e saggi di carattere geologico e geognostico relativi a dette opere, per gli studi necessari alla predisposizione del piano di' cui al secondo comma del presente articolo, per interventi specifici ai fini della sicurezza e contro l'inquinamento, nonche' per la fornitura dei mezzi fissi e mobili necessari alle operazioni portuali, e' autorizzata la spesa di lire 160 miliardi. La spesa, di cui al precedente comma, costituisce una anticipazione di un piano organico pliuriennale di investimenti portuali, il quale sara' presentato dal Governo entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Tale piano dovra' anche prevedere la riorganizzazione e il potenziamento dei mezzi del servizio escavazione porti». (b) La legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) all'art. 15, comma 1, cosi' dispone: «E' autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1986 e di lire 300 miliardi per l'anno 1987, di cui il 50 per cento riservato al Mezzogiorno, da destinarsi alla realizzazione di iniziative volte alla valorizzazione di beni culturali, anche collegate al loro recupero, attraverso l'utilizzazione delle tecnologie piu' avanzate, ed alla creazione di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati da lungo periodo, secondo le disposizioni del presente articolo. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, definisce entro il 31 marzo 1986 un programma che dovra' concernere le seguenti aree d'intervento prioritarie: patrimonio archeologico, patrimonio architettonico e urbanistico, patrimonio librario, patrimonio letterario e linguistico, patrimonio storico archivistico, arti figurative e arti minori».