Art. 11. 
 
  1. Salvi gli  interventi  di  cui  all'articolo  10,  comma  1,  il
Ministero dei  lavori  pubblici  e'  autorizzato,  avvalendosi  delle
procedure di cui alla legge 6 agosto 1974, n. 366 (a),  a  provvedere
agli interventi di ripristino delle  opere  marittime  di  competenza
dello Stato, ivi comprese  quelle  riguardanti  l'edilizia  demaniale
marittima e le opere di  difesa  costiera,  danneggiate  o  distrutte
dalle eccezionali avversita' atmosferiche del  gennaio  1987.  A  tal
fine, e' autorizzata l'iscrizione della somma di  lire  150  miliardi
sul capitolo 7504 dello stato di previsione del Ministero dei  lavori
pubblici  per  l'anno  finanziario  1987,   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7501  del  predetto
stato di previsione per il medesimo anno finanziario. 
  2. Ai fini degli interventi di cui al  comma  1,  il  limite  della
competenza degli  ingegneri-capo  degli  uffici  speciali  del  genio
civile per le opere marittime e' elevato sino a lire 1 miliardo. 
  3. Potranno essere poste a carico  dello  stanziamento  di  cui  al
comma 1 le spese  occorrenti  per  l'esecuzione  dei  rilievi,  delle
indagini meteomarine e' delle indagini  di  carattere  geognostico  e
geotermico,  nonche'  quelle  relative  alla  progettazione  ed  alla
direzione dei lavori delle nuove opere. 
  4. Il Ministro per  i  beni  culturali  ed  ambientali,  salvi  gli
interventi urgenti di cui all'articolo 10 comma 2, ferme restando  le
competenze del  Ministro  dei  lavori  pubblici,  sulla  base  di  un
programma di interventi, e'  autorizzato  ad  effettuare  spese,  nel
limite complessivo di lire  50  miliardi,  per  la  salvaguardia,  la
protezione, il recupero ed il restauro di beni culturali,  statali  e
non statali, interessati dalle  eccezionali  avversita'  atmosferiche
del mese di gennaio 1987. Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1987-1989,  al  capitolo  9001  dello  stato  di
previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  finanziario  1987,
all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Iniziative per la  tutela,
la valorizzazione e  il  restauro  di  beni  culturali,  compreso  il
rifinanziamento dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n.  41
(b)». 
  ______ 
  (a) La legge n. 366/1974 concerne provvedimenti urgenti e di  primo
intervento pei la progettazione ed esecuzione di opere nei porti.  Se
ne trascrive l'art. 1, commi 1 e 2: 
  «Per la progettazione e l'esecuzione di opere  portuali  o  per  il
completamento di quelle iniziate, per l'effettuazione di accertamenti
e saggi di carattere geologico e geognostico relativi a dette  opere,
per gli studi necessari alla predisposizione del  piano  di'  cui  al
secondo comma del presente articolo, per interventi specifici ai fini
della sicurezza e contro l'inquinamento, nonche' per la fornitura dei
mezzi  fissi  e  mobili  necessari  alle  operazioni   portuali,   e'
autorizzata la spesa di lire 160 miliardi. 
  La spesa, di cui al precedente comma, costituisce una anticipazione
di un piano organico pliuriennale di investimenti portuali, il  quale
sara' presentato dal Governo entro un  anno  dall'entrata  in  vigore
della  presente  legge.  Tale  piano  dovra'   anche   prevedere   la
riorganizzazione  e  il  potenziamento   dei   mezzi   del   servizio
escavazione porti». 
  (b) La legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) all'art. 15, comma
1, cosi' dispone: 
  «E' autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1986 e  di
lire 300 miliardi per l'anno 1987, di cui il 50 per  cento  riservato
al Mezzogiorno, da destinarsi alla realizzazione di iniziative  volte
alla 
  valorizzazione di beni culturali, anche collegate al loro recupero,
attraverso l'utilizzazione delle tecnologie piu'  avanzate,  ed  alla
creazione di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati  da  lungo
periodo, secondo le disposizioni del presente articolo.  Il  Ministro
per i beni culturali e  ambientali,  d'intesa  con  il  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale, definisce entro il 31  marzo  1986
un programma che dovra'  concernere  le  seguenti  aree  d'intervento
prioritarie: patrimonio  archeologico,  patrimonio  architettonico  e
urbanistico,   patrimonio   librario,   patrimonio    letterario    e
linguistico, patrimonio storico archivistico, arti figurative e  arti
minori».