Art. 12. 
 
  1. Ferme restando le disposizioni della legge 13  maggio  1985,  n.
198 (a), in quanto applicabili, il fondo di solidarieta' nazionale di
cui all'articolo 1 della legge  15  ottobre  1981,  n.  590  (b),  e'
incrementato, per il solo anno 1987, della somma di lire 50  miliardi
per  tener  conto  dei  danni  al  settore  agricolo  causati   dalle
eccezionali avversita' atmosferiche del gennaio 1987. 
  2. A favore  delle  imprese  industriali,  commerciali,  artigiane,
alberghiere, turistiche,  dell'acquicoltura  e  della  pesca,  i  cui
impianti siano stati realizzati in conformita' alle  disposizioni  in
materia  edilizia  ed  urbanistica,  danneggiate  dalle   eccezionali
avversita'  atmosferiche  del   gennaio   1987,   si   applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198
(a). Il relativo  onere  fa  carico  ai  limiti  di  impegno  di  cui
all'ultimo comma del medesimo articolo 9. 
  3. Le disposizioni di cui al  comma  2  si  applicano  al  naviglio
peschereccio  ed  alle  attrezzature  della   pesca,   nonche'   alle
attrezzature ed alle scorte dell'acquicoltura. 
  4. Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 6 della  legge
11 dicembre 1980,  n.  826  (c),  nella  misura  del  90%  del  danno
accertato, non puo' essere comunque superiore a lire 10  milioni  nei
casi in cui il danno accertato non superi i 30 milioni. Il limite  di
spesa di lire 6.320 milioni previsto dal terzo comma dell'articolo  1
della legge 11 dicembre 1980, n. 826 (c), e' ulteriormente elevato  a
lire 16.230 milioni. La somma di lire 10 miliardi e'  iscritta  nello
stato di previsione del Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato per l'anno 1987. 
  5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con  il  Ministro  della  marina  mercantile,  determina  le
procedure per l'accesso ai  contributi  nei  settori  della  pesca  e
dell'acquicoltura. 
  ((5-bis. Ai pescatori ed agli acquacoltori che dimostrino, a  mezzo
di  certificazione  della  capitaneria  di   porto   territorialmente
competente, di aver subito  il  fermo  dell'attivita'  lavorativa  in
conseguenza  delle  avversita'  atmosferiche  del  gennaio   1987   e
dell'ultimo trimestre del  1986  e'  concessa,  per  un  periodo  non
superiore  a  sei  mesi,   una   indennita'   giornaliera   di   lire
venticinquemila  che  viene  erogata  al   Ministero   della   marina
mercantile. Le  relative  istanze  vengono  presentate  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto  alla   capitaneria   di   porto   territorialmente
competente, che, curatane l'istruttoria, le  trasmette  al  Ministero
della marina mercantile. 
  5-ter. All'onere derivante dall'applicazione del  precedente  comma
5-bis, determinato in lire 12  miliardi  per  il  1987,  si  provvede
mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto  al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno   finanziario   1987,   all'uopo   parzialmente    utilizzando
l'accantonamento: «Adattamento delle capacita'  di  produzione  della
flotta peschereccia italiana alle possibilita'  di  cattura  mediante
ritiro definitivo di naviglio». 
  5-quater.  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato,  con  propri
decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.)) 
  ______ 
  (a) Il testo dell'art. 9 della legge n. 198/1985  e'  riportato  in
appendice. 
  (b)  La  legge  n.  590/1981,  recante  norme  per  il   Fondo   di
solidarieta' nazionale, al  primo  comma  dell'art.  1  dispone  che:
«Presso  la  tesoreria  centrale  e'   aperto   un   conto   corrente
infruttifero denominato "Fondo di solidarieta'  nazionale"  intestato
al  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  al  quale  viene
attribuita da parte del Ministero del tesoro la dotazione complessiva
di 275 miliardi per l'anno 1981, e di 400 miliardi per ciascuno degli
anni successivi». 
  (c) Il testo del terzo comma dell'art. 1 e dell'art. 6 della  legge
n. 826/1980 e' riportato in appendice.