Art. 12. 1. Ferme restando le disposizioni della legge 13 maggio 1985, n. 198 (a), in quanto applicabili, il fondo di solidarieta' nazionale di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 (b), e' incrementato, per il solo anno 1987, della somma di lire 50 miliardi per tener conto dei danni al settore agricolo causati dalle eccezionali avversita' atmosferiche del gennaio 1987. 2. A favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche, dell'acquicoltura e della pesca, i cui impianti siano stati realizzati in conformita' alle disposizioni in materia edilizia ed urbanistica, danneggiate dalle eccezionali avversita' atmosferiche del gennaio 1987, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198 (a). Il relativo onere fa carico ai limiti di impegno di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 9. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano al naviglio peschereccio ed alle attrezzature della pesca, nonche' alle attrezzature ed alle scorte dell'acquicoltura. 4. Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 826 (c), nella misura del 90% del danno accertato, non puo' essere comunque superiore a lire 10 milioni nei casi in cui il danno accertato non superi i 30 milioni. Il limite di spesa di lire 6.320 milioni previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826 (c), e' ulteriormente elevato a lire 16.230 milioni. La somma di lire 10 miliardi e' iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1987. 5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della marina mercantile, determina le procedure per l'accesso ai contributi nei settori della pesca e dell'acquicoltura. ((5-bis. Ai pescatori ed agli acquacoltori che dimostrino, a mezzo di certificazione della capitaneria di porto territorialmente competente, di aver subito il fermo dell'attivita' lavorativa in conseguenza delle avversita' atmosferiche del gennaio 1987 e dell'ultimo trimestre del 1986 e' concessa, per un periodo non superiore a sei mesi, una indennita' giornaliera di lire venticinquemila che viene erogata al Ministero della marina mercantile. Le relative istanze vengono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alla capitaneria di porto territorialmente competente, che, curatane l'istruttoria, le trasmette al Ministero della marina mercantile. 5-ter. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma 5-bis, determinato in lire 12 miliardi per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Adattamento delle capacita' di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilita' di cattura mediante ritiro definitivo di naviglio». 5-quater. Il Ministro del tesoro e' autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.)) ______ (a) Il testo dell'art. 9 della legge n. 198/1985 e' riportato in appendice. (b) La legge n. 590/1981, recante norme per il Fondo di solidarieta' nazionale, al primo comma dell'art. 1 dispone che: «Presso la tesoreria centrale e' aperto un conto corrente infruttifero denominato "Fondo di solidarieta' nazionale" intestato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale viene attribuita da parte del Ministero del tesoro la dotazione complessiva di 275 miliardi per l'anno 1981, e di 400 miliardi per ciascuno degli anni successivi». (c) Il testo del terzo comma dell'art. 1 e dell'art. 6 della legge n. 826/1980 e' riportato in appendice.