Art. 13-bis. ((1. Entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del progetto, le commissioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464 (a) esprimono, con la presenza del numero legale computato sui componenti aventi voto deliberativo, parere vincolante sulla determinazione del contributo di cui al successivo comma 6 e sul contributo suppletivo di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1981, n. 64 (b) ferme restando le rimanenti loro competenze. 2. Ai membri di tali commissioni, ancorche' pubblici dipendenti, e' corrisposto per ogni pratica esaminata un compenso nella misura di lire quindicimila a valere sugli stanziamenti di cui al comma 16 del presente articolo. 3. Nei trenta giorni successivi, il sindaco provvede agli adempimenti, di cui ai commi 3, 4 e 4-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80 (c). 4. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti in merito alla documentazione tecnico-amministrativa a corredo della domanda. 5. Nei limiti massimi del contributo spettante ai sensi del successivo comma 6, l'accertamento della regolarita' della documentazione amministrativa contabile e' effettuato secondo le disposizioni di cui al comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80 (c). 6. Gli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, sono sostituiti dal seguente: «Art. 4-bis. - 1 Nei comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 (d), e nell'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178 (e), il contributo per la ricostruzione della prima unita' immobiliare destinata ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, e' pari al costo di intervento moltiplicato per la superficie complessiva dell'unita' immobiliare da ricostruire, sino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili. 2. Qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo familiare, il contributo e' commisurato alla superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative, ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178 (e). Per le unita' immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre la prima, anche se destinate ad uso diverso da quello abitativo, il contributo e' commisurato alla superficie utile abitabile dell'unita' immobiliare distrutta o da demolire fino ad un massimo di novantacinque metri quadrati utili abitabili. 3. Il contributo massimo per la riparazione anche di unita' immobiliari diverse dalle abitazioni e' pari a quello determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80 (c). 4. All'erogazione dei contributi si provvede con le modalita' dell'articolo 15 della legge 14 maggio 1981 n. 219 (f). Fermi restando gli scaglionamenti percentuali previsti dall'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, integrato dall'articolo 8 della legge 7 marzo 1981 n. 64 (e), il costo di intervento per la determinazione del contributo e' fissato semestralmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e successive modificazioni (e), e si applica a tutte le assegnazioni disposte nel periodo di riferimento. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lavori comunque non ultimati, per le parti ancora da realizzare alla data del 31 dicembre 1986 e per le domande giacenti presso i comuni a tale epoca. Sono abrogati gli articoli 6 e 7 della legge 7 marzo 1981, n. 64. 6. Ai contributi di cui ai precedenti commi si applicano le maggiorazioni, tra loro comulabili, previste dagli articoli 2 e 6 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80 (c)». 7. Fermo quanto previsto dall'articolo 18 dela legge 7 marzo 1981, n. 64 (b), i comuni possono anche richiedere di provvedere all'attuazione dei piani particolareggiati previsti dalla legge della regione siciliana 18 luglio 1968, n. 20, con le modalita' e le procedure di cui all'articolo 16 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (f), con le quali provvedono, altresi', all'attuazione degli interventi di cui agli articoli 31, 32 e 33 della legge 7 marzo 1981, n. 64 (b), e successive modificazioni e integrazioni. 8. E' abrogato l'articolo 17 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536 (g). 9. Le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 18 della legge 29 aprile 1976, n. 178, prorogate sino al 31 dicembre 1983 dall'articolo 5 della legge 7 marzo 1981, n. 64 (e), e sino al 31 dicembre 1986 dall'articolo 22 della legge 13 agosto 1984, n. 462, sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 1990. Per la manutenzione e l'esecuzione di tutte le opere, comprese quelle di sistemazione degli scarichi occorrenti per l'agibilita', la funzionalita' e la demolizione dei ricoveri provvisori lasciati liberi dagli assegnatari e' autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni, in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, a carico dei fondi all'uopo previsti dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (h). 10. Agli effetti del secondo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, sostituito dall'articolo 15 della legge 7 marzo 1981, n. 64 (i), le aree e gli immobili gia' di proprieta' degli ex enti ospedalieri beneficianti del trasferimento nelle zone di nuovo insediamento passano a far parte del patrimonio dei comuni senza alcun vincolo di destinazione d'uso e nella piena disponibilita' degli stessi. 11. I sindaci possono richiedere di utilizzare per l'espletamento delle attivita' connesse all'opera di ricostruzione, personale tecnico e amministrativo in servizio presso l'Ispettorato generale per le zone terremotate con sede in Palermo, o le sezioni autonome del genio civile di Agrigento, Palermo e Trapani. L'utilizzazione del personale e' subordinata all'autorizzazione del capo dell'Ispettorato suddetto, tenuto conto delle esigenze di servizio e previo consenso degli interessati. 12. Ai comuni di cui all'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178 (e), sugli stanziamenti di cui al presente articolo, sono riservate somme non superiori a lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1987, 1988 e 1989. 13. Con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, emanata d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, possono essere disposte ulteriori procedure accelerate per la definitiva ricostruzione e rinascita delle zone del Belice. 14. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nei limiti dei fondi all'uopo previsti dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (h), in ragione di lire 70 miliardi per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. 15. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 16. Il Ministro dei lavori pubblici entro il 31 gennaio di ogni anno sottopone alla commissione di cui all'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178 (e), il piano di riparto predisposto dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di intesa con i comuni interessati, relativo alle somme occorrenti per la concessione dei contributi e per l'attuazione degli interventi previsti nei piani particolareggiati di cui all'articolo 2 della legge della Regione siciliana 18 luglio 1968, n. 20, e per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 31, 32 e 33 della legge 7 marzo 1981, n. 64 (b), e successive modificazioni ed integrazioni. Ove la commissione non si pronunci entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento della proposta di piano, lo stesso si intende esecutivo. Nei venti giorni successivi all'approvazione del programma o alla scadenza del termine previsto dal precedente periodo, il Ministro del tesoro accedita le somme corrispondenti all'ammontare del programma alla regione siciliana, la quale assegna a ciascun comune le quote di relativa competenza nei dieci giorni successivi. Nelle more della definizione del programma 1987, la regione siciliana, a valere sulle somme all'uopo accreditate dal Ministero del tesoro, assegna a ciascun comune una quota non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei contributi decretati nell'anno precedente. Esaurita tale somma, a richiesta del comune, possono essere assegnate le somme necessarie a non arrestare il ciclo ricostruttivo. ______ (a) II testo dell'art. 2 del D.L. n. 299/1978 e' riportato in appendice. (b) Il testo degli articoli della legge n. 64/1981, ai quali il presente articolo fa rinvio, e' riportato in appendice. (c) Il testo degli articoli del D.L. n. 19/1984, ai quali il presente articolo fa rinvio, e' riportato in appendice. (d) Il testo dell'art. 26 della legge n. 21/1970 e' riportato in appendice. (e) Il testo degli articoli della legge n. 178/1976, ai quali il presente articolo fa rinvio, e dell'art. 8 della legge n. 64/1981 e' riportato in appendice. (f) Il testo degli articoli 15 e 16 della legge n. 219/1981 e' riportato in appendice. (g) Il testo dell'art. 17 del D.L. n. 397/1981 e' riportato in appendice. (h) Il testo dell'art. 6 della legge n. 910/1986 e' riportato in appendice. (i) Il testo dell'art. 14 del D.L. n. 79/1968 e' riportato in appendice.