Art. 13-bis. 
 
  ((1. Entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del progetto,
le commissioni di cui all'articolo  2  del  decreto-legge  24  giugno
1978, n. 299, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
1978, n. 464  (a)  esprimono,  con  la  presenza  del  numero  legale
computato sui componenti aventi voto deliberativo, parere  vincolante
sulla determinazione del contributo di cui al successivo  comma  6  e
sul contributo suppletivo di cui all'articolo 12 della legge 7  marzo
1981, n. 64 (b) ferme restando le rimanenti loro competenze. 
  2. Ai membri di tali commissioni, ancorche' pubblici dipendenti, e'
corrisposto per ogni pratica esaminata un compenso  nella  misura  di
lire quindicimila a valere sugli stanziamenti di cui al comma 16  del
presente articolo. 
  3.  Nei  trenta  giorni  successivi,  il  sindaco   provvede   agli
adempimenti, di cui ai  commi  3,  4  e  4-bis  dell'articolo  3  del
decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 aprile 1984, n. 80 (c). 
  4. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti in merito alla
documentazione tecnico-amministrativa a corredo della domanda. 
  5. Nei  limiti  massimi  del  contributo  spettante  ai  sensi  del
successivo  comma   6,   l'accertamento   della   regolarita'   della
documentazione amministrativa  contabile  e'  effettuato  secondo  le
disposizioni di cui al comma 4-ter dell'articolo 3 del  decreto-legge
28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
18 aprile 1984, n. 80 (c). 
  6. Gli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978,  n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  1978,  n.
464, sono sostituiti dal seguente: 
  «Art. 4-bis. - 1 Nei comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5
febbraio 1970, n. 21 (d), e nell'articolo 11 della  legge  29  aprile
1976, n. 178 (e), il contributo  per  la  ricostruzione  della  prima
unita' immobiliare destinata  ad  uso  di  abitazione,  ivi  comprese
quelle rurali, e' pari al costo di  intervento  moltiplicato  per  la
superficie complessiva dell'unita' immobiliare da  ricostruire,  sino
ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili. 
  2. Qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata
alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo  familiare,
il  contributo  e'  commisurato  alla  superficie   utile   abitabile
occorrente per  la  costruzione  di  un  alloggio  adeguato  a  dette
esigenze abitative, ai sensi dell'articolo 4 della  legge  29  aprile
1976, n. 178 (e). Per le unita' immobiliari appartenenti allo  stesso
proprietario, oltre la prima, anche se destinate ad  uso  diverso  da
quello abitativo, il contributo e' commisurato alla superficie  utile
abitabile dell'unita' immobiliare distrutta o da demolire fino ad  un
massimo di novantacinque metri quadrati utili abitabili. 
  3. Il  contributo  massimo  per  la  riparazione  anche  di  unita'
immobiliari diverse dalle abitazioni e' pari a quello determinato  ai
sensi dell'articolo 2 del decreto-legge  28  febbraio  1984,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80 (c). 
  4. All'erogazione dei  contributi  si  provvede  con  le  modalita'
dell'articolo 15 della  legge  14  maggio  1981  n.  219  (f).  Fermi
restando gli  scaglionamenti  percentuali  previsti  dall'articolo  6
della legge 29 aprile 1976, n. 178, integrato dall'articolo  8  della
legge 7 marzo  1981  n.  64  (e),  il  costo  di  intervento  per  la
determinazione del contributo e' fissato semestralmente  con  decreto
del Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 4 della legge
29 aprile 1976, n. 178, e successive modificazioni (e), e si  applica
a tutte le assegnazioni disposte nel periodo di riferimento. 
  5. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche  ai
lavori comunque non ultimati, per le parti ancora da realizzare  alla
data del 31 dicembre 1986 e per le domande giacenti presso i comuni a
tale epoca. Sono abrogati gli articoli 6 e  7  della  legge  7  marzo
1981, n. 64. 
  6. Ai contributi  di  cui  ai  precedenti  commi  si  applicano  le
maggiorazioni, tra loro comulabili, previste dagli articoli 2 e 6 del
decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 aprile 1984, n. 80 (c)». 
  7. Fermo quanto previsto dall'articolo 18 dela legge 7 marzo  1981,
n.  64  (b),  i  comuni  possono  anche  richiedere   di   provvedere
all'attuazione dei piani particolareggiati previsti dalla legge della
regione siciliana 18 luglio 1968,  n.  20,  con  le  modalita'  e  le
procedure di cui all'articolo 16 della legge 14 maggio 1981,  n.  219
(f),  con  le  quali  provvedono,  altresi',   all'attuazione   degli
interventi di cui agli articoli 31, 32 e 33 della legge 7 marzo 1981,
n. 64 (b), e successive modificazioni e integrazioni. 
  8. E' abrogato l'articolo 17 del decreto-legge 28 luglio  1981,  n.
397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n.
536 (g). 
  9. Le disposizioni previste  dal  secondo  comma  dell'articolo  18
della legge 29 aprile 1976, n. 178, prorogate  sino  al  31  dicembre
1983 dall'articolo 5 della legge 7 marzo 1981, n. 64 (e), e  sino  al
31 dicembre 1986 dall'articolo 22 della legge 13 agosto 1984, n. 462,
sono ulteriormente  prorogate  sino  al  31  dicembre  1990.  Per  la
manutenzione e l'esecuzione di tutte le  opere,  comprese  quelle  di
sistemazione  degli  scarichi   occorrenti   per   l'agibilita',   la
funzionalita' e  la  demolizione  dei  ricoveri  provvisori  lasciati
liberi dagli assegnatari  e'  autorizzata  la  spesa  di  lire  4.000
milioni, in ragione di lire 2.000 milioni  per  ciascuno  degli  anni
1987 e 1988, a carico dei fondi  all'uopo  previsti  dall'articolo  6
della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (h). 
  10.  Agli  effetti  del  secondo   comma   dell'articolo   14   del
decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, sostituito dall'articolo 15  della
legge 7 marzo 1981, n. 64  (i),  le  aree  e  gli  immobili  gia'  di
proprieta' degli ex enti ospedalieri beneficianti  del  trasferimento
nelle zone di nuovo insediamento passano a far parte  del  patrimonio
dei comuni senza alcun vincolo di destinazione d'uso  e  nella  piena
disponibilita' degli stessi. 
  11. I sindaci possono richiedere di utilizzare  per  l'espletamento
delle  attivita'  connesse  all'opera  di  ricostruzione,   personale
tecnico e amministrativo in servizio  presso  l'Ispettorato  generale
per le zone terremotate con sede in Palermo, o  le  sezioni  autonome
del genio civile di Agrigento, Palermo e Trapani. L'utilizzazione del
personale e' subordinata all'autorizzazione del capo dell'Ispettorato
suddetto, tenuto conto delle esigenze di servizio e  previo  consenso
degli interessati. 
  12. Ai comuni di cui all'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n.
178 (e),  sugli  stanziamenti  di  cui  al  presente  articolo,  sono
riservate somme non superiori a lire 5 miliardi  per  ciascuno  degli
esercizi finanziari 1987, 1988 e 1989. 
  13.  Con  ordinanza  del  Ministro  per  il   coordinamento   della
protezione civile,  emanata  d'intesa  con  il  Ministro  dei  lavori
pubblici, possono essere disposte ulteriori procedure accelerate  per
la definitiva ricostruzione e rinascita delle zone del Belice. 
  14. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si
provvede, nei limiti dei  fondi  all'uopo  previsti  dall'articolo  6
della legge 22 dicembre 1986, n. 910  (h),  in  ragione  di  lire  70
miliardi per l'anno 1987 e di lire 80  miliardi  per  ciascuno  degli
anni 1988 e 1989. 
  15. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  16. Il Ministro dei lavori pubblici entro il  31  gennaio  di  ogni
anno sottopone alla commissione di cui all'articolo 12 della legge 29
aprile  1976,  n.  178  (e),  il   piano   di   riparto   predisposto
dall'Ispettorato generale per  le  zone  colpite  dai  terremoti  del
gennaio 1968, di intesa con i comuni interessati, relativo alle somme
occorrenti per la concessione dei contributi e per l'attuazione degli
interventi previsti nei piani particolareggiati di cui all'articolo 2
della legge della Regione siciliana 18 luglio  1968,  n.  20,  e  per
l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 31, 32 e 33  della
legge 7  marzo  1981,  n.  64  (b),  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. Ove la commissione non si pronunci entro il termine  di
45 giorni dalla data di  ricevimento  della  proposta  di  piano,  lo
stesso  si   intende   esecutivo.   Nei   venti   giorni   successivi
all'approvazione del programma o alla scadenza del  termine  previsto
dal precedente periodo, il Ministro  del  tesoro  accedita  le  somme
corrispondenti all'ammontare del programma alla regione siciliana, la
quale assegna a ciascun comune le quote di  relativa  competenza  nei
dieci giorni successivi. Nelle more della definizione  del  programma
1987, la regione siciliana, a valere sulle somme all'uopo accreditate
dal Ministero del tesoro, assegna a  ciascun  comune  una  quota  non
superiore al 50 per cento  dell'ammontare  dei  contributi  decretati
nell'anno precedente. Esaurita tale somma, a  richiesta  del  comune,
possono essere assegnate le somme necessarie a non arrestare il ciclo
ricostruttivo. 
  ______ 
  (a) II testo dell'art. 2 del  D.L.  n.  299/1978  e'  riportato  in
appendice. 
  (b) Il testo degli articoli della legge n.  64/1981,  ai  quali  il
presente articolo fa rinvio, e' riportato in appendice. 
  (c) Il testo degli articoli  del  D.L.  n.  19/1984,  ai  quali  il
presente articolo fa rinvio, e' riportato in appendice. 
  (d) Il testo dell'art. 26 della legge n. 21/1970  e'  riportato  in
appendice. 
  (e) Il testo degli articoli della legge n. 178/1976,  ai  quali  il
presente articolo fa rinvio, e dell'art. 8 della legge n. 64/1981  e'
riportato in appendice. 
  (f) Il testo degli articoli 15 e 16  della  legge  n.  219/1981  e'
riportato in appendice. 
  (g) Il testo dell'art. 17 del D.L.  n.  397/1981  e'  riportato  in
appendice. 
  (h) Il testo dell'art. 6 della legge n. 910/1986  e'  riportato  in
appendice. 
  (i) Il testo dell'art. 14 del  D.L.  n.  79/1968  e'  riportato  in
appendice.