Art. 13-quater. 
 
  ((1. All'articolo 3 del decreto-legge  29  ottobre  1986,  n.  708,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986,  n.  899
(a), sono aggiunti, infine, i seguenti commi: 
  «5-ter. Nei comuni terremotati della Campania e  della  Basilicata,
nonche' in quelli di Venezia e Chioggia, il termine del  31  dicembre
1987, di cui al comma 5-bis, e' prorogato al 31 dicembre 1988. 
  5-quater. Nei suddetti comuni le disposizioni di cui al comma 5-bis
si  applicano  anche  nei  confronti  dei  soggetti  che  si  trovino
utilmente  collocati  nelle  graduatorie  definitive  dei  bandi   di
concorso per l'assegnazione  di  alloggi  di  edilizia  pubblica  ove
l'ente promotore del bando certifichi che l'assegnazione  provvisoria
o definitiva, avverra' o potra' avvenire  entro  il  termine  del  31
dicembre 1987». 
  2. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n.
708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986,  n.
899 (a), le parole: «ai precedenti articoli 1, 2 e 3» sono sostituite
dalle seguenti: «al precedente articolo 1». 
  3. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 29  ottobre  1986,  n.  708,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n.  899,
sono aggiunti i seguenti articoli: 
  «Art. 4-bis. - 1. Nei comuni terremotati  della  Campania  e  della
Basilicata, nonche' in quelli di Venezia e Chioggia, le  disposizioni
degli articoli 1 2, 3 e 4 si applicano ai provvedimenti eseguibili ai
sensi ed in forza di quanto previsto dall'articolo 2. comma 5-ter del
decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791 convertito, con modificazioni,
dalla legge 28  febbraio  1986,  n.  46,  e  integrato  dall'articolo
1-quater del decreto-legge 30 giugno 1986, n.  309,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472 (b). 
  2. Nei  comuni  terremotati  della  Campania  e  della  Basilicata,
nonche' in quelli di Venezia e Chioggia, le disposizioni di cui  agli
articoli 2 e 3 si applicano anche alla esecuzione  dei  provvedimenti
di cui al comma 2 dell'articolo 4, con esclusione  dei  casi  fondati
sulla morosita' del  conduttore  o  del  subconduttore,  nonche'  per
morosita' sopravvenuta risultante dal decreto ingiuntivo o  da  altro
titolo esecutivo. 
  Art. 4-ter - 1. Al comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 30
dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1986, n.  46,  come  integrato  dall'articolo  1-quater  del
decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9. agosto 1986,  n.  472  (b),  dopo  la  lettera  f)  e'
aggiunta la seguente: 
    "g) dal 1° luglio 1988 per  i  provvedimenti  divenuti  esecutivi
entro il 31 dicembre 1987"». 
  4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
2,  comma  5-ter,  del  decreto-legge  30  dicembre  1985,  n.   791,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986,  n.  46,
come integrato dall'articolo 1-quater  del  decreto-legge  30  giugno
1986, n. 309, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
1986, n. 472 (b), le parole: "divenuti esecutivi"  devono  intendersi
con riferimento alla effettiva  eseguibilita'  dei  provvedimenti  di
rilascio. 
  5. Decade dal beneficio delle sospensioni previste dal comma  5-ter
dell'articolo  2  del  decreto-legge  30  dicembre  1985,   n.   791,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986,  n.  46,
come integrato dall'articolo 1-quater  del  decreto-legge  30  giugno
1986, n. 309, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
1986, n. 472 (b), e  dal  decreto-legge  29  ottobre  1986,  n.  708,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986,  n.  899
(b),  il  conduttore  che   abbia   volontariamente   e   stabilmente
abbandonato l'immobile o  che  abbia  avuto,  per  assegnazione  o  a
qualunque  altro  titolo,  disponibilita'  non  precaria   di   altro
alloggio.  La  decadenza   sara'   dichiarata   dal   pretore-giudice
dell'esecuzione competente che provvedera', su istanza del locatore e
previo rapporto informativo dell'autorita' di pubblica sicurezza, con
le modalita' di cui all'articolo  6  del  decreto-legge  15  dicembre
1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  febbraio
1980, n. 25 (c).)) 
  ______ 
  (a) Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 708/1986, come  integrato  dal
presente articolo, e' riportato in appendice. 
  (b) Il testo del comma 5-ter dell'art. 2 del D.L.  n.  791/1985  e'
riportato in appendice. 
  (c) Il testo del comma 6 del  D.L.  n.  629/1979  e'  riportato  in
appendice.