Art. 13-quater. ((1. All'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899 (a), sono aggiunti, infine, i seguenti commi: «5-ter. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, nonche' in quelli di Venezia e Chioggia, il termine del 31 dicembre 1987, di cui al comma 5-bis, e' prorogato al 31 dicembre 1988. 5-quater. Nei suddetti comuni le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche nei confronti dei soggetti che si trovino utilmente collocati nelle graduatorie definitive dei bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica ove l'ente promotore del bando certifichi che l'assegnazione provvisoria o definitiva, avverra' o potra' avvenire entro il termine del 31 dicembre 1987». 2. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899 (a), le parole: «ai precedenti articoli 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «al precedente articolo 1». 3. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, sono aggiunti i seguenti articoli: «Art. 4-bis. - 1. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, nonche' in quelli di Venezia e Chioggia, le disposizioni degli articoli 1 2, 3 e 4 si applicano ai provvedimenti eseguibili ai sensi ed in forza di quanto previsto dall'articolo 2. comma 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, e integrato dall'articolo 1-quater del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472 (b). 2. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, nonche' in quelli di Venezia e Chioggia, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche alla esecuzione dei provvedimenti di cui al comma 2 dell'articolo 4, con esclusione dei casi fondati sulla morosita' del conduttore o del subconduttore, nonche' per morosita' sopravvenuta risultante dal decreto ingiuntivo o da altro titolo esecutivo. Art. 4-ter - 1. Al comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, come integrato dall'articolo 1-quater del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9. agosto 1986, n. 472 (b), dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: "g) dal 1° luglio 1988 per i provvedimenti divenuti esecutivi entro il 31 dicembre 1987"». 4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, come integrato dall'articolo 1-quater del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472 (b), le parole: "divenuti esecutivi" devono intendersi con riferimento alla effettiva eseguibilita' dei provvedimenti di rilascio. 5. Decade dal beneficio delle sospensioni previste dal comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, come integrato dall'articolo 1-quater del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1986, n. 472 (b), e dal decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899 (b), il conduttore che abbia volontariamente e stabilmente abbandonato l'immobile o che abbia avuto, per assegnazione o a qualunque altro titolo, disponibilita' non precaria di altro alloggio. La decadenza sara' dichiarata dal pretore-giudice dell'esecuzione competente che provvedera', su istanza del locatore e previo rapporto informativo dell'autorita' di pubblica sicurezza, con le modalita' di cui all'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25 (c).)) ______ (a) Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 708/1986, come integrato dal presente articolo, e' riportato in appendice. (b) Il testo del comma 5-ter dell'art. 2 del D.L. n. 791/1985 e' riportato in appendice. (c) Il testo del comma 6 del D.L. n. 629/1979 e' riportato in appendice.