Art. 13-quinquies. 1. Il termine del 31 marzo 1987 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899 (a), e' prorogato al 31 dicembre 1987 per i comuni inclusi nella delibera del CIPE in data 30 maggio 1985 e dichiarati disastrati o gravemente danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980 nelle regioni Campania e Basilicata». ______ (a) Si trascrive l'art. 1 del decreto-legge n. 708/1986, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative: «Art. 1. - 1. Fino al 31 marzo 1987 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili di proprieta' privata e pubblica ad uso abitazione e' sospesa nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti ed in quelli della delibera adottata dal CIPE in data 30 maggio 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 1985. Le stesse disposizioni si applicano negli altri comuni capoluogo di provincia. 2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto il CIPE, sentite le regioni, procede entro il 31 marzo 1987 alla integrale revisione della delibera assunta in data 30 maggio 1985 classificando ad alta tensione abitativa solo quei comuni, superiori a 10.000 abitanti secondo le risultanze dell'ultimo censimento, compresi nei mandamenti pretorili nei quali il rapporto tra le richieste di esecuzione relative all'anno 1986 e le famiglie residenti risulti superiore allo stesso rapporto considerato a livello nazionale». La deliberazione del CIPE del 30 maggio 1985 reca un ampio elenco di comuni, da considerare destinatari delle normative allora vigenti in materia di provvidenze per le aree ad alta tensione abitativa.