Art. 13-quinquies. 
 
  1. Il termine del  31  marzo  1987  previsto  dall'articolo  1  del
decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899 (a), e' prorogato al 31 dicembre
1987 per i comuni inclusi nella delibera del CIPE in data  30  maggio
1985 e dichiarati disastrati o gravemente danneggiati dal  sisma  del
23 novembre 1980 nelle regioni Campania e Basilicata». 
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  (a) Si trascrive l'art. 1 del decreto-legge  n.  708/1986,  recante
misure   urgenti   per   fronteggiare   l'eccezionale   carenza    di
disponibilita' abitative: 
  «Art. 1. - 1. Fino al 31 marzo 1987 l'esecuzione dei  provvedimenti
di rilascio degli immobili di proprieta' privata e  pubblica  ad  uso
abitazione e' sospesa nei comuni con popolazione superiore a  300.000
abitanti ed in quelli della delibera adottata dal  CIPE  in  data  30
maggio 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 1985.
Le stesse disposizioni si applicano negli altri comuni  capoluogo  di
provincia. 
  2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2, 3 e 4  del  presente
decreto il CIPE, sentite le regioni, procede entro il 31  marzo  1987
alla integrale revisione della delibera assunta  in  data  30  maggio
1985 classificando ad  alta  tensione  abitativa  solo  quei  comuni,
superiori  a  10.000  abitanti  secondo  le  risultanze   dell'ultimo
censimento, compresi nei mandamenti pretorili nei quali  il  rapporto
tra le richieste di esecuzione relative all'anno 1986 e  le  famiglie
residenti  risulti  superiore  allo  stesso  rapporto  considerato  a
livello nazionale». 
  La deliberazione del CIPE del 30 maggio 1985 reca un  ampio  elenco
di comuni, da considerare destinatari delle normative allora  vigenti
in materia di provvidenze per le aree ad alta tensione abitativa.