Art 14. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. _______ N.B. - I commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge di conversione dispongono quanto appresso: «2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulle base del decreto-legge 18 novembre 1986, n. 760 (a). 3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale». (a) Il D.L. n. 760/1986, non convertito in legge per inutile decorso dei termini costituzionali (si veda il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 1987) recava lo stesso titolo del presente decreto.