Art 14. 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
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  N.B. - I commi 2  e  3  dell'art.  1  della  legge  di  conversione
dispongono quanto appresso: 
  «2. Restano validi gli atti ed  i  provvedimenti  adottati  e  sono
fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti  sulle
base del decreto-legge 18 novembre 1986, n. 760 (a). 
  3. La presente legge entra in vigore il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale». 
  (a) Il D.L. n.  760/1986,  non  convertito  in  legge  per  inutile
decorso dei termini costituzionali (si veda il comunicato  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.  14  del  19  gennaio
1987) recava lo stesso titolo del presente decreto.