Art. 2. 
 
  ((1. Per  provvedere  agli  interventi  relativi  ai  comuni  della
regione Basilicata interessati  da  movimenti  franosi  in  atto,  la
regione Basilicata elabora, entro il termine  perentorio  di  novanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  un
programma pluriennale che tenga conto delle seguenti esigenze: 
    a) determinazione dei criteri di concessione del contributo  alle
famiglie  delle  vittime  della   frana   nel   comune   di   Senise,
dell'indennizzo per la  perdita  di  arredi  e  suppellettili  e  del
contributo a favore dei liberi professionisti e  lavoratori  autonomi
che abbiano perso attrezzature per effetto della frana; 
    b) erogazione di contributi ai proprietari di immobili  distrutti
o danneggiati da movimenti franosi, sulla base dei principi  previsti
dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 (a), e dalla legge 2 maggio  1983,
n. 156 (b), nonche' sulla base dei criteri direttivi  stabiliti,  con
propria ordinanza, dal Ministro per il coordinamento della protezione
civile; 
    c)  realizzazione  delle  necessarie  opere  di   consolidamento,
comprese le sistemazioni idraulico  forestali  ed  il  consolidamento
degli abitati, della zona del comune di  Senise  colpita  dall'evento
franoso e delle altre zone del territorio regionale nelle  quali  sia
accertato incombente pericolo per la pubblica incolumita'; 
    d)  determinazione,  su  proposta  dei  comuni  interessati,  dei
perimetri delle aree da espropriare per l'esecuzione degli interventi
necessari per le opere di consolidamento e per la  realizzazione  dei
nuovi insediamenti; 
    e) adozione di ogni opportuna misura, ivi compresa la demolizione
e la rimozione  delle  opere,  diretta  al  ripristino  e  successiva
utilizzazione delle zone interessate da frane; 
    f)  realizzazione  delle  opere  di  ripristino   degli   edifici
pubblici,  esclusi  quelli  di  conto  dello  Stato,  danneggiati   o
distrutti dai movimenti franosi. 
  1-bis. Gli interventi resi necessari in conseguenza  dei  movimenti
franosi verificatisi il 26  luglio  1986  in  localita'  Timponi  del
comune di Senise, nonche' la realizzazione delle necessarie opere  di
consolidamento del territorio dello  stesso  comune  di  Senise  sono
immediatamente esecutivi.)) 
  2. Il programma di cui al comma 1 e' trasmesso al Ministro  per  il
coordinamento della protezione  civile  che  lo  valuta,  sentito  il
Gruppo nazionale per la difesa dalle  catastrofi  idrogeologiche,  ai
fini della concessione, a carico del fondo per la protezione  civile,
fatta salva la quota spese  necessaria  per  il  completamento  delle
opere nel territorio del comune di Senise, di un contributo  speciale
alla regione Basilicata nel limite complessivo di Lire 200  miliardi,
in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1987, lire 20 miliardi per
l'anno 1988 e lire 80 miliardi per l'anno 1989. 
  3. Al fine di consentire il necessario raccordo tra gli  interventi
d'emergenza nel comune di Senise e quelli di cui alla lettera c)  del
comma 1, il presidente della giunta  regionale  della  Basilicata,  a
valere sui fondi di  cui  all'articolo  5-bis  del  decreto-legge  30
giugno 1986, n. 309, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 1986, n. 472 (c), provvede agli ulteriori interventi  urgenti,
a salvaguardia della pubblica  incolumita'  nella  localita'  Timponi
dello stesso comune di Senise, che non siano stati gia'  disposti  in
attuazione delle ordinanze emanate in proposito dal Ministro  per  il
coordinamento della protezione civile. 
  ______ 
  (a)  La  legge  n.  219/1981,  oltre  a  convertire  in  legge   il
decreto-legge 14 marzo 1981, n. 75, concernente ulteriori  interventi
per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre  1980  e
del febbraio 1981, reca provvedimenti organici per la ricostruzione e
lo sviluppo dei territori colpiti. Nel prosieguo delle presenti  note
saranno riportati di volta in volta gli articoli richiamati. 
  (b) La legge n.  156/1983  contiene  provvidenze  in  favore  della
popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del  13  dicembre
1982. 
  (c) Si trascrive l'art. 5-bis del  D.L.  n.  309/1986,  concernente
proroga di termini e provvedimenti in materia di calamita': 
  «Art. 5-bis. - 1. Per i  primi  interventi  urgenti  relativi  alle
eccezionali calamita' verificatesi a Senise a seguito della frana del
26 luglio 1986 il fondo della protezione civile e' aumentato di  lire
10 miliardi per il 1986».