Art. 3. 
 
  1. Tutti gli interventi pubblici  necessari  per  gli  accertamenti
geologici,  per  le  opere  di  sistemazione   idrogeologica   e   di
consolidamento  dei  terreni,  nonche'  tutti  gli  altri  interventi
attuati in base al presente decreto, nonche' quelli di cui alla legge
28 ottobre 1986, n. 730 (a), sono dichiarati  di  pubblica  utilita',
urgenti ed indifferibili. 
  2. Per la realizzazione del  programma  straordinario  di  edilizia
residenziale nel comune di  Senise  di  cui  all'articolo  5-ter  del
decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 1986, n. 472 (b), si applicano  le  disposizioni
previste dall'articolo 1 della legge 3 gennaio  1978,  n.  1  (c),  e
successive modificazioni. 
  3.  Per  l'espletamento  dei   compiti   tecnici   attinenti   alla
ricostruzione, il comune di Senise e' autorizzato a  potenziare,  per
un periodo non superiore  a  due  anni,  l'ufficio  tecnico  comunale
mediante convenzione con un geologo un ingegnere, un geometra  ed  un
assistente  tecnico.  Il   relativo   onere   e'   posto   a   carico
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2. 
  4. Fino al 30 giugno 1987 nel comune di Senise, ai fini  dell'avvio
del programma di ricostruzione,  e'  eccezionalmente  autorizzato  il
collocamento in aspettativa del sindaco o di un suo delegato,  di  un
assessore e di un consigliere della minoranza  designato  dal  gruppo
piu' consistente della stessa. 
  5. Alle imprese che si insediano nell'agglomerato  industriale  del
comune di Senise, il contributo in conto capitale di cui all'articolo
9 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (d), e' elevato al  75  per  cento
della spesa necessaria per  la  realizzazione  della  iniziativa.  Le
spese per il completamento della infrastrutturazione dell'agglomerato
sono a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge  14  maggio
1981, n. 219. 
  ______ 
  (a) La legge n. 730/1986, reca disposizioni in materia di calamita'
naturali. Se ne riporteranno in prosieguo gli articoli  di  volta  in
volta richiamati. 
  (b) Si riporta  il  testo  dell'art.  5-ter  del  D.L.  n.309/1986,
concernente  proroga  di  termini  e  provvedimenti  in  materia   di
calamita': 
  «Art. 5-ter. - 1. Il Ministro dei lavori pubblici e' autorizzato ad
utilizzare la riserva di cui all'art. 3, lettera q),  della  legge  5
agosto  1978,  n.  457,  per  la  realizzazione   di   un   programma
straordinario di edilizia residenziale nel comune di Senise». 
  La legge n. 457/1978  sopracitata  concerne  norme  per  l'edilizia
residenziale. La lettera q) dell'art. 3 prevede che il  Comitato  per
l'edilizia residenziale, sulla  base  degli  indirizzi  programmatici
indicati dal C.I.P.E. riservi il  due  per  cento  dei  finanziamenti
complessivi per sopperire con  interventi  straordinari  nel  settore
dell'edilizia residenziale  alle  esigenze  piu'  urgenti,  anche  in
relazione a pubbliche calamita'. 
  (c) Il testo dell'art. 1 della legge  n.  1/1978  e'  riportato  in
appendice. 
  (d)  La  legge  n.  64/1986  reca  la   disciplina   organica   per
l'intervento  straordinario  nel  Mezzogiorno.  Il  relativo  art.  9
concerne gli incentivi finanziari per le attivita' produttive.