Art. 4. 
 
  1. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi alla
ricostruzione  degli  immobili  ed  al  ripristino  delle   attivita'
economiche distrutti dal movimento franoso del  26  luglio  1986  nel
comune di Senise sono esenti dalle imposte  di  bollo,  di  registro,
ipotecarie e catastali e  dalle  tasse  di  concessione  governativa,
nonche'  dalle  tasse  ipotecarie  di  cui   alla   tariffa   annessa
all'articolo 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165 (a), e dai  tributi
speciali di cui alla tabella A allegata  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  648  (b).  E'  fatta  salva
l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito. 
  2. Per conseguire le agevolazioni di cui al  comma  1  deve  essere
prodotta    dichiarazione    rilasciata     in     carta     semplice
dall'amministrazione comunale, che ne attesti il titolo. 
  3. Al comma 1-bis dell'articolo 5  del  decreto-legge  30  dicembre
1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
1986,  n.  46  (c),  le  parole  «e  dalla  deflagrazione   provocata
dall'incendio  dei  serbatoi   di   carburante   dello   stabilimento
Agip-Petroli di Napoli»  sono  sostituite  dalle  seguenti  «,  dalla
deflagrazione provocata  dall'incendio  dei  serbatoi  di  carburante
dello stabilimento Agip-Petroli di Napoli e dai fenomeni franosi  del
19 luglio 1985 in Val di Fiemme, di cui al decreto-legge 24 settembre
1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  novembre
1985, n. 662 (d). e del 26 luglio 1986 nel comune di Senise». 
  ((4. Tutte le operazioni  effettuate  nelle  regioni  Basilicata  e
Campania e in tutta l'area industriale di Calaggio, ivi  compreso  il
versante  pugliese,  in  relazione  alla  realizzazione  delle  opere
comprese quelle di infrastrutturazione di cui all'articolo  32  della
legge 14 maggio 1981, n. 219 (e), non sono  considerate  cessioni  di
beni e prestazioni di servizi agli effetti  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, con  l'osservanza  degli  obblighi  di  fatturazione  e  di
registrazione.  Non  e'  consentita  la  variazione  in   diminuzione
dell'imposta di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (f), e successive modificazioni. 
  4-bis. Il beneficio di cui al comma 3  del  presente  articolo  e',
altresi' esteso alle cessioni di beni ed alle prestazioni di  servizi
per l'attuazione di tutti gli interventi di cui agli articoli 1, 2, 6
- limitatamente ai commi 7 e  11  -  ,  10,  11  e  12  del  presente
decreto.)) 
  ______ 
  (a) La legge n. 165/1982, recante norme per la stabilizzazione  del
personale precario del Ministero delle finanze e per il potenziamento
delle conservatorie dei registri immobiliari, all'art. 6  dispone  le
nuove misure della tariffa delle tasse ipotecarie. 
  (b) Il D.P.R. n. 648/1972, concernente riordinamento dei  fondi  di
previdenza per il personale  dell'amministrazione  finanziaria,  reca
una nuova tabella dei tributi speciali per servizi resi dal Ministero
delle finanze. 
  (c) Il testo dell'art. 5, comma 1-bis,  del  D.L.  n.  791/1985  e'
riportato in appendice. 
  (d) Il D.L. n. 480/1985 concerne interventi urgenti in  favore  dei
cittadini colpiti dalla catastrofe del  19  luglio  1985  in  Val  di
Fiemme. 
  (e) Il testo dell'art. 32 della legge n. 219/1981 e'  riportato  in
appendice. 
  (f) Il testo dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972  e'  riportato  in
appendice.